Proposta di aggiudicazione
Azienda Sanitaria Provinciale N. 5 di Reggio Calabria
Gara #361
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, SUDDIVISA IN 2 LOTTI FUNZIONALI, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: LOTTO 1 LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE MT/BT, DI DISTRIBUZIONE E CONTINUITA’ DELL’ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL’OSPEDALE SPOKE DI LOCRI. CUP: G18I25000220002 LOTTO 2 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SALA ANGIOGRAFICA ALL'INTERNO DEL BLOCCO OPERATORIO PRESSO IL P.O. SPOKE DI LOCRI (RC) SITO IN C. DA VERGA CUP: G12C24000130005Informazioni appalto
19/05/2026
Aperta
Lavori
€ 1.849.976,49
Blefari Mariagrazia
Categorie merceologiche
453 - Lavori di installazione di impianti in edifici
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
BBB1856031
G18I25000220002
Solo prezzo
LOTTO 1 LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE MT/BT, DI DISTRIBUZIONE E CONTINUITA’ DELL’ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL’OSPEDALE SPOKE DI LOCRI. CUP: G18I25000220002
LOTTO 1 LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE MT/BT, DI DISTRIBUZIONE E CONTINUITA’ DELL’ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL’OSPEDALE SPOKE DI LOCRI. CUP: G18I25000220002
€ 930.697,66
€ 100.343,29
€ 35.440,00
Inviato esito
2
BBB1857104
G12C24000130005
Solo prezzo
LOTTO 2 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SALA ANGIOGRAFICA ALL'INTERNO DEL BLOCCO OPERATORIO PRESSO IL P.O. SPOKE DI LOCRI (RC) SITO IN C. DA VERGA CUP: G12C24000130005
LOTTO 2 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SALA ANGIOGRAFICA ALL'INTERNO DEL BLOCCO OPERATORIO PRESSO IL P.O. SPOKE DI LOCRI (RC) SITO IN C. DA VERGA.
€ 799.911,83
€ 233.145,98
€ 20.051,63
€ 575.750,38
2938 Del 11/09/2026
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 03464240138 | LIVIO IMPIANTI S.R.L. |
Anomalia calcolata ai sensi dell'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023 - Metodo A c. 1 - Sommatoria: 1301.74 - Media: 29.585 - Scarto medio: 1.659333333 - Decremento: 0.464613333 - Soglia individuata: 30.77972
Visualizza partecipanti
Seggio di gara
58414
03/07/2026
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| LIBRI | GIUSEPPINA | Presidente |
| GARZO | NICOLA | Verbalizzante |
Scadenze
09/06/2026 12:00
03/07/2026 09:00
03/07/2026 09:30
Avvisi pubblici
Allegati
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1.03 MB | |
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lotto-2.zip SHA-256: 517bc0eb6ffae98c7cc2fc7dc0deff2900683213ac61244eaf823fe72a491afd 19/05/2026 06:07 |
1.26 MB | |
|
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529.19 kB | |
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565.94 kB | |
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206.64 kB | |
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182.26 kB | |
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171.20 kB | |
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3.03 MB | |
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1.48 MB |
Chiarimenti
19/05/2026 16:54
Quesito #1
Buonasera,
Il disciplinare non prevede obbligo di partecipazione a tutti i lotti, ma la piattaforma impedisce la partecipazione a un singolo lotto. Si chiede conferma che la partecipazione sia obbligatoria per entrambi i lotti.”
Il disciplinare non prevede obbligo di partecipazione a tutti i lotti, ma la piattaforma impedisce la partecipazione a un singolo lotto. Si chiede conferma che la partecipazione sia obbligatoria per entrambi i lotti.”
20/05/2026 12:03
Risposta
Si conferma che non vi è alcun obbligo di partecipazione a entrambi i lotti. Gli operatori economici sono liberi di presentare offerta per un singolo lotto oppure per entrambi. L'impedimento riscontrato nella Piattaforma Telematica nel selezionare un singolo lotto costituisce un errore di configurazione del sistema che è stato risolto in data odierna.
20/05/2026 08:49
Quesito #2
Buongiorno, con la presente si chiede quanto segue.
