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COMUNE DI PALMI
1. Si chiede di conoscere la percentuale minima di copertura CAP prevista e, stante il divieto di ripostalizzazione per la quota parte di codici di avviamento postale non coperti direttamente dal fornitore contraente, si chiede altresì di conoscere come sarà gestita la quota parte suddetta di spedizioni in termini pratici e di spesa (sarà il contraente a coprire la differenza di costi tra il prezzo del servizio universale e quello offerto dal fornitore in sede di gara?).
2. Si chiede di conoscere i CAP di spedizione e/o la ripartizione in percentuale delle spedizioni nei tre bacini di recapito AM, CP ed EU.
si presenta richiesta del termine per la presentazione delle offerte per le ragioni che si vanno qui di seguito ad illustrare:
• Vista la complessità, l’importanza, l’articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché l’entità delle medesime;
• Vista la necessità di predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica;
• Vista l’opportunità di organizzare la compagine di imprese più idonea a rispondere alle richieste dell’Ente in considerazione delle diverse componenti del servizio da fornire e i tempi di predisposizione dell’offerta coincidenti con il periodo di festività natalizie e con le chiusure aziendali;
Tanto visto e considerato, riteniamo opportuno e necessario poter disporre di un ulteriore congruo periodo per la presentazione delle offerte.
Rappresentiamo pertanto la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data prevista del 07 gennaio 2025.
1. Visto il rimando alla delibera 78/23/CONS per quanto riguarda gli SLA di servizio, si chiede conferma che verranno applicati gli indennizzi previsti dalla delibera 600/18/CONS.
2. Si chiede di confermare che, considerato che al fornitore non è noto l’importo oggetto di sanzione, nell’ipotesi nella quale il furto/smarrimento dell’atto abbia determinato la prescrizione / decadenza della sanzione, ai fini dell’imputazione della penale al fornitore in conformità alle vigenti disposizioni e in particolare all’art.1225 Cod. Civ., verrà applicato il valore medio dell’importo delle sanzioni. A tal proposito si chiede di conoscere tal valore medio.
3. Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente
4. Si chiede conferma che, non essendo possibile per nessun operatore garantire performance su un processo produttivo con un livello di qualità del 100% (anche a causa di fisiologiche indisponibilità di tracce sui sistemi informatici conseguenti a malfunzionamenti, guasti tecnologici, criticità emergenti nei processi e nei flussi di trasmissione dati che potrebbero compromettere il processo di erogazione del servizio di rendicontazione degli esiti), l’applicazione delle penali avverrà su base mensile e che è prevista una franchigia del 2%, ossia che la penale verrà applicata solo sui pezzi in ritardo che superano il 2% dei pezzi spediti nel mese.
5. Si chiede conferma che i giorni per fornire controdeduzioni saranno pari a 15 giorni lavorativi. Relativamente alle penali per ritardo nella restituzione dei resi e per la rinotifica degli atti, si fa presente che la penale così scritta risulta sproporzionata e a danno dell’esecutore. 100€ per ogni giorno di ritardo infatti risulta essere circa 50 volte il prezzo del servizio offerto, si chiede quindi di specificare le modalità di applicazione della stessa in modo tale che risulti una penale in linea con quelle previste dalla delibera 600/18/CONS.
6. Con riguardo alla Vostra risposta al quesito sulla ripostalizzazione dei servizi di notifica, siamo a precisare invero che la stessa è ammessa ai sensi dell’Allegato A alla Delibera AGCOM 78/23/CONS nelle aree non coperte direttamente dall’aggiudicatario soltanto previo conferimento di mandato speciale con rappresentanza da parte della Stazione Appaltante. Ciò, tuttavia, impone alla SA un necessario contemperamento delle maggiori spese sostenute per il ricorso al SU ai fini del calcolo della spesa totale sostenuta dalla Pubblica Amministrazione. Al riguardo, pertanto, si chiede di indicare la copertura minima richiesta, le modalità di gestione degli atti destinati nelle aree non coperte e le modalità di valutazione delle offerte tecnico-economiche definite da codesta Stazione Appaltante che consentano di soppesare la copertura diretta e la quota ripostalizzata nell’ambito delle offerte dei singoli operatori e di valutare così la spesa effettiva sostenuta dall’Ente.
Gara #66
P. A. PER CONTO DEL COMUNE DI PALMI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CICLO GLOBALE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E ALTRE LEGGI REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI, DELL’ASSISTENZA LEGALE ED ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARIInformazioni appalto
04/12/2024
Aperta
Servizi
€ 1.353.396,82
Blefari Mariagrazia
Categorie merceologiche
79571
-
Servizi di spedizione
72322
-
Servizi di gestione dati
Lotti
1
B48B8706D2
Qualità prezzo
P. A. PER CONTO DEL COMUNE DI PALMI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CICLO GLOBALE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E ALTRE LEGGI REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI, DELL’ASSISTENZA LEGALE ED ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI
Servizi di recapito e notifica Atti Giudiziari Calabria e Servizi di gestione dati (Data Entry)
€ 629.952,64
€ 723.444,18
€ 0,00
Scadenze
27/12/2024 12:00
07/01/2025 12:00
10/01/2025 09:00
Allegati
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decisione-a-contrarre-nr.1031-del-30.09.2024.pdf SHA-256: 71301349e3a3241973a8266ce48b681513e89b4c700a5425d1952e5f294360a8 28/11/2024 10:34 |
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79.65 kB |
Chiarimenti
11/12/2024 13:27
Quesito #1
1. Si chiede di conoscere la percentuale minima di copertura CAP prevista e, stante il divieto di ripostalizzazione per la quota parte di codici di avviamento postale non coperti direttamente dal fornitore contraente, si chiede altresì di conoscere come sarà gestita la quota parte suddetta di spedizioni in termini pratici e di spesa (sarà il contraente a coprire la differenza di costi tra il prezzo del servizio universale e quello offerto dal fornitore in sede di gara?).
2. Si chiede di conoscere i CAP di spedizione e/o la ripartizione in percentuale delle spedizioni nei tre bacini di recapito AM, CP ed EU.
