Proposta di aggiudicazione
Citta' Metropolitana di Reggio Calabria
Gara #343
APPALTO INTEGRATO,DA REDIGERE E RESTITUIRE IN MODALITA' B.I.M., PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI (LOTTO 1) DI COMPLETAMENTO SSV COLLEGAMENTO A2/SAN ROBERTO/CAMPO CALABRO/PIANI D'ASPROMONTE E LOTTO 2 (OPZIONE) COLLEGAMENTO FRA SANTA LUCIA DI CAMPO CALABRO E FIUMARA DI MURO ED IL COLLEGAMENTO CON LE AREE INTERNE MONTANE.Informazioni appalto
07/05/2026
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 27.496.809,16
AMANTE GIUSEPPE
Categorie merceologiche
45233 - Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
BB85F7F347
B61B23000640006
Qualità prezzo
APPALTO INTEGRATO, CON APPLICAZIONE DI METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI DI CUI ALL’ART. 43 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI (LOTTO 1) DI COMPLETAMENTO SSV COLLEGAMENTO A2/SAN ROBERTO/CAMPO CALABRO/PIANI D'ASPROMONTE
APPALTO INTEGRATO, CON APPLICAZIONE DI METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI DI CUI ALL’ART. 43 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI (LOTTO 1) DI COMPLETAMENTO SSV COLLEGAMENTO A2/SAN ROBERTO/CAMPO CALABRO/PIANI D'ASPROMONTE" .
€ 13.616.188,67
€ 2.523.016,71
€ 372.284,67
Proposta di aggiudicazione
2
BB85F8041A
B61B23000640006
Qualità prezzo
APPALTO INTEGRATO, CON APPLICAZIONE DI METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI DI CUI ALL’ART. 43 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI LOTTO 2 (OPZIONE) COLLEGAMENTO FRA SANTA LUCIA DI CAMPO CALABRO E FIUMARA DI MURO” ED IL “COLLEGAMENTO CON LE AREE INTERNE MONTANE”.
APPALTO INTEGRATO, CON APPLICAZIONE DI METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI DI CUI ALL’ART. 43 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI LOTTO 2 (OPZIONE) COLLEGAMENTO FRA SANTA LUCIA DI CAMPO CALABRO E FIUMARA DI MURO” ED IL “COLLEGAMENTO CON LE AREE INTERNE MONTANE”.
€ 12.745.113,25
€ 2.124.510,80
€ 487.485,72
Seggio di gara
52380
15/06/2026
|
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181.71 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| PEDA' | GIOVANNI | Presidente |
| CHIRICO | SERENA | segretaria verbalizzante |
Commissione valutatrice
052438
15/06/2026
|
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179.18 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| BENESTARE | LORENZO | Presidente |
| LANCIANO | COSIMINO | Componente |
| PEDA' | GIOVANNI | Componente |
Scadenze
06/06/2026 12:00
15/06/2026 12:00
15/06/2026 14:30
Avvisi pubblici
Allegati
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375.13 kB | |
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152.32 kB | |
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1.19 MB | |
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2.51 MB | |
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1.80 MB | |
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2.89 MB | |
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112.33 kB | |
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105.59 kB | |
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49.34 MB | |
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924.33 kB |
Chiarimenti
07/05/2026 16:14
Quesito #1
Tra la documentazione tecnico-economica manca il computo metrico comprensivo di tutte le lavorazioni, c'è solo quello relativo alle opere di mitigazione. Si chiede l'aggiunta di tale elaborato.
Distinti Saluti
Distinti Saluti
12/05/2026 10:00
Risposta
In riscontro al quesito relativo all'assenza del computo metrico complessivo nella documentazione tecnico-economica, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Con riferimento al Lotto 2 (opzionale), si precisa che all'interno della cartella “DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA” è presente la stima sommaria dei costi (elaborato P P C M E C 0 0 A).
Si comunica che per il PFTE posto a base di gara trova applicazione il regime transitorio previsto dall'art. 225, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, che autorizza l'utilizzo di progetti redatti ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, la documentazione prodotta — comprensiva del computo metrico estimativo per il Progetto Definitivo del Lotto 1 (lavori principali) e della stima sommaria dei costi per il PFTE del Lotto 2 — risulta conforme alla normativa vigente e ai livelli di progettazione previsti, come anche indicato all'art. 23 comma 5.
Con riferimento al Lotto 2 (opzionale), si precisa che all'interno della cartella “DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA” è presente la stima sommaria dei costi (elaborato P P C M E C 0 0 A).
Si comunica che per il PFTE posto a base di gara trova applicazione il regime transitorio previsto dall'art. 225, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, che autorizza l'utilizzo di progetti redatti ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, la documentazione prodotta — comprensiva del computo metrico estimativo per il Progetto Definitivo del Lotto 1 (lavori principali) e della stima sommaria dei costi per il PFTE del Lotto 2 — risulta conforme alla normativa vigente e ai livelli di progettazione previsti, come anche indicato all'art. 23 comma 5.
