Pubblicato
REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO LAVORO, IMPRESE E AREE PRODUTTIVE - SETTORE 6 (FORMAZIONE PROFESSIONALE, ITS, QUALITÀ, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DEI SERVIZI FORMATIVI PER IL LAVORO)
Gara #382
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPUS DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO - PROFESSIONALE NELLA REGIONE CALABRIA: BUSINESS & TECHNOLOGY CAMPUS (B.TE.C.). AFFIDAMENTO INCARICO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA.CIG:BC4BC6335F CUP:J16F26000000001.Informazioni appalto
10/08/2026
Aperta
Servizi tecnici
€ 543.959,48
BLAFARI Mariagrazia
Categorie merceologiche
712 - Servizi architettonici e servizi affini
Lotti
1
BC4BC6335F
J16F26000000001
Qualità prezzo
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPUS DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO - PROFESSIONALE NELLA REGIONE CALABRIA: BUSINESS & TECHNOLOGY CAMPUS (B.TE.C.). AFFIDAMENTO INCARICO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA.
Affidamento servizio del progetto di fattibilità tecnico economica inerente ai lavori di realizzazione di un campus della filiera formativa tecnologico - professionale nella Regione Calabria: Business & Technology Campus (B.TE.C.)
€ 190.385,82
€ 0,00
€ 353.573,66
Scadenze
14/09/2026 12:00
24/09/2026 12:00
24/09/2026 12:30
Avvisi pubblici
Allegati
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Chiarimenti
14/07/2026 15:20
Quesito #1
Gent.mi, con riferimento all'O.T., si chiede di chiarire se i servizi tecnici richiesti debbano ricomprendere ognuno sia PFTE, PE, DL contemporaneamente oppure in modo parziale. Grazie.
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30/07/2026 08:31
Risposta
Con riferimento al citerio A, l'esperienza è comprovata dalla presentazione di un servizio di Ingegneria e Architettura (es. PFTE, ProgettazioneEsecutiva, Direzione Lavori) e non deve obbligatoriamente ricomprendere tutti i livelli di progettazione.
15/07/2026 10:30
Quesito #3
In relazione alle figure professionali BIM ( BIM MANAGER, BIM COORDINATOR, BIM SPECIALIST, CDE MANAGER) si chiede di confermare che il possesso delle specifiche certificazioni per ciascuna della suddette figure professionali sia idonea a comprovare il possesso del requisito.
30/07/2026 08:32
Risposta
Si conferma.
21/07/2026 11:39
Quesito #4
Con riferimento a quanto richiesto per l'Offerta Tecnica, punto 16 – Criterio A, relativamente ai servizi, il disciplinare prevede che:
"[…] La scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di 2 pagine in formato A4 […]".
Si chiede di confermare se debba essere predisposta una relazione descrittiva distinta per ciascun sub-criterio (A1.1, A1.2 e A1.3), ciascuna di massimo 2 pagine in formato A4, con la relativa scheda.
"[…] La scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di 2 pagine in formato A4 […]".
Si chiede di confermare se debba essere predisposta una relazione descrittiva distinta per ciascun sub-criterio (A1.1, A1.2 e A1.3), ciascuna di massimo 2 pagine in formato A4, con la relativa scheda.
30/07/2026 08:32
Risposta
Si conferma.
21/07/2026 11:51
Quesito #5
Spett.le S.A.,
si richiede di fornire i seguenti chiarimenti:
1. Con riferimento ai tempi di svolgimento dell'incarico, nella documentazione di gara si riscontrano indicazioni tra loro non coerenti. In particolare:
· a pagina 9, paragrafo 3.1 "Durata" del Disciplinare di gara, è indicato che: "Il termine per l'esecuzione dell'appalto è di 35 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto";
· a pagina 6, art. 12 "Tempi di svolgimento dell'incarico" dello Schema di contratto, è previsto un termine di 45 giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico;
· a pagina 21 del DIP, nel paragrafo "Definizione delle fasi della progettazione e tempi", è indicato: "PFTE: 45 giorni naturali e consecutivi a partire dal termine delle attività di cui al punto 1";
· a pagina 1 del Capitolato Prestazionale del Servizio, all'art. 2 "Durata dei servizi", è previsto: "Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), entro 35 (trentacinque) giorni dalla data di firma del disciplinare di incarico".
Si chiede, pertanto, di chiarire quale sia l'effettiva durata prevista per lo svolgimento dell'incarico.