Lo scrivente Operatore economico A intende partecipare ad uno dei 2 lotti. Lo stesso Operatore economico A controlla al 100% altro Operatore economico B che intende partecipare a lotto diverso.
Si chiede di sapere se, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il bando e il disciplinare consentono, nel caso di specie, di qualificare la gara come ad oggetto plurimo, in considerazione delle seguenti peculiarità:
a) suddivisione in 2 lotti distinti;
b) importi dei 2 lotti distinti;
c) requisiti commisurati al lotto per cui si concorre;
d) CIG distinti per ciascun lotto;
e) contributi ANAC distinti per ciascun lotto;
f) offerte economiche distinte;
g) distinti provvedimenti di aggiudicazione.
Vige la inapplicabilità delle preclusioni in materia di collegamento sostanziale, ex art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023, posto che la giurisprudenza afferma : “nel caso di “procedura unitaria per affidamenti formalmente distinti, cioè di una gara plurima”, deve ritenersi “naturalmente ammessa la presentazione di un’offerta da parte di operatori economici anche riconducibili ad un unico centro decisionale, purché - come è chiaro - non riferita al medesimo lotto (nel qual caso opererebbe l’art. 80, comma 5 lett. m), ma a lotti distinti (e ciò, beninteso, sempreché la stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, non abbia ritenuto di precludere, anche qui per ragioni di programmatica segmentazione distributiva, tale facoltà: arg. ex art. 51, comma 2)” (Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2021, n. 6481).
Si chiede se nel caso di partecipazione in due lotti distinti di imprese controllante e controllata, viga o meno il divieto, posto che le imprese sono indipendenti e sono ubicate in due diverse regioni e intendono partecipare a due lotti distinti.
Ringraziando, si porgono Cordiali saluti
Lo scrivente Operatore economico A intende partecipare ad uno dei 2 lotti. Lo stesso Operatore economico A controlla al 100% altro Operatore economico B che intende partecipare a lotto diverso.
Si chiede di sapere se, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il bando e il disciplinare consentono, nel caso di specie, di qualificare la gara come ad oggetto plurimo, in considerazione delle seguenti peculiarità:
a) suddivisione in 2 lotti distinti;
b) importi dei 2 lotti distinti;
c) requisiti commisurati al lotto per cui si concorre;
d) CIG distinti per ciascun lotto;
e) contributi ANAC distinti per ciascun lotto;
f) offerte economiche distinte;
g) distinti provvedimenti di aggiudicazione.
Vige la inapplicabilità delle preclusioni in materia di collegamento sostanziale, ex art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023, posto che la giurisprudenza afferma : “nel caso di “procedura unitaria per affidamenti formalmente distinti, cioè di una gara plurima”, deve ritenersi “naturalmente ammessa la presentazione di un’offerta da parte di operatori economici anche riconducibili ad un unico centro decisionale, purché - come è chiaro - non riferita al medesimo lotto (nel qual caso opererebbe l’art. 80, comma 5 lett. m), ma a lotti distinti (e ciò, beninteso, sempreché la stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, non abbia ritenuto di precludere, anche qui per ragioni di programmatica segmentazione distributiva, tale facoltà: arg. ex art. 51, comma 2)” (Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2021, n. 6481).
Si chiede se nel caso di partecipazione in due lotti distinti di imprese controllante e controllata, viga o meno il divieto, posto che le imprese sono indipendenti e sono ubicate in due diverse regioni e intendono partecipare a due lotti distinti.
Ringraziando, si porgono Cordiali saluti
20/05/2026 12:05
Risposta
Con riferimento al quesito pervenuto, si riscontra la Vostra richiesta confermando che il Bando e il Disciplinare di gara consentono la partecipazione di due operatori economici riconducibili a un unico centro decisionale (es. società controllante e società controllata al 100%), a condizione che le rispettive offerte siano presentate per lotti differenti e distinti.