16/12/2024 10:48
Risposta
Risposta quesito 1: Non risulta che sia contenuto, nel bando, un divieto espresso di “ripostalizzazione per la quota parte di codici di avviamento postale non coperti direttamente dal fornitore contraente”. E’ richiesta, per l’operatore postale, la licenza individuale speciale di tipo A1 nonché la licenza di tipo B1 di cui alla delibera AGCOM n. 78/23/CONS nonché al D.M. 28.09.2023 ed è richiesto che il servizio di notifica avvenga in territorio nazionale nonché all’estero nelle forme di legge. Per tutti i dettagli concernenti le procedure di notifica, esse sono illustrate in maniera lineare nel paragrafo 3.3 del Capitolato.
Risposta quesito 2: Per quanto concerne il quesito suddetto, sulla base delle verifiche eseguite sull’ultima annualità, le percentuali suddivise per bacini di recapito sono le seguenti:
AREA AM 4,51%
AREA CP 17,81%
AREA EU 77,69%
TOT. 100%
Risposta quesito 2: Per quanto concerne il quesito suddetto, sulla base delle verifiche eseguite sull’ultima annualità, le percentuali suddivise per bacini di recapito sono le seguenti:
AREA AM 4,51%
AREA CP 17,81%
AREA EU 77,69%
TOT. 100%
16/12/2024 17:40
Quesito #2
si presenta richiesta del termine per la presentazione delle offerte per le ragioni che si vanno qui di seguito ad illustrare:
• Vista la complessità, l’importanza, l’articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché l’entità delle medesime;
• Vista la necessità di predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica;
• Vista l’opportunità di organizzare la compagine di imprese più idonea a rispondere alle richieste dell’Ente in considerazione delle diverse componenti del servizio da fornire e i tempi di predisposizione dell’offerta coincidenti con il periodo di festività natalizie e con le chiusure aziendali;
Tanto visto e considerato, riteniamo opportuno e necessario poter disporre di un ulteriore congruo periodo per la presentazione delle offerte.
Rappresentiamo pertanto la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data prevista del 07 gennaio 2025.
17/12/2024 12:07
Risposta
la procedura è visibile sulla piattaforma telematica già dal 04.12.2024. Sono stati ampiamente rispettati i termini minimi previsti dall’art. 71 comma 2 del codice, pertanto non si ravvisano motivi per accordare la proroga, ritenendo congruo il termine stabilito.
17/12/2024 10:52
Quesito #3
1. Visto il rimando alla delibera 78/23/CONS per quanto riguarda gli SLA di servizio, si chiede conferma che verranno applicati gli indennizzi previsti dalla delibera 600/18/CONS.
2. Si chiede di confermare che, considerato che al fornitore non è noto l’importo oggetto di sanzione, nell’ipotesi nella quale il furto/smarrimento dell’atto abbia determinato la prescrizione / decadenza della sanzione, ai fini dell’imputazione della penale al fornitore in conformità alle vigenti disposizioni e in particolare all’art.1225 Cod. Civ., verrà applicato il valore medio dell’importo delle sanzioni. A tal proposito si chiede di conoscere tal valore medio.
3. Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente
4. Si chiede conferma che, non essendo possibile per nessun operatore garantire performance su un processo produttivo con un livello di qualità del 100% (anche a causa di fisiologiche indisponibilità di tracce sui sistemi informatici conseguenti a malfunzionamenti, guasti tecnologici, criticità emergenti nei processi e nei flussi di trasmissione dati che potrebbero compromettere il processo di erogazione del servizio di rendicontazione degli esiti), l’applicazione delle penali avverrà su base mensile e che è prevista una franchigia del 2%, ossia che la penale verrà applicata solo sui pezzi in ritardo che superano il 2% dei pezzi spediti nel mese.
5. Si chiede conferma che i giorni per fornire controdeduzioni saranno pari a 15 giorni lavorativi. Relativamente alle penali per ritardo nella restituzione dei resi e per la rinotifica degli atti, si fa presente che la penale così scritta risulta sproporzionata e a danno dell’esecutore. 100€ per ogni giorno di ritardo infatti risulta essere circa 50 volte il prezzo del servizio offerto, si chiede quindi di specificare le modalità di applicazione della stessa in modo tale che risulti una penale in linea con quelle previste dalla delibera 600/18/CONS.
6. Con riguardo alla Vostra risposta al quesito sulla ripostalizzazione dei servizi di notifica, siamo a precisare invero che la stessa è ammessa ai sensi dell’Allegato A alla Delibera AGCOM 78/23/CONS nelle aree non coperte direttamente dall’aggiudicatario soltanto previo conferimento di mandato speciale con rappresentanza da parte della Stazione Appaltante. Ciò, tuttavia, impone alla SA un necessario contemperamento delle maggiori spese sostenute per il ricorso al SU ai fini del calcolo della spesa totale sostenuta dalla Pubblica Amministrazione. Al riguardo, pertanto, si chiede di indicare la copertura minima richiesta, le modalità di gestione degli atti destinati nelle aree non coperte e le modalità di valutazione delle offerte tecnico-economiche definite da codesta Stazione Appaltante che consentano di soppesare la copertura diretta e la quota ripostalizzata nell’ambito delle offerte dei singoli operatori e di valutare così la spesa effettiva sostenuta dall’Ente.
20/12/2024 09:47
Risposta
1. Il Servizio di notificazione, come indicato nel capitolato, deve essere svolto secondo le modalità, gli standard di qualità dei singoli invii e dell’intero processo di notifica, dalla spedizione del piego alla restituzione dell’avviso di ricevimento previsti dal Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del Codice della Strada (art. 201 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)”; da qui discende il rinvio alla delibera n. 78/23/CONS dell’AGCOM soprattutto per quanto concerne gi standards di qualità del servizio. Per quanto concerne gli “indennizzi” è evidente che l’Appaltatore sarà l’unico responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, del recapito della corrispondenza e, pertanto, dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che i plichi subiscano smarrimenti, deterioramenti, manomissioni o furti, nonché ritardi nella consegna ai destinatari e nella restituzione al mittente delle comunicazioni di ritorno. In questo senso si è in linea con gli orientamenti previsti dalla delibera 600/18/CONS nel ritenere che debba operarsi un distinguo per i casi in cui l’evento (sia esso smarrimento o furto o danneggiamento etc.) sia derivato da causa non imputabile all’Appaltatore e cioè a seguito di un evento non dipendente dal fatto dell’operatore, bensì da fatto non prevedibile ovvero, se prevedibile, inevitabile, anche con l'uso della diligenza professionale richiesta agli operatori (art.1225 c.c.). Per la quantificazione del citato indennizzo si applicherà la delibera 600/18/CONS.