2. A pagina 28 del Disciplinare di gara, con riferimento al criterio A.1 "Professionalità e adeguatezza desunta da n. 3 servizi, uno per ogni sub-criterio (es. PFTE, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori)" della tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica, si chiede conferma che non sia richiesta la presentazione di servizi di Direzione Lavori, considerato che l'oggetto dell'incarico riguarda esclusivamente il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE).
3. In riferimento alla Relazione Tecnica per il criterio B indicata a pag 27 del Disciplinare, si chiede se sia possibile inserire, oltre alle 12 pagine in A4 indicate, allegati esplicativi, come per esempio i CV delle figure professionali, layout grafici, schemi, organigramma, ecc…
4. In riferimento al sub criterio B3.3 richiesto dal Disciplinare, si chiede di confermare che, relativamente a quanto espresso nella tabella a pag 29, nel punto in cui viene scritto “Redazione del Piano Ambientale di Cantiere”, sia da intendersi (analogamente ai primi 2 sub criteri) come “Metodologia per la redazione del Piano Ambientale di Cantiere”, dal momento che tale Piano è un documento progettuale che non può essere redatto in fase di gara.
5. In riferimento al DIP, si chiede di confermare che si tratti di un refuso la data indicata a pag 1, in cui viene affermato che il PFTE debba essere completato entro il 31 Maggio 2026, essendo la gara stata emessa a Luglio 2026. Si chiede anche di confermare che sia un refuso anche quanto indicato a pag 10 (del DIP) il riferimento a “sostituzione di rivestimenti ammalorati”, “messa a norma degli impianti” e “prove sui materiali”, dal momento che si tratta di progettazione di un edificio di nuova costruzione e non di interventi su esistente.
si richiede di fornire i seguenti chiarimenti:
1. Con riferimento ai tempi di svolgimento dell'incarico, nella documentazione di gara si riscontrano indicazioni tra loro non coerenti. In particolare:
· a pagina 9, paragrafo 3.1 "Durata" del Disciplinare di gara, è indicato che: "Il termine per l'esecuzione dell'appalto è di 35 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto";
· a pagina 6, art. 12 "Tempi di svolgimento dell'incarico" dello Schema di contratto, è previsto un termine di 45 giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico;
· a pagina 21 del DIP, nel paragrafo "Definizione delle fasi della progettazione e tempi", è indicato: "PFTE: 45 giorni naturali e consecutivi a partire dal termine delle attività di cui al punto 1";
· a pagina 1 del Capitolato Prestazionale del Servizio, all'art. 2 "Durata dei servizi", è previsto: "Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), entro 35 (trentacinque) giorni dalla data di firma del disciplinare di incarico".
Si chiede, pertanto, di chiarire quale sia l'effettiva durata prevista per lo svolgimento dell'incarico.
2. A pagina 28 del Disciplinare di gara, con riferimento al criterio A.1 "Professionalità e adeguatezza desunta da n. 3 servizi, uno per ogni sub-criterio (es. PFTE, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori)" della tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica, si chiede conferma che non sia richiesta la presentazione di servizi di Direzione Lavori, considerato che l'oggetto dell'incarico riguarda esclusivamente il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE).
3. In riferimento alla Relazione Tecnica per il criterio B indicata a pag 27 del Disciplinare, si chiede se sia possibile inserire, oltre alle 12 pagine in A4 indicate, allegati esplicativi, come per esempio i CV delle figure professionali, layout grafici, schemi, organigramma, ecc…
4. In riferimento al sub criterio B3.3 richiesto dal Disciplinare, si chiede di confermare che, relativamente a quanto espresso nella tabella a pag 29, nel punto in cui viene scritto “Redazione del Piano Ambientale di Cantiere”, sia da intendersi (analogamente ai primi 2 sub criteri) come “Metodologia per la redazione del Piano Ambientale di Cantiere”, dal momento che tale Piano è un documento progettuale che non può essere redatto in fase di gara.
5. In riferimento al DIP, si chiede di confermare che si tratti di un refuso la data indicata a pag 1, in cui viene affermato che il PFTE debba essere completato entro il 31 Maggio 2026, essendo la gara stata emessa a Luglio 2026. Si chiede anche di confermare che sia un refuso anche quanto indicato a pag 10 (del DIP) il riferimento a “sostituzione di rivestimenti ammalorati”, “messa a norma degli impianti” e “prove sui materiali”, dal momento che si tratta di progettazione di un edificio di nuova costruzione e non di interventi su esistente.