A fondamento di tale determinazione si precisa quanto segue:
Autonomia dei lotti: La suddivisione in lotti configura una gara ad oggetto plurimo. Ciascun lotto costituisce una procedura di affidamento del tutto autonoma, caratterizzata da un proprio Codice Identificativo Gara (CIG), importo, requisiti specifici di partecipazione e una propria distinta graduatoria di aggiudicazione.Inapplicabilità del divieto di collegamento sostanziale (Art. 95, c. 1, lett. d, D.Lgs. 36/2023): La preclusione richiamata al Paragrafo 4 del Disciplinare (imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale) opera esclusivamente al fine di tutelare la concorrenza all'interno della medesima competizione. Venendo a mancare la competizione diretta tra l'impresa controllante e l'impresa controllata per lo stesso lotto, non si configura alcun potenziale vulnus alla par condicio (conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 6481/2021).Disposizioni della Lex Specialis: Questa Stazione Appaltante, nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 58, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, non ha ritenuto di inserire nel Disciplinare clausole limitative della partecipazione per imprese collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. che competano su lotti diversi. Il Disciplinare prevede esclusivamente una "Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti" applicabile qualora il medesimo concorrente (inteso come singolo operatore) partecipi e risulti primo in graduatoria in tutti e due i lotti.
Alla luce di quanto esposto, la partecipazione dell'Operatore Economico A a un lotto e dell'Operatore Economico B all'altro lotto è da ritenersi legittima e ammessa.
A fondamento di tale determinazione si precisa quanto segue:
Autonomia dei lotti: La suddivisione in lotti configura una gara ad oggetto plurimo. Ciascun lotto costituisce una procedura di affidamento del tutto autonoma, caratterizzata da un proprio Codice Identificativo Gara (CIG), importo, requisiti specifici di partecipazione e una propria distinta graduatoria di aggiudicazione.Inapplicabilità del divieto di collegamento sostanziale (Art. 95, c. 1, lett. d, D.Lgs. 36/2023): La preclusione richiamata al Paragrafo 4 del Disciplinare (imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale) opera esclusivamente al fine di tutelare la concorrenza all'interno della medesima competizione. Venendo a mancare la competizione diretta tra l'impresa controllante e l'impresa controllata per lo stesso lotto, non si configura alcun potenziale vulnus alla par condicio (conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 6481/2021).Disposizioni della Lex Specialis: Questa Stazione Appaltante, nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 58, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, non ha ritenuto di inserire nel Disciplinare clausole limitative della partecipazione per imprese collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. che competano su lotti diversi. Il Disciplinare prevede esclusivamente una "Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti" applicabile qualora il medesimo concorrente (inteso come singolo operatore) partecipi e risulti primo in graduatoria in tutti e due i lotti.
Alla luce di quanto esposto, la partecipazione dell'Operatore Economico A a un lotto e dell'Operatore Economico B all'altro lotto è da ritenersi legittima e ammessa.
20/05/2026 14:38
Quesito #3
Buon pomeriggio, in merito al "Lotto 2", aventi categorie e classifiche richieste le seguenti:
OS28 - II
OG1 - I
OS30 - I.
Si chiede conferma sulla possibilità di poter partecipare come impresa singola con le seguenti categorie e classifiche:
OG11 - III (che va a coprire la categoria prevalente "OS28-II e la OS30-I)
OG1 - V.
Grazie
OS28 - II
OG1 - I
OS30 - I.
Si chiede conferma sulla possibilità di poter partecipare come impresa singola con le seguenti categorie e classifiche:
OG11 - III (che va a coprire la categoria prevalente "OS28-II e la OS30-I)
OG1 - V.
Grazie
20/05/2026 15:11
Risposta
Si conferma.
20/05/2026 15:11
Quesito #4
Buongiorno,
con riferimento al Lotto 2 – CIG BBB1857104, si chiede cortesemente conferma in merito alla corretta interpretazione dei requisiti SOA richiesti dal disciplinare.
In particolare, il Lotto 2 prevede:
OS28 classifica II – categoria prevalente – importo € 372.848,42;OG1 classifica I;OS30 classifica I.
Lo scrivente operatore economico è in possesso delle seguenti categorie SOA:
OG1 classifica IV;OS28 classifica I;OG11 classifica II.