2. L’art. 17 del Capitolato recante le “penali”, prevede l’applicazione di sanzioni esclusivamente nel caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini fissati dal medesimo Capitolato e tali sanzioni sono applicabili solo nei casi in cui i ritardi non siano imputabili all’Amministrazione o a causa di forza maggiore valendo, anche in questo caso, le disposizioni di cui all’art.1225 c.c. In tal senso viene applicato quindi l’istituto dell’indennizzo ex art.6 comma 2 legge 20 novembre 1982, n. 890 che precisa “Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”. L’AGCOM è intervenuta con la delibera 600/18/CONS nella quale è stato condiviso che in caso di smarrimento (e aggiungiamo furto, danneggiamento etc.) del piego prima della notifica, l’operatore postale sarà tenuto a corrispondere al mittente un indennizzo pari a 5 volte il prezzo complessivamente corrisposto dal mittente stesso per il piego e per l’avviso di ricevimento, fatti salvi ovviamente i casi fortuiti o di forza maggiore.
3. Le penali di cui all’art. 17 del Capitolato sono applicate in conformità all’art. 15 del medesimo Capitolato ovvero in sede di verifica di conformità delle prestazioni rese relative al mese di riferimento. L’esito della verifica, riportato in apposito verbale, indicherà l’eventuale applicazione delle penali ed il relativo importo. Le fatture, per il periodo di riferimento, verranno emesse per l’importo risultante dal verbale. Ne consegue che il recupero avverrà mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente.
4. Per quanto concerne l’applicazione delle penali, si ribadisce che esse sono previste solo nel caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini fissati dal Capitolato e le relative sanzioni sono applicabili solo nei casi in cui detti ritardi non siano imputabili all’Amministrazione o a causa di forza maggiore (tra i quali rientrano evidentemente i malfunzionamenti, i guasti tecnologici, le criticità emergenti nei processi e nei flussi di trasmissione dati) valendo anche in questo caso le disposizioni di cui all’art.1225 c.c. Egualmente dicasi per gli indennizzi previsti dalla delibera 600/18/CONS.
5. Per quanto concerne l’iter di applicazione delle penali di cui all’art.17 del Capitolato, laddove non espressamente previsto, valgono i termini ed i principi della legge 241/1990 in materia di procedimenti ammnistrativi. Nella fase della contestazione della violazione commessa nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà assegnato dalla SA un termine per la produzione delle controdeduzioni che può essere stabilito in 15 giorni, ritenuti congrui. Per quanto concerne le penali da ritardo, che comunque vanno analizzate caso per caso, occorre nuovamente riportarsi al principio già ampiamente enunciato secondo il quale la penale va applicata solo nei casi in cui l’evento sia derivato da negligenza o imperizia e non nei casi in cui esso non sia conseguente ad un evento non dipendente dal fatto dell’operatore, bensì da fatto non prevedibile ovvero, se prevedibile, inevitabile, anche con l'uso della diligenza professionale richiesta agli operatori (art.1225 c.c.). Pare evidente che la cifra di € 100 nei casi di ritardo nella restituzione dei resi o nella rinotifica degli atti dovuti ad inerzia, negligenza o imperizia dell’Appaltatore rispetto ai 5 giorni previsti non sia affatto una somma sproporzionata rispetto al danno procurato dall’Appaltatore. Non dimentichiamo che gli operatori postali hanno l’obbligo di rispettare lo standard di qualità di 5 giorni lavorativi per il 90% (e di 7 giorni lavorativi per il 98%) degli invii (vedasi delibera 600/18/CONS).
6. Sul quesito si era già fornita risposta, ovvero “Non risulta che sia contenuto, nel bando, un divieto espresso di “ripostalizzazione per la quota parte di codici di avviamento postale non coperti direttamente dal fornitore contraente”. È richiesta, per l’operatore postale, la licenza individuale speciale di tipo A1 nonché la licenza di tipo B1 di cui alla delibera AGCOM n. 78/23/CONS nonché al D.M. 28.09.2023 ed è richiesto che il servizio di notifica avvenga in territorio nazionale nonché all’estero nelle forme di legge. Per tutti i dettagli concernenti le procedure di notifica, esse sono illustrate in maniera lineare nel paragrafo 3.3 del Capitolato”. Sulla puntualizzazione occorre nuovamente evidenziare che non essendovi alcuna preclusione, nel Capitolato, di ripostalizzazione per la quota parte di codici di avviamento postale non coperti direttamente dal fornitore contraente, è evidente che nel caso di aggiudicazione della procedura di gara da parte di un Appaltatore, titolare della licenza individuale speciale, che debba appoggiarsi alla rete del fornitore del servizio universale (FSU), ad esso sarà conferito mandato speciale con rappresentanza da parte della Stazione Appaltante (SA) al fine di provvedere alla ripostalizzazione - in nome e per conto della SA - dell’eventuale quota residuale di invii che ecceda l’ambito territoriale di copertura della propria rete, inclusi gli atti da notificare all’estero, in linea con la delibera n. 78/23/CONS. Tuttavia la stessa citata delibera che consente la ripostalizzazione della quota residuale di invii che ecceda l’ambito territoriale di copertura della propria rete non impone “alla SA un necessario contemperamento delle maggiori spese sostenute per il ricorso al SU ai fini del calcolo della spesa totale sostenuta dalla Pubblica Amministrazione” anche perché, la stessa delibera, prevede che l’organizzazione unitaria può essere assicurata, altresì, da raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), senza che queste maggiori spese debbano essere obbligatoriamente calcolate nei documenti di gara. Sui punti de “la copertura minima richiesta”, non vi è alcuna copertura minima ma deve essere coperto l’intero territorio nazionale e garantite le notifiche all’estero. Sul territorio nazionale la suddivisione, in percentuale, per bacini di recapito, è quella già indicata e cioè AREA AM 4,51%, AREA CP 17,81%, AREA EU 77,69%. Sulla “modalità di gestione degli atti destinati nelle aree non coperte” ci si riporta a quanto già detto, ovvero che sono valutazioni tecnico operative dell’Appaltatore e che l’interesse della SA resta quello della notifica sull’intero territorio nazione ed all’estero.