30/07/2026 08:32
Risposta
1. Si conferma che il termine per l'esecuzione dell'appalto è di 35 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. E' possibile presentare anche servizi relativi alla direzione lavori.
3. Si conferma.
4. Si conferma.
5. Si conferma.
2. E' possibile presentare anche servizi relativi alla direzione lavori.
3. Si conferma.
4. Si conferma.
5. Si conferma.
21/07/2026 16:37
Quesito #6
Si chiede conferma che, dal momento che per costante prassi è il solo legale rappresentante di una società il soggetto legittimato a rilasciare dichiarazioni per la partecipazione a una gara d'appalto in ambito pubblico, la dichiarazione dei familiari conviventi potrà essere presentata, altresì, con firma autografa e valido documento di identità da parte dei soggetti previsti e poi firmata digitalmente dal solo legale rappresentante. Grazie. Distinti saluti.
30/07/2026 08:32
Risposta
Si conferma.
21/07/2026 16:54
Quesito #7
Tra i documenti obbligatori richiesti da inserire nella busta della documentazione amministrativa viene richiesto il Patto di integrità, ma non viene fornito alcun modello né tantomeno il documento risulta disponibile tra quelli pubblicati. Si chiede cortesemente di fornire il documento o istruzioni in merito a come procedere. Grazie. Distinti saluti.
30/07/2026 08:33
Risposta
Si invia in allegato patto di integrità.
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-all.3pattodintegritaggiornamento2025.pdf SHA-256: 7f23530b106b932b5ef646e26a459ff5cd20161b7f8fb0d3b651822d02ee4942 27/07/2026 14:20 |
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21/07/2026 17:22
Quesito #8
Tra la documentazione richiesta nella busta della documentazione amministrativa, vi sono la "dichiarazione composizione gruppo lavoro" e la "dichiarazione gruppo lavoro", oltre a sembrare una richiesta rindondante (oltre al fatto che il gruppo di lavoro viene già specificato nella domanda di partecipazione), tra la modulistica sembra essere disponibile solo il fac-simile per la prima. Si chiede pertanto di fornire istruzioni in merito. Grazie. Distinti saluti.
30/07/2026 08:33
Risposta
Si allega la dichiarazione precisando che non va resa da parte dei professionisti mandanti che producono in maniera autonoma la domanda di partecipazione.
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dichiarazione-requisiti-generali-gruppo-di-lavoro.docx SHA-256: cb09d3793e7aa3aee5f79bd671032367dbb263e34a0dcb794fb5ee50062232d0 27/07/2026 14:31 |
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21/07/2026 17:25
Quesito #9
Si chiede di voler specificare cosa vada dichiarato esattamente nella "dichiarazione possesso requisiti progettazione" richiesta tra i documenti della busta della documentazione amministrativa, non essendo disponibile un fac-simile in tal senso. Grazie. Distinti saluti.
30/07/2026 08:33
Risposta
Riferimento quesito n.8.
21/07/2026 18:03
Quesito #10
Si chiede conferma che, dal momento che per costante prassi è il solo legale rappresentante di una società il soggetto legittimato a rilasciare dichiarazioni per la partecipazione a una gara d'appalto in ambito pubblico, la dichiarazione di conflitto di interesse relativa ai titolari effettivi potrà essere presentata, altresì, con firma autografa e valido documento di identità da parte dei soggetti previsti e poi firmata digitalmente dal solo legale rappresentante. Grazie. Distinti saluti.
30/07/2026 08:33
Risposta
Si conferma.
22/07/2026 15:51
Quesito #12
Buongiorno,
nei modelli di gara è presente il documento "Dichiarazione_conformità_art_22_comma_3", indicato tra i documenti obbligatori della documentazione amministrativa.
Nel modello è riportato quanto segue:
"È possibile compilare un'unica dichiarazione per tutte le copie informatiche allegate, da indicare analiticamente nel presente documento. Il documento informatico allegato deve essere una copia per immagine (scansione ottica) dell'originale analogico (ossia cartaceo), in un formato conforme alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005 (ad esempio PDF, TIFF, JPG)."
Si chiede cortesemente di chiarire cosa debba essere allegato a tale dichiarazione, considerato che tutta la documentazione che verrà caricata sulla piattaforma è costituita da documenti nativi digitali e non da copie per immagine di documenti analogici (scansioni).