Si chiede pertanto di confermare se sia ammessa la partecipazione in forma singola mediante:
utilizzo della categoria OS28 classifica I a copertura parziale della categoria OS28 richiesta;copertura della restante quota della OS28 e della categoria OS30 tramite la categoria OG11 classifica II, ai sensi della disciplina sull’assorbenza della categoria OG11 rispetto alle categorie OS28 e OS30;
ovvero, in alternativa,
utilizzo della categoria OG11 classifica II con applicazione dell’incremento del quinto previsto dalla normativa vigente ai fini della copertura complessiva delle categorie OS28 e OS30 richieste dal disciplinare.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
Cordiali saluti
con riferimento al Lotto 2 – CIG BBB1857104, si chiede cortesemente conferma in merito alla corretta interpretazione dei requisiti SOA richiesti dal disciplinare.
In particolare, il Lotto 2 prevede:
OS28 classifica II – categoria prevalente – importo € 372.848,42;OG1 classifica I;OS30 classifica I.
Lo scrivente operatore economico è in possesso delle seguenti categorie SOA:
OG1 classifica IV;OS28 classifica I;OG11 classifica II.
Si chiede pertanto di confermare se sia ammessa la partecipazione in forma singola mediante:
utilizzo della categoria OS28 classifica I a copertura parziale della categoria OS28 richiesta;copertura della restante quota della OS28 e della categoria OS30 tramite la categoria OG11 classifica II, ai sensi della disciplina sull’assorbenza della categoria OG11 rispetto alle categorie OS28 e OS30;
ovvero, in alternativa,
utilizzo della categoria OG11 classifica II con applicazione dell’incremento del quinto previsto dalla normativa vigente ai fini della copertura complessiva delle categorie OS28 e OS30 richieste dal disciplinare.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
Cordiali saluti
20/05/2026 15:23
Risposta
Ai fini della corretta qualificazione l'operatore economico può spendere il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11 classifica II con l'incremento del quinto come previsto dalla normativa vigente.
21/05/2026 16:41
Quesito #5
Buonasera, relativamente al Lotto 1 si chiede se con attestazione SOA OG10 Classifica III (il cui importo copre totalmente l'importo a base di Gara) l'operatore può partecipare pur non avendo la categoria obbligatoria OG1 Classifica I.
Grazie
Grazie
21/05/2026 17:06
Risposta
E' possibile partecipare con attestazione SOA OG10 III dichiarando il subappalto della categoria OG1 non posseduta
22/05/2026 11:48
Quesito #7
Spett.le RUP,
con riferimento alla Procedura Aperta Lotto 2: CUP: G12C24000130005 - CIG: BBB1857104 si richiedono chiarimenti in merito alle seguenti discrepanze rilevate nella documentazione di gara.
1. CCNL APPLICABILE
Il CSA (pag. 9) prevede:
OS28 e OS30: CCNL Metalmeccanica e Installazione Impianti;OG1: CCNL Edilizia.
Il Disciplinare (pag. 8) indica invece il solo:
“F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative”.
Si chiede di chiarire quale CCNL debba essere applicato.
2. SOGLIA DI ANOMALIA
Il CSA (pag. 5) indica un ribasso massimo del 30%.
Il Disciplinare (pag. 4) prevede invece il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 36/2023 e del Metodo A dell’Allegato II.2.
Si chiede di confermare quale disposizione debba essere applicata.
3. GARANZIA PROVVISORIA
Il CSA (pag. 5) prevede una garanzia provvisoria pari all’1%.
Il Disciplinare (pag. 14) riporta invece “Non richiesta”.
Si chiede pertanto di chiarire se la garanzia provvisoria debba essere presentata.
Distinti Saluti
con riferimento alla Procedura Aperta Lotto 2: CUP: G12C24000130005 - CIG: BBB1857104 si richiedono chiarimenti in merito alle seguenti discrepanze rilevate nella documentazione di gara.
1. CCNL APPLICABILE
Il CSA (pag. 9) prevede:
OS28 e OS30: CCNL Metalmeccanica e Installazione Impianti;OG1: CCNL Edilizia.