2. L’art. 17 del Capitolato recante le “penali”, prevede l’applicazione di sanzioni esclusivamente nel caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini fissati dal medesimo Capitolato e tali sanzioni sono applicabili solo nei casi in cui i ritardi non siano imputabili all’Amministrazione o a causa di forza maggiore valendo, anche in questo caso, le disposizioni di cui all’art.1225 c.c. In tal senso viene applicato quindi l’istituto dell’indennizzo ex art.6 comma 2 legge 20 novembre 1982, n. 890 che precisa “Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”. L’AGCOM è intervenuta con la delibera 600/18/CONS nella quale è stato condiviso che in caso di smarrimento (e aggiungiamo furto, danneggiamento etc.) del piego prima della notifica, l’operatore postale sarà tenuto a corrispondere al mittente un indennizzo pari a 5 volte il prezzo complessivamente corrisposto dal mittente stesso per il piego e per l’avviso di ricevimento, fatti salvi ovviamente i casi fortuiti o di forza maggiore.
3. Le penali di cui all’art. 17 del Capitolato sono applicate in conformità all’art. 15 del medesimo Capitolato ovvero in sede di verifica di conformità delle prestazioni rese relative al mese di riferimento. L’esito della verifica, riportato in apposito verbale, indicherà l’eventuale applicazione delle penali ed il relativo importo. Le fatture, per il periodo di riferimento, verranno emesse per l’importo risultante dal verbale. Ne consegue che il recupero avverrà mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente.
4. Per quanto concerne l’applicazione delle penali, si ribadisce che esse sono previste solo nel caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini fissati dal Capitolato e le relative sanzioni sono applicabili solo nei casi in cui detti ritardi non siano imputabili all’Amministrazione o a causa di forza maggiore (tra i quali rientrano evidentemente i malfunzionamenti, i guasti tecnologici, le criticità emergenti nei processi e nei flussi di trasmissione dati) valendo anche in questo caso le disposizioni di cui all’art.1225 c.c. Egualmente dicasi per gli indennizzi previsti dalla delibera 600/18/CONS.
5. Per quanto concerne l’iter di applicazione delle penali di cui all’art.17 del Capitolato, laddove non espressamente previsto, valgono i termini ed i principi della legge 241/1990 in materia di procedimenti ammnistrativi. Nella fase della contestazione della violazione commessa nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà assegnato dalla SA un termine per la produzione delle controdeduzioni che può essere stabilito in 15 giorni, ritenuti congrui. Per quanto concerne le penali da ritardo, che comunque vanno analizzate caso per caso, occorre nuovamente riportarsi al principio già ampiamente enunciato secondo il quale la penale va applicata solo nei casi in cui l’evento sia derivato da negligenza o imperizia e non nei casi in cui esso non sia conseguente ad un evento non dipendente dal fatto dell’operatore, bensì da fatto non prevedibile ovvero, se prevedibile, inevitabile, anche con l'uso della diligenza professionale richiesta agli operatori (art.1225 c.c.). Pare evidente che la cifra di € 100 nei casi di ritardo nella restituzione dei resi o nella rinotifica degli atti dovuti ad inerzia, negligenza o imperizia dell’Appaltatore rispetto ai 5 giorni previsti non sia affatto una somma sproporzionata rispetto al danno procurato dall’Appaltatore. Non dimentichiamo che gli operatori postali hanno l’obbligo di rispettare lo standard di qualità di 5 giorni lavorativi per il 90% (e di 7 giorni lavorativi per il 98%) degli invii (vedasi delibera 600/18/CONS).
6. Sul quesito si era già fornita risposta, ovvero “Non risulta che sia contenuto, nel bando, un divieto espresso di “ripostalizzazione per la quota parte di codici di avviamento postale non coperti direttamente dal fornitore contraente”. È richiesta, per l’operatore postale, la licenza individuale speciale di tipo A1 nonché la licenza di tipo B1 di cui alla delibera AGCOM n. 78/23/CONS nonché al D.M. 28.09.2023 ed è richiesto che il servizio di notifica avvenga in territorio nazionale nonché all’estero nelle forme di legge. Per tutti i dettagli concernenti le procedure di notifica, esse sono illustrate in maniera lineare nel paragrafo 3.3 del Capitolato”. Sulla puntualizzazione occorre nuovamente evidenziare che non essendovi alcuna preclusione, nel Capitolato, di ripostalizzazione per la quota parte di codici di avviamento postale non coperti direttamente dal fornitore contraente, è evidente che nel caso di aggiudicazione della procedura di gara da parte di un Appaltatore, titolare della licenza individuale speciale, che debba appoggiarsi alla rete del fornitore del servizio universale (FSU), ad esso sarà conferito mandato speciale con rappresentanza da parte della Stazione Appaltante (SA) al fine di provvedere alla ripostalizzazione - in nome e per conto della SA - dell’eventuale quota residuale di invii che ecceda l’ambito territoriale di copertura della propria rete, inclusi gli atti da notificare all’estero, in linea con la delibera n. 78/23/CONS. Tuttavia la stessa citata delibera che consente la ripostalizzazione della quota residuale di invii che ecceda l’ambito territoriale di copertura della propria rete non impone “alla SA un necessario contemperamento delle maggiori spese sostenute per il ricorso al SU ai fini del calcolo della spesa totale sostenuta dalla Pubblica Amministrazione” anche perché, la stessa delibera, prevede che l’organizzazione unitaria può essere assicurata, altresì, da raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), senza che queste maggiori spese debbano essere obbligatoriamente calcolate nei documenti di gara. Sui punti de “la copertura minima richiesta”, non vi è alcuna copertura minima ma deve essere coperto l’intero territorio nazionale e garantite le notifiche all’estero. Sul territorio nazionale la suddivisione, in percentuale, per bacini di recapito, è quella già indicata e cioè AREA AM 4,51%, AREA CP 17,81%, AREA EU 77,69%. Sulla “modalità di gestione degli atti destinati nelle aree non coperte” ci si riporta a quanto già detto, ovvero che sono valutazioni tecnico operative dell’Appaltatore e che l’interesse della SA resta quello della notifica sull’intero territorio nazione ed all’estero.