Ringraziando per la disponibilità, si resta in attesa di un cortese riscontro.
nei modelli di gara è presente il documento "Dichiarazione_conformità_art_22_comma_3", indicato tra i documenti obbligatori della documentazione amministrativa.
Nel modello è riportato quanto segue:
"È possibile compilare un'unica dichiarazione per tutte le copie informatiche allegate, da indicare analiticamente nel presente documento. Il documento informatico allegato deve essere una copia per immagine (scansione ottica) dell'originale analogico (ossia cartaceo), in un formato conforme alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005 (ad esempio PDF, TIFF, JPG)."
Si chiede cortesemente di chiarire cosa debba essere allegato a tale dichiarazione, considerato che tutta la documentazione che verrà caricata sulla piattaforma è costituita da documenti nativi digitali e non da copie per immagine di documenti analogici (scansioni).
Ringraziando per la disponibilità, si resta in attesa di un cortese riscontro.
30/07/2026 08:37
Risposta
La dichiarazione denominata “Dichiarazione_conformità_art_22_comma_3” è prevista dalla documentazione di gara per il caso in cui vengano prodotte, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale, copie informatiche per immagine di documenti originariamente formati su supporto analogico (documenti cartacei), attestandone la conformità all’originale.
Nel caso in cui l’operatore economico alleghi esclusivamente documenti nativamente digitali (cioè formati fin dall’origine in modalità informatica e sottoscritti con firma elettronica qualificata/digitale ove richiesto), tali documenti non costituiscono “copie per immagine di documenti analogici” e non richiedono l’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. 82/2005.
In tale ipotesi, la dichiarazione può essere resa con riferimento ai soli documenti che, eventualmente, siano stati prodotti mediante scansione di originali cartacei; qualora non siano presenti in alcuna busta di gara documenti di questo tipo, non vi sono allegati da indicare analiticamente nella dichiarazione e la stessa non deve essere accompagnata da ulteriori file rispetto alla documentazione già caricata in formato nativo digitale.
Resta fermo l’obbligo per gli operatori economici di attenersi alle prescrizioni della documentazione di gara in ordine a formato, sottoscrizione digitale e modalità di caricamento dei documenti, nonché al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici e di amministrazione digitale.
Nel caso in cui l’operatore economico alleghi esclusivamente documenti nativamente digitali (cioè formati fin dall’origine in modalità informatica e sottoscritti con firma elettronica qualificata/digitale ove richiesto), tali documenti non costituiscono “copie per immagine di documenti analogici” e non richiedono l’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. 82/2005.
In tale ipotesi, la dichiarazione può essere resa con riferimento ai soli documenti che, eventualmente, siano stati prodotti mediante scansione di originali cartacei; qualora non siano presenti in alcuna busta di gara documenti di questo tipo, non vi sono allegati da indicare analiticamente nella dichiarazione e la stessa non deve essere accompagnata da ulteriori file rispetto alla documentazione già caricata in formato nativo digitale.
Resta fermo l’obbligo per gli operatori economici di attenersi alle prescrizioni della documentazione di gara in ordine a formato, sottoscrizione digitale e modalità di caricamento dei documenti, nonché al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici e di amministrazione digitale.
28/07/2026 15:58
Quesito #14
Buon pomeriggio si chiede alla stazione appaltante di mettere a disposizione il Modello dichiarazione possesso requisiti e patto di integrità.
Documenti obbligatori ai fini del corretto caricamento della busta amministrativa.
Cordialmente
Documenti obbligatori ai fini del corretto caricamento della busta amministrativa.
Cordialmente
30/07/2026 08:41
Risposta
Si invia in allegato quanto richiesto.
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dichiarazione-requisiti-generali-gruppo-di-lavoro.docx SHA-256: cb09d3793e7aa3aee5f79bd671032367dbb263e34a0dcb794fb5ee50062232d0 30/07/2026 08:41 |
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-all.3pattodintegritaggiornamento2025.pdf SHA-256: 7f23530b106b932b5ef646e26a459ff5cd20161b7f8fb0d3b651822d02ee4942 30/07/2026 08:41 |
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30/07/2026 08:10
Quesito #15
Con la presente si richiede un chiarimento in merito alla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale per la figura del CDE Manager (Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati), come indicato al paragrafo 6.1, punto k), del Disciplinare di Gara.