Il Disciplinare (pag. 8) indica invece il solo:
“F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative”.
Si chiede di chiarire quale CCNL debba essere applicato.
2. SOGLIA DI ANOMALIA
Il CSA (pag. 5) indica un ribasso massimo del 30%.
Il Disciplinare (pag. 4) prevede invece il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 36/2023 e del Metodo A dell’Allegato II.2.
Si chiede di confermare quale disposizione debba essere applicata.
3. GARANZIA PROVVISORIA
Il CSA (pag. 5) prevede una garanzia provvisoria pari all’1%.
Il Disciplinare (pag. 14) riporta invece “Non richiesta”.
Si chiede pertanto di chiarire se la garanzia provvisoria debba essere presentata.
Distinti Saluti
25/05/2026 08:51
Risposta
Di seguito si forniscono i puntuali chiarimenti:
1. CCNL APPLICABILE
Il CCNL individuato dalla Stazione Appaltante ai fini dell’art. 11, comma 1 del D.lgs. 36/2023 è unicamente il “F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative”, come statuito nel Disciplinare di gara. Tuttavia, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice dei Contratti, l'operatore economico ha facoltà di indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da esso applicato (quale, ad esempio, il CCNL Metalmeccanica per le lavorazioni OS28 e OS30). In tal caso, l'aggiudicatario dovrà dimostrare che il diverso CCNL garantisce le stesse tutele economiche e normative. Come espressamente previsto dal Disciplinare (Paragrafo 15), qualora si dichiari un diverso contratto, andrà prodotta la relativa dichiarazione di equivalenza delle tutele; si ricorda ad ogni modo che la mancata allegazione di tale dichiarazione in sede iniziale di partecipazione non costituisce causa di esclusione, fermo restando l'obbligo della Stazione Appaltante di acquisirla prima dell'aggiudicazione.
2. SOGLIA DI ANOMALIA
Si conferma la validità esclusiva di quanto prescritto nel Disciplinare di gara. Nella presente procedura l'esclusione automatica delle offerte anomale sarà calcolata sulla base del Metodo A dell’Allegato II.2 del Codice.
3. GARANZIA PROVVISORIA
Si conferma quanto prescritto dalla Lex Specialis nel Disciplinare di gara: la garanzia provvisoria "Non è richiesta".
1. CCNL APPLICABILE
Il CCNL individuato dalla Stazione Appaltante ai fini dell’art. 11, comma 1 del D.lgs. 36/2023 è unicamente il “F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative”, come statuito nel Disciplinare di gara. Tuttavia, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice dei Contratti, l'operatore economico ha facoltà di indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da esso applicato (quale, ad esempio, il CCNL Metalmeccanica per le lavorazioni OS28 e OS30). In tal caso, l'aggiudicatario dovrà dimostrare che il diverso CCNL garantisce le stesse tutele economiche e normative. Come espressamente previsto dal Disciplinare (Paragrafo 15), qualora si dichiari un diverso contratto, andrà prodotta la relativa dichiarazione di equivalenza delle tutele; si ricorda ad ogni modo che la mancata allegazione di tale dichiarazione in sede iniziale di partecipazione non costituisce causa di esclusione, fermo restando l'obbligo della Stazione Appaltante di acquisirla prima dell'aggiudicazione.
2. SOGLIA DI ANOMALIA
Si conferma la validità esclusiva di quanto prescritto nel Disciplinare di gara. Nella presente procedura l'esclusione automatica delle offerte anomale sarà calcolata sulla base del Metodo A dell’Allegato II.2 del Codice.
3. GARANZIA PROVVISORIA
Si conferma quanto prescritto dalla Lex Specialis nel Disciplinare di gara: la garanzia provvisoria "Non è richiesta".
22/05/2026 17:07
Quesito #8
Buongiorno,
in riferimento DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (ai sensi dell’art. 22, comma 3, D.Lgs. 82/2005) va fatta solo per documenti scannerizzati?
Se noi produciamo i documenti solo digitali non è necessaria?
in riferimento DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (ai sensi dell’art. 22, comma 3, D.Lgs. 82/2005) va fatta solo per documenti scannerizzati?