17/12/2024 13:16
Quesito #4
1. Con riferimento a quanto riportato a Pag 6 del Capitolato e in altri punti dello stesso documento, in cui si richiede la riconsegna delle COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD), si chiede conferma che trattasi di refuso e che ciò che viene richiesto in restituzione sono le cartoline di ritorno AR/CAD.
2. Con riferimento a quanto riportato a Pag 7 lettera f circa la riconsegna dei resi in 5 gg lav dalla data di presa in consegna, si chiede conferma che per data di presa in consegna si intenda la data di ritorno dei resi presso la sede del fornitore
3. Con riferimento al testo riportato a Pag 7 lettera g “entro 3 (due) giorni lavorativi”, si evidenzia che esso contiene una contraddizione tra quanto scritto a numero (3) e quanto scritto a lettere (due): si chiede di chiarire
4. Con riferimento a quanto riportato a Pag 7 lettera k, si chiede conferma che il tempo di rinotifica (3 giorni lavorativi) decorrerà a partire dalla data di stampa e non dalla di ricezione del file.
5. Con riferimento ai dati di fatturazione, si chiede conferma che le fatture saranno emesse sulla base dei dati del postalizzato (tutti gli atti stampati e spediti per la notifica).
6. Con riferimento a quanto riportato all’ ART. 8 TERMINI TEMPORALI DEI SERVIZI circa i tempi di gestione delle notifiche (“atti per la notifica: dovranno essere predisposti ed inviati entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione del file con i dati dei verbali da notificare”), si chiede conferma che i 7 giorni saranno a decorrere dalla data di stampa in quanto non vi è ricezione dei file perché i dati saranno già nella banca dati del fornitore a seguito delle operazioni di data entry
7. Con riferimento alla tabella a pag. 3 della relazione tecnico illustrativa
- atteso che entrambe le tipologie di spedizioni destinate all’estero (cioè “atti giudiziari estero” e “Avvisi bonari / lettere pre-ruolo – Estero”), saranno effettuate esclusivamente tramite lo stesso prodotto Raccomandata AR Internazionale, si chiede la possibilità di uniformare la tariffa prevista per entrambe queste tipologie di invio (atto estero / avviso bonario estero);- -
- considerato che i numeri riportati poco più in alto della tabella (“Nello specifico sono stati stimati complessivamente, per il triennio contrattuale, un numero totale di atti pari a 94.962”) non trovano riscontro nella tabella sottostante, si chiede una conferma sui numeri
8. Si chiede di conoscere il peso delle spedizioni per ciascuna tipologia di invio
2. Con riferimento a quanto riportato a Pag 7 lettera f circa la riconsegna dei resi in 5 gg lav dalla data di presa in consegna, si chiede conferma che per data di presa in consegna si intenda la data di ritorno dei resi presso la sede del fornitore
3. Con riferimento al testo riportato a Pag 7 lettera g “entro 3 (due) giorni lavorativi”, si evidenzia che esso contiene una contraddizione tra quanto scritto a numero (3) e quanto scritto a lettere (due): si chiede di chiarire
4. Con riferimento a quanto riportato a Pag 7 lettera k, si chiede conferma che il tempo di rinotifica (3 giorni lavorativi) decorrerà a partire dalla data di stampa e non dalla di ricezione del file.
5. Con riferimento ai dati di fatturazione, si chiede conferma che le fatture saranno emesse sulla base dei dati del postalizzato (tutti gli atti stampati e spediti per la notifica).
6. Con riferimento a quanto riportato all’ ART. 8 TERMINI TEMPORALI DEI SERVIZI circa i tempi di gestione delle notifiche (“atti per la notifica: dovranno essere predisposti ed inviati entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione del file con i dati dei verbali da notificare”), si chiede conferma che i 7 giorni saranno a decorrere dalla data di stampa in quanto non vi è ricezione dei file perché i dati saranno già nella banca dati del fornitore a seguito delle operazioni di data entry
7. Con riferimento alla tabella a pag. 3 della relazione tecnico illustrativa
- atteso che entrambe le tipologie di spedizioni destinate all’estero (cioè “atti giudiziari estero” e “Avvisi bonari / lettere pre-ruolo – Estero”), saranno effettuate esclusivamente tramite lo stesso prodotto Raccomandata AR Internazionale, si chiede la possibilità di uniformare la tariffa prevista per entrambe queste tipologie di invio (atto estero / avviso bonario estero);- -
- considerato che i numeri riportati poco più in alto della tabella (“Nello specifico sono stati stimati complessivamente, per il triennio contrattuale, un numero totale di atti pari a 94.962”) non trovano riscontro nella tabella sottostante, si chiede una conferma sui numeri
8. Si chiede di conoscere il peso delle spedizioni per ciascuna tipologia di invio
20/12/2024 10:02
Risposta
1. A chiarimento si ritiene che non ci sia alcun refuso ma, ad ogni modo, si chiarisce quanto segue: la CAD è la raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata dall’agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l’atto giudiziario o stragiudiziale la cui notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e il cui tentativo di consegna sia risultato vano per l’assenza del destinatario e delle altre persone idonee al ritiro; pertanto il plico è stato depositato presso l’ufficio postale. Nella suddetta raccomandata l’agente postale comunica al destinatario la data in cui è stata tentata la consegna del plico contenente l’atto giudiziario. Decorsi sei mesi il plico contenente l’atto giudiziario o stragiudiziale viene restituito al mittente. La ricevuta di ritorno della raccomandata contenente l’atto giudiziario, invece, viene restituita al mittente decorsi 10 giorni dalla spedizione della CAD che coincide con il giorno di deposito del plico nell’ufficio postale e questo perché la notifica si perfeziona per “compiuta giacenza” decorsi i suddetti 10 giorni di deposito. L’agente postale deve indicare sulla ricevuta di ritorno della CAD la data di del suo invio e, in caso di mancato ritiro del plico contenente l’atto giudiziario presso l’ufficio postale, dovrà indicare sulla ricevuta di ritorno del plico contenente l’atto giudiziario, la data in cui sono decorsi i dieci giorni di “compiuta giacenza” con la dicitura “plico non ritirato nei dieci giorni previsti per la giacenza”. Sia la ricevuta di ritorno della CAD, che la ricevuta di ritorno del plico contenente l’atto giudiziario devono essere restituite al mittente (richiedente la notifica).