Si precisa che il professionista indicato per il ruolo possiede:
•Diploma di Liceo Scientifico;
•Certificazione professionale di "CDE Manager" rilasciata da ICMQ, organismo di certificazione accreditato da Accredia;
•Esperienza lavorativa generica in area tecnica di almeno 3 anni;
•Esperienza di lavoro specifica con il metodo BIM di almeno 1 anno.
Ciò premesso, si chiede se il professionista in possesso dei suddetti requisiti e della certificazione ICMQ possa essere considerato idoneo a ricoprire il ruolo di CDE Manager nella presente procedura di gara.
Si rappresenta, inoltre, che:
•La norma UNI 11337-7, richiamata dal disciplinare, richiede per l'accesso alla certificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza specificare l'indirizzo di studi, e la prassi professionale per i ruoli tecnici all'interno degli studi di progettazione non richiede necessariamente il possesso della laurea in ingegneria o architettura per lo svolgimento delle funzioni di CDE Manager.
•La certificazione ICMQ attesta il superamento di un esame che verifica il possesso delle conoscenze, abilità e competenze richieste dalla UNI 11337-7 per il ruolo, inclusi i requisiti di esperienza lavorativa generica e specifica in BIM.
Si richiamano, infine, i principi generali che informano la disciplina dei contratti pubblici, e in particolare:
•Il principio di massima partecipazione alle procedure di gara, che impone alla Stazione Appaltante di interpretare le clausole del bando in modo da favorire la più ampia concorrenza e non creare ostacoli ingiustificati all'accesso (art. 1, comma 1, D.lgs. 36/2023);
•Le indicazioni dell'ANAC, che più volte ha ribadito l'importanza di non introdurre requisiti di partecipazione restrittivi e non proporzionali, e di valutare le certificazioni di terze parti come idonee dimostrazioni del possesso di competenze specifiche.
Alla luce di tali principi, si chiede di confermare la piena ammissibilità del professionista in possesso dei requisiti sopra descritti, al fine di garantire la massima partecipazione e la parità di trattamento tra i concorrenti.
Si ringrazia per la cortese attenzione e si resta in attesa di un riscontro
Si precisa che il professionista indicato per il ruolo possiede:
•Diploma di Liceo Scientifico;
•Certificazione professionale di "CDE Manager" rilasciata da ICMQ, organismo di certificazione accreditato da Accredia;
•Esperienza lavorativa generica in area tecnica di almeno 3 anni;
•Esperienza di lavoro specifica con il metodo BIM di almeno 1 anno.
Ciò premesso, si chiede se il professionista in possesso dei suddetti requisiti e della certificazione ICMQ possa essere considerato idoneo a ricoprire il ruolo di CDE Manager nella presente procedura di gara.
Si rappresenta, inoltre, che:
•La norma UNI 11337-7, richiamata dal disciplinare, richiede per l'accesso alla certificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza specificare l'indirizzo di studi, e la prassi professionale per i ruoli tecnici all'interno degli studi di progettazione non richiede necessariamente il possesso della laurea in ingegneria o architettura per lo svolgimento delle funzioni di CDE Manager.
•La certificazione ICMQ attesta il superamento di un esame che verifica il possesso delle conoscenze, abilità e competenze richieste dalla UNI 11337-7 per il ruolo, inclusi i requisiti di esperienza lavorativa generica e specifica in BIM.
Si richiamano, infine, i principi generali che informano la disciplina dei contratti pubblici, e in particolare:
•Il principio di massima partecipazione alle procedure di gara, che impone alla Stazione Appaltante di interpretare le clausole del bando in modo da favorire la più ampia concorrenza e non creare ostacoli ingiustificati all'accesso (art. 1, comma 1, D.lgs. 36/2023);
•Le indicazioni dell'ANAC, che più volte ha ribadito l'importanza di non introdurre requisiti di partecipazione restrittivi e non proporzionali, e di valutare le certificazioni di terze parti come idonee dimostrazioni del possesso di competenze specifiche.
Alla luce di tali principi, si chiede di confermare la piena ammissibilità del professionista in possesso dei requisiti sopra descritti, al fine di garantire la massima partecipazione e la parità di trattamento tra i concorrenti.
Si ringrazia per la cortese attenzione e si resta in attesa di un riscontro
30/07/2026 08:42
Risposta
Si conferma.