Se noi produciamo i documenti solo digitali non è necessaria?
25/05/2026 10:27
Risposta
Si riscontra il quesito pervenuto confermando che la Vostra interpretazione è corretta.
Come stabilito a pagina 21 del Disciplinare di gara, i documenti devono essere "sottoscritti con firma digitale ovvero prodotti in copia in formato elettronico, corredata da dichiarazione...". L'uso del termine "ovvero" delinea un'alternativa chiara.
Pertanto, si precisa quanto segue per il corretto caricamento a sistema:
- Documenti Nativi Digitali (Esonero): qualora l'Operatore Economico produca esclusivamente documenti originali informatici, creati digitalmente e sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante, la dichiarazione di conformità non è necessaria, non trattandosi di una copia.
- Documenti in Copia (Obbligo): la dichiarazione di conformità all'originale è invece obbligatoria qualora venga caricata la scansione di un documento cartaceo (art. 22, c. 3, D.Lgs. 82/2005) o qualora venga alterato il formato di un documento informatico originale di terzi (art. 23-bis, D.Lgs. 82/2005).
Indicazione operativa per la piattaforma:
Poiché l'elenco della documentazione amministrativa al Paragrafo 15 prevede uno slot obbligatorio per la "dichiarazione conformità ex art. 22", al fine di evitare blocchi informatici durante l'invio dell'offerta, qualora la documentazione sia composta solo da originali informatici, si consiglia di caricare in tale campo una dichiarazione con la seguente dicitura: "Si dichiara che tutta la documentazione presentata è costituita da originali informatici nativi digitali e che, pertanto, non vi sono copie soggette ad attestazione di conformità".
Come stabilito a pagina 21 del Disciplinare di gara, i documenti devono essere "sottoscritti con firma digitale ovvero prodotti in copia in formato elettronico, corredata da dichiarazione...". L'uso del termine "ovvero" delinea un'alternativa chiara.
Pertanto, si precisa quanto segue per il corretto caricamento a sistema:
- Documenti Nativi Digitali (Esonero): qualora l'Operatore Economico produca esclusivamente documenti originali informatici, creati digitalmente e sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante, la dichiarazione di conformità non è necessaria, non trattandosi di una copia.
- Documenti in Copia (Obbligo): la dichiarazione di conformità all'originale è invece obbligatoria qualora venga caricata la scansione di un documento cartaceo (art. 22, c. 3, D.Lgs. 82/2005) o qualora venga alterato il formato di un documento informatico originale di terzi (art. 23-bis, D.Lgs. 82/2005).
Indicazione operativa per la piattaforma:
Poiché l'elenco della documentazione amministrativa al Paragrafo 15 prevede uno slot obbligatorio per la "dichiarazione conformità ex art. 22", al fine di evitare blocchi informatici durante l'invio dell'offerta, qualora la documentazione sia composta solo da originali informatici, si consiglia di caricare in tale campo una dichiarazione con la seguente dicitura: "Si dichiara che tutta la documentazione presentata è costituita da originali informatici nativi digitali e che, pertanto, non vi sono copie soggette ad attestazione di conformità".
26/05/2026 12:01
Quesito #9
Buongiorno,
con la presente siamo a chiedere un'informazione tecnica relativa al LOTTO 1:
La fornitura di due manufatti prefabbricati con dimensioni 12,00 x 2,60 x 3,20 m (L x P x H), non risulta possibile sia per un fatto costruttivo che di trasporto.
Siamo a chiedere conferma se possiamo procedere a valutare una soluzione composta da due cabine prefabbricate con dimensioni 6,00 x 2,60 x 2,7 m (L x P x H) opportunamente interconnesse in loco e per ogni cabina menzionata all'interno del CM con riferimento NP01 ed NP02.
Cordiali saluti
con la presente siamo a chiedere un'informazione tecnica relativa al LOTTO 1:
La fornitura di due manufatti prefabbricati con dimensioni 12,00 x 2,60 x 3,20 m (L x P x H), non risulta possibile sia per un fatto costruttivo che di trasporto.