2. Si conferma che i 5 gg. lavorativi devono intendersi decorrenti dalla data di rientro, preso la sede del fornitore, degli atti non notificati.
3. Trattasi di un refuso, si conferma che i gg. lavorativi devono intendersi 3 (tre).
4. In riferimento al quesito occorre eseguire una valutazione in combinato disposto con gli altri articoli del Capitolato. Al paragrafo 3.3 – pag. 7, lett. o), con riferimento ai pagamenti parziali, viene indicato “Gestione della stampa delle lettere relative ai pagamenti parziali da inoltrare ai trasgressori. Tali lettere dovranno essere stampate presso il Comando entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla registrazione del pagamento e dovranno essere spedite entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine anzidetto e comunque entro un termine congruo per consentire al trasgressore di onorare la pendenza nei termini previsti per il pagamento in misura ridotta”. In tal senso il termine di 3 giorni lavorativi di cui alla lettera k) per la rinotifica dei verbali non notificati, previa ristampa e nuova spedizione, può intendersi come decorrenti dalla data di ristampa, purché ristampa e spedizione avvengano entra un termine congruo per consentire la notifica dell’atto nei termini.
5. Ci si riporta integralmente all’art.15 del Capitolato. L’Appaltatore dovrà inviare al Comado un rendiconto economico inerente alle attività svolte. I rendiconti economici dovranno contenere, i prezzi unitari, i corrispettivi totali, la tipologia del servizio svolta e, relativamente al Data Entry ed alla Gestione delle Notifiche, il numero di atti trattati suddivisi per tipologia. Il Comado, sulla base della reportistica di rendicontazione nonché dei controlli effettuati, eseguirà la verifica di conformità delle prestazioni rese. In caso di esito positivo delle predette verifiche l’Appaltatore potrà quindi emettere la fattura elettronica e l’Amministrazione predisporrà il relativo provvedimento di liquidazione e pagamento del corrispettivo. I dati del postalizzato (tutti gli atti stampati e spediti per la notifica) sono elemento imprescindibile del rendiconto economico inerente alle attività svolte, così come i dati degli atti notificati.
6. Si conferma che i 7 (sette) giorni di cui all’art.8 sono da intendersi al netto del DATA ENTRY e/o della relativa stampa ai fini dell’invio.
7. - La distinzione del corrispettivo unitario è stata effettuata in ragione della tipologia dell’atto (atti giudiziari e raccomandate A/R Internazionali) volendo dare un maggiore “peso economico” alla tipologia dell’atto giudiziario. A tal fine si ritiene di non dover operare alcuna rettifica ai corrispettivi indicati nella tabella dei costi unitari.
- Si rappresenta che il numero totale corretto degli atti è quello riportato nella tabella dei costi unitari che riporta al punto 3.1 gli atti nella durata contrattuale (36 mesi) e gli atti nella durata di proroga (12 mesi). L’errore nell’indicazione del numero totale di 94.962 è dovuto alla determinazione iniziale del numero degli atti nella durata contrattuale (36 mesi) e gli atti nella durata di proroga (6 mesi). Pertanto si chiarisce che, in conformità alla tabella, il numero stimato degli atti per il periodo contrattuale più il periodo della proroga, è pari a 108.528 distinto come segue:
n. 51.840 atti di infrazione autovelox 1
n. 34.560 atti di infrazione autovelox 2
n. 22.128 atti ordinari
Resta inteso che l’appalto è a misura, pertanto, il corrispettivo spettante all’Appaltatore sarà determinato sulla base del numero delle prestazioni effettivamente svolte e contabilizzate.
8. Il peso dei plichi postali può essere così suddiviso: 80% fino a 20 gr. e 20% oltre i 20 gr. e fino a 50 gr.
2. Si conferma che i 5 gg. lavorativi devono intendersi decorrenti dalla data di rientro, preso la sede del fornitore, degli atti non notificati.
3. Trattasi di un refuso, si conferma che i gg. lavorativi devono intendersi 3 (tre).
4. In riferimento al quesito occorre eseguire una valutazione in combinato disposto con gli altri articoli del Capitolato. Al paragrafo 3.3 – pag. 7, lett. o), con riferimento ai pagamenti parziali, viene indicato “Gestione della stampa delle lettere relative ai pagamenti parziali da inoltrare ai trasgressori. Tali lettere dovranno essere stampate presso il Comando entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla registrazione del pagamento e dovranno essere spedite entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine anzidetto e comunque entro un termine congruo per consentire al trasgressore di onorare la pendenza nei termini previsti per il pagamento in misura ridotta”. In tal senso il termine di 3 giorni lavorativi di cui alla lettera k) per la rinotifica dei verbali non notificati, previa ristampa e nuova spedizione, può intendersi come decorrenti dalla data di ristampa, purché ristampa e spedizione avvengano entra un termine congruo per consentire la notifica dell’atto nei termini.
5. Ci si riporta integralmente all’art.15 del Capitolato. L’Appaltatore dovrà inviare al Comado un rendiconto economico inerente alle attività svolte. I rendiconti economici dovranno contenere, i prezzi unitari, i corrispettivi totali, la tipologia del servizio svolta e, relativamente al Data Entry ed alla Gestione delle Notifiche, il numero di atti trattati suddivisi per tipologia. Il Comado, sulla base della reportistica di rendicontazione nonché dei controlli effettuati, eseguirà la verifica di conformità delle prestazioni rese. In caso di esito positivo delle predette verifiche l’Appaltatore potrà quindi emettere la fattura elettronica e l’Amministrazione predisporrà il relativo provvedimento di liquidazione e pagamento del corrispettivo. I dati del postalizzato (tutti gli atti stampati e spediti per la notifica) sono elemento imprescindibile del rendiconto economico inerente alle attività svolte, così come i dati degli atti notificati.
6. Si conferma che i 7 (sette) giorni di cui all’art.8 sono da intendersi al netto del DATA ENTRY e/o della relativa stampa ai fini dell’invio.
7. - La distinzione del corrispettivo unitario è stata effettuata in ragione della tipologia dell’atto (atti giudiziari e raccomandate A/R Internazionali) volendo dare un maggiore “peso economico” alla tipologia dell’atto giudiziario. A tal fine si ritiene di non dover operare alcuna rettifica ai corrispettivi indicati nella tabella dei costi unitari.
- Si rappresenta che il numero totale corretto degli atti è quello riportato nella tabella dei costi unitari che riporta al punto 3.1 gli atti nella durata contrattuale (36 mesi) e gli atti nella durata di proroga (12 mesi). L’errore nell’indicazione del numero totale di 94.962 è dovuto alla determinazione iniziale del numero degli atti nella durata contrattuale (36 mesi) e gli atti nella durata di proroga (6 mesi). Pertanto si chiarisce che, in conformità alla tabella, il numero stimato degli atti per il periodo contrattuale più il periodo della proroga, è pari a 108.528 distinto come segue:
n. 51.840 atti di infrazione autovelox 1
n. 34.560 atti di infrazione autovelox 2
n. 22.128 atti ordinari
Resta inteso che l’appalto è a misura, pertanto, il corrispettivo spettante all’Appaltatore sarà determinato sulla base del numero delle prestazioni effettivamente svolte e contabilizzate.
8. Il peso dei plichi postali può essere così suddiviso: 80% fino a 20 gr. e 20% oltre i 20 gr. e fino a 50 gr.
18/12/2024 14:03
Quesito #5
1. Si chiede di chiarire quali attività siano ricomprese all'interno di ogni singola voce dell'offerta economica e di chiarire a quale voce di prezzo corrisponda l'attività di stampa.
2. Si chiede inoltre di chiarire la modalità di determinazione della base d'asta per il servizio di notifica AG, atteso che il prezzo di € 8,00 risulta nettamente inferiore al prezzo del servizio universale. In proposito il parere del CdS relativamente alle linee guida anac agcom per le gare di servizi postali prevede che la base d'asta debba essere allineata al prezzo del servizio universale.
3.Si chiede inoltre di chiarire il motivo della mancata suddivisione in lotti dell'appalto, in quanto le autorità AGCM e ANAC indicano espressamente che per favorire la maggior partecipazione degli operatori, le gare dovrebbero essere suddivise in lotti in funzione delle diverse attività richieste.
4.Si chiede inoltre di chiarire come si concili il servizio richiesto con l'introduzione della Piattaforma Notifica Send, attraverso la quale dovrebbero essere avviate le notifiche.
5. Si richiede una proroga dei termini di scadenza della gara di almeno 15 giorni.
2. Si chiede inoltre di chiarire la modalità di determinazione della base d'asta per il servizio di notifica AG, atteso che il prezzo di € 8,00 risulta nettamente inferiore al prezzo del servizio universale. In proposito il parere del CdS relativamente alle linee guida anac agcom per le gare di servizi postali prevede che la base d'asta debba essere allineata al prezzo del servizio universale.
3.Si chiede inoltre di chiarire il motivo della mancata suddivisione in lotti dell'appalto, in quanto le autorità AGCM e ANAC indicano espressamente che per favorire la maggior partecipazione degli operatori, le gare dovrebbero essere suddivise in lotti in funzione delle diverse attività richieste.
4.Si chiede inoltre di chiarire come si concili il servizio richiesto con l'introduzione della Piattaforma Notifica Send, attraverso la quale dovrebbero essere avviate le notifiche.
5. Si richiede una proroga dei termini di scadenza della gara di almeno 15 giorni.
20/12/2024 12:39
Risposta
1 Si rimanda alla risposta del file allegato.
2. Il quesito non fornisce indicazioni specifiche né riferimenti sul parere del CdS e delle Linee Guida ANAC/AGCOM. Se si riferisce al parere 00769/2021 esso fa riferimento alle Linee guida di aggiornamento della determinazione n. 3 del 9/12/2014 recante «Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali» emanate proprio perché l’ANAC aveva inteso porre rimedio ad alcune criticità nella predisposizione dei bandi di gara apparivano di ostacolo all’effettiva apertura del mercato dei servizi postali e delle notifiche a mezzo posta di atti giudiziari e infrazioni al codice della strada. In effetti le nuove linee guida (tra l’altro antecedenti al nuovo codice dei contratti varato nel 2023) affrontavano diversi temi, fornendo soluzioni non vincolanti al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa sulla contrattualistica pubblica e favorire la diffusione di best practice. La lettura del parere del CdS deve essere contestualizzata, in quanto il predetto organo giudiziario si è limitato a suggerire alcuni accorgimenti per equilibrare, in generale, le formule applicate per la determinazione dei prezzi a base di gara che, nello specifico caso, risultavano determinati in modo esogeno (ovvero secondo una variabile che influisce sull'equilibrio rappresentato nel modello, ma non è influenzata dall'equilibrio stesso). Il costo del servizio di notifica è una variabile inserita in un contesto di
formule finalizzate a determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, obbligatoria nel caso di specie, e che va quindi individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, trattandosi di appalti ad alta intensità di manodopera. Gli importi unitari posti a base di gara risultano quindi, a parere di questo settore, non in contrasto con il dettato di cui alle linee guida ANAC/AGCON n. 16 approvate con Delibera ANAC n. 185 del 13/4/2022, e delibera AGCOM n. 116/22/CONS del 13/4/2022. Non si rilevano, quindi, obblighi di adeguamento delle tariffe poste a base di gara con quelle indicate dal Servizio Universale. Inoltre si evidenzia che la Delibera n. 160/23/CONS del 27/06/2023, stabilisce che “le tariffe delle prestazioni incluse nel servizio universale sono determinate nella misura massima indicata nell’allegato A alla presente delibera”, il che significa quella misura è opinabile e non certo vincolante.
3. A tal fine si richiama quanto indicato nella decisione a contrarre Det. n. 272 del 30/09/2024, “l’appalto è costituito da un unico lotto in quanto, ai sensi dell’art. 58, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, tale scelta rende l’esecuzione dell’appalto efficace ed efficiente dal punto di vista dei controlli, con trasparenza nell’attribuzione delle relative responsabilità sulla qualità del servizio reso e organizzativamente ed economicamente più vantaggioso”.