Siamo a chiedere conferma se possiamo procedere a valutare una soluzione composta da due cabine prefabbricate con dimensioni 6,00 x 2,60 x 2,7 m (L x P x H) opportunamente interconnesse in loco e per ogni cabina menzionata all'interno del CM con riferimento NP01 ed NP02.
Cordiali saluti
27/05/2026 15:12
Risposta
Si riporta di seguito la risposta fornita dal RUP: "La tipologia dei manufatti previsti in progetto, così come indicato in relazione tecnica generale (Elaborato G01) e nella relazione specialistica relativa alle caratteristiche tecniche dei manufatti prefabbricati (elaborato G10), è di tipo "a pannelli componibili prefabbricati in calcestruzzo installati direttamente in loco" proprio per tenere conto delle dimensioni fuori standard. E', inoltre, da sottolineare, che il manufatto atto a contenere il quadro power center (sala quadri BT) ha dimensioni (12x3,4x3,2) diverse da quello destinato alla trasformazione MT/BT con dimensioni in pianta minime cogenti per garantire le distanze minime di sicurezza di accesso al quadro elettrico.
Tuttavia, come indicato al paragrafo 8 della Relazione Specialistica (Elaborato G10), proprio per garantire la più ampia flessibilità possibile: "...In alternativa ai due manufatti potrà essere valutata, in fase esecutiva, la fornitura in opera di un unico manufatto realizzato a pannelli prefabbricati componibili con le stesse dimensioni e volumetrie complessive di progetto (12x6,4x3,2) restando invariate le caratteristiche tecniche e costruttive di progetto, compreso le fondazioni a vasca su platea in c.a." ovviamente, nei limiti delle tolleranze ammissibili".
Tuttavia, come indicato al paragrafo 8 della Relazione Specialistica (Elaborato G10), proprio per garantire la più ampia flessibilità possibile: "...In alternativa ai due manufatti potrà essere valutata, in fase esecutiva, la fornitura in opera di un unico manufatto realizzato a pannelli prefabbricati componibili con le stesse dimensioni e volumetrie complessive di progetto (12x6,4x3,2) restando invariate le caratteristiche tecniche e costruttive di progetto, compreso le fondazioni a vasca su platea in c.a." ovviamente, nei limiti delle tolleranze ammissibili".
26/05/2026 18:24
Quesito #10
Buongiorno,
in riferimento al lotto 2, la scrivente è in possesso della OS28 in class. II e OG1 class. I.
Possiamo partecipare subappaltando al 100% la categoria OS 30.
Attendo vs riscontro, distinti saluti
in riferimento al lotto 2, la scrivente è in possesso della OS28 in class. II e OG1 class. I.
Possiamo partecipare subappaltando al 100% la categoria OS 30.
Attendo vs riscontro, distinti saluti
27/05/2026 15:12
Risposta
Si conferma tale modalità di partecipazione.
28/05/2026 12:00
Quesito #11
LOTTO 2
Noi abbiamo OG11 class. II – OS30 class. III
possiamo partecipare coprendo:
- OS28 class II e OG1 class. I (dichiarando subappalto) con nostra OG11 Class. II (x principio di assorbenza) maggiorata di un quinto (quindi copertura € 619.200,00 su un totale (OS28+OG1) di € 616.619,73)
- OS30 class. I con nostra OS30 class. III
Vorrei segnalare inoltre che disciplinare nella tabella del LOTTO 2 la somma A)+B) non è corretta, invece di € 819.963,46 è indicato € 820.254,52
Noi abbiamo OG11 class. II – OS30 class. III
possiamo partecipare coprendo:
- OS28 class II e OG1 class. I (dichiarando subappalto) con nostra OG11 Class. II (x principio di assorbenza) maggiorata di un quinto (quindi copertura € 619.200,00 su un totale (OS28+OG1) di € 616.619,73)
- OS30 class. I con nostra OS30 class. III
Vorrei segnalare inoltre che disciplinare nella tabella del LOTTO 2 la somma A)+B) non è corretta, invece di € 819.963,46 è indicato € 820.254,52
29/05/2026 10:53
Risposta
Si conferma.