4. Ai sensi dell’art. 26 del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. In questo senso il Capitolato di gara è chiaro in quanto precisa che … “Fatto salvo, ai sensi del D.M. 8 febbraio 2022, n.58 dell’obbligo della notifica dei verbali di contestazione a seguito dell’accertamento di violazioni del C.d.S. e delle ordinanze di ingiunzione a mezzo della piattaforma digitale per le notifiche nei confronti dei trasgressori che siano in possesso di un domicilio digitale ai sensi del CAD (codice dell’amministrazione digitale), rintracciabile a cura dell’Appaltatore negli elenchi INI-PEC, IPA ed altre banche dati…omissis…”, significando che quello della notifica attraverso il domicilio digitale è il primo tentativo, ma si tratta pur sempre di un tentativo poiché la legge non prevede ancora l’obbligo, per tutti i cittadini, di dotarsi della PEC, concedendo uno spazio residuale alle notificazioni analogiche. Questo ente sta aderendo alla Piattaforma Send e allorquando la piattaforma sarà pienamente operativa sarà onere dell’Appaltatore garantire la piena interoperabilità del servizio di notifiche digitali con il software gestionale fornito.
5. Quesito già riscontrato.
2. Il quesito non fornisce indicazioni specifiche né riferimenti sul parere del CdS e delle Linee Guida ANAC/AGCOM. Se si riferisce al parere 00769/2021 esso fa riferimento alle Linee guida di aggiornamento della determinazione n. 3 del 9/12/2014 recante «Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali» emanate proprio perché l’ANAC aveva inteso porre rimedio ad alcune criticità nella predisposizione dei bandi di gara apparivano di ostacolo all’effettiva apertura del mercato dei servizi postali e delle notifiche a mezzo posta di atti giudiziari e infrazioni al codice della strada. In effetti le nuove linee guida (tra l’altro antecedenti al nuovo codice dei contratti varato nel 2023) affrontavano diversi temi, fornendo soluzioni non vincolanti al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa sulla contrattualistica pubblica e favorire la diffusione di best practice. La lettura del parere del CdS deve essere contestualizzata, in quanto il predetto organo giudiziario si è limitato a suggerire alcuni accorgimenti per equilibrare, in generale, le formule applicate per la determinazione dei prezzi a base di gara che, nello specifico caso, risultavano determinati in modo esogeno (ovvero secondo una variabile che influisce sull'equilibrio rappresentato nel modello, ma non è influenzata dall'equilibrio stesso). Il costo del servizio di notifica è una variabile inserita in un contesto di
formule finalizzate a determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, obbligatoria nel caso di specie, e che va quindi individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, trattandosi di appalti ad alta intensità di manodopera. Gli importi unitari posti a base di gara risultano quindi, a parere di questo settore, non in contrasto con il dettato di cui alle linee guida ANAC/AGCON n. 16 approvate con Delibera ANAC n. 185 del 13/4/2022, e delibera AGCOM n. 116/22/CONS del 13/4/2022. Non si rilevano, quindi, obblighi di adeguamento delle tariffe poste a base di gara con quelle indicate dal Servizio Universale. Inoltre si evidenzia che la Delibera n. 160/23/CONS del 27/06/2023, stabilisce che “le tariffe delle prestazioni incluse nel servizio universale sono determinate nella misura massima indicata nell’allegato A alla presente delibera”, il che significa quella misura è opinabile e non certo vincolante.
3. A tal fine si richiama quanto indicato nella decisione a contrarre Det. n. 272 del 30/09/2024, “l’appalto è costituito da un unico lotto in quanto, ai sensi dell’art. 58, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, tale scelta rende l’esecuzione dell’appalto efficace ed efficiente dal punto di vista dei controlli, con trasparenza nell’attribuzione delle relative responsabilità sulla qualità del servizio reso e organizzativamente ed economicamente più vantaggioso”.
4. Ai sensi dell’art. 26 del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. In questo senso il Capitolato di gara è chiaro in quanto precisa che … “Fatto salvo, ai sensi del D.M. 8 febbraio 2022, n.58 dell’obbligo della notifica dei verbali di contestazione a seguito dell’accertamento di violazioni del C.d.S. e delle ordinanze di ingiunzione a mezzo della piattaforma digitale per le notifiche nei confronti dei trasgressori che siano in possesso di un domicilio digitale ai sensi del CAD (codice dell’amministrazione digitale), rintracciabile a cura dell’Appaltatore negli elenchi INI-PEC, IPA ed altre banche dati…omissis…”, significando che quello della notifica attraverso il domicilio digitale è il primo tentativo, ma si tratta pur sempre di un tentativo poiché la legge non prevede ancora l’obbligo, per tutti i cittadini, di dotarsi della PEC, concedendo uno spazio residuale alle notificazioni analogiche. Questo ente sta aderendo alla Piattaforma Send e allorquando la piattaforma sarà pienamente operativa sarà onere dell’Appaltatore garantire la piena interoperabilità del servizio di notifiche digitali con il software gestionale fornito.
5. Quesito già riscontrato.
risposta-quesito.pdf SHA-256: d231a4f3354b3b6a1c336f6710b5e7a538bea960417b33bfcb0553a4848061b0 20/12/2024 12:21 |
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19/12/2024 12:38
Quesito #6
Buongiorno , essendo noi in possesso della licenza individuale speciale di tipo A2, con la presente per chiede se è possibile comunque partecipare alla gara visto che il servizio si svolge anche a livello regionale
19/12/2024 13:00
Risposta
No. I requisiti di partecipazione sono indicati dal bando di gara a cui si rimanda.
19/12/2024 17:35
Quesito #7
vorremo gentilmente sapere perchè non è stata prevista e Bando in questione la licenza individuale speciale di tipo A2 visto che è spesso prevista e riconosciuta, insieme alla A1, in molti altri Bandi.
20/12/2024 11:33
Risposta
La motivazione è semplice ed è dovuta al fatto che il Decreto ministeriale 19 luglio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre, con la licenza speciale di tipo A1 autorizza la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito nazionale, ed è quello che questa SA richiede.