11/05/2026 16:47
Quesito #2
Buongiorno, per il lotto n.2, non risulta il computo metrico, potreste caricarlo a sistema?
grazie
grazie
12/05/2026 10:00
Risposta
In riscontro al quesito relativo all'assenza del computo metrico complessivo nella documentazione tecnico-economica, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Con riferimento al Lotto 2 (opzionale), si precisa che all'interno della cartella “DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA” è presente la stima sommaria dei costi (elaborato P P C M E C 0 0 A).
Si comunica che per il PFTE posto a base di gara trova applicazione il regime transitorio previsto dall'art. 225, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, che autorizza l'utilizzo di progetti redatti ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, la documentazione prodotta — comprensiva del computo metrico estimativo per il Progetto Definitivo del Lotto 1 (lavori principali) e della stima sommaria dei costi per il PFTE del Lotto 2 — risulta conforme alla normativa vigente e ai livelli di progettazione previsti, come anche indicato all'art. 23 comma 5.
Con riferimento al Lotto 2 (opzionale), si precisa che all'interno della cartella “DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA” è presente la stima sommaria dei costi (elaborato P P C M E C 0 0 A).
Si comunica che per il PFTE posto a base di gara trova applicazione il regime transitorio previsto dall'art. 225, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, che autorizza l'utilizzo di progetti redatti ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, la documentazione prodotta — comprensiva del computo metrico estimativo per il Progetto Definitivo del Lotto 1 (lavori principali) e della stima sommaria dei costi per il PFTE del Lotto 2 — risulta conforme alla normativa vigente e ai livelli di progettazione previsti, come anche indicato all'art. 23 comma 5.
13/05/2026 11:55
Quesito #3
Gentile Interlocutore,
Con la presente chiedo se è ammissibile l'avvalimento per la categoria prevalente
Con la presente chiedo se è ammissibile l'avvalimento per la categoria prevalente
15/05/2026 09:24
Risposta
In riscontro al quesito formulato, si precisa che il ricorso all'avvalimento per la categoria prevalente è ammissibile, nel rispetto delle condizioni poste dalla documentazione di gara e dall'articolo 104 del D.Lgs. 36/2023.
14/05/2026 10:32
Quesito #4
In riferimento alla procedura di che trattasi, di seguito le richieste di chiarimento:
CHIARIMENTO 1
In merito a quanto previsto al punto 6.3.1. – Requisiti di capacità tecnica e professionale del Disciplinare, con riferimento ai punti a) e b), si chiede di chiarire quanto segue:
se i requisiti richiesti debbano essere dimostrati per entrambi i lotti;in caso di risposta affermativa, se sia consentito utilizzare i medesimi servizi a comprova dei requisiti per entrambi i lotti. A titolo esemplificativo, si chiede se il “Servizio 1” in categoria V.02, utilizzato ai fini della qualificazione per il Lotto 1, possa essere utilizzato anche ai fini della qualificazione per il Lotto 2.
CHIARIMENTO 2
In merito alla predisposizione dell’offerta tecnica, si chiede di chiarire se debbano essere presentate due offerte tecniche distinte, una per ciascun lotto a cui si intende partecipare.
CHIARIMENTO 3
In merito a quanto previsto nel Criterio A dell’Offerta Tecnica, si chiede di chiarire se il servizio richiesto debba essere:
a) un unico servizio che comprenda contemporaneamente:
per il Lotto 1, le categorie V.02, S.03, P.02 e D.02;per il Lotto 2, le categorie V.02 e S.03;
b) sia possibile indicare servizi distinti, come ad esempio:
un servizio diverso per ciascuna categoria (o sub-criterio);ovvero, nel caso del Lotto 1, un servizio unico che ricomprenda due/tre categorie e un ulteriore servizio riferito separatamente alle/a categorie/a restanti/e.
c) sia possibile applicare sia la soluzione a) che la soluzione b)
CHIARIMENTO 4
In merito a quanto previsto nel Criterio A dell’Offerta Tecnica, si chiede di chiarire se il servizio, o i servizi, utilizzati ai fini della valutazione possano essere i medesimi per il Lotto 1 e per il Lotto 2.
In attesa di Vs. Cortese riscontro, distinti saluti.
CHIARIMENTO 1
In merito a quanto previsto al punto 6.3.1. – Requisiti di capacità tecnica e professionale del Disciplinare, con riferimento ai punti a) e b), si chiede di chiarire quanto segue:
se i requisiti richiesti debbano essere dimostrati per entrambi i lotti;in caso di risposta affermativa, se sia consentito utilizzare i medesimi servizi a comprova dei requisiti per entrambi i lotti. A titolo esemplificativo, si chiede se il “Servizio 1” in categoria V.02, utilizzato ai fini della qualificazione per il Lotto 1, possa essere utilizzato anche ai fini della qualificazione per il Lotto 2.
CHIARIMENTO 2
In merito alla predisposizione dell’offerta tecnica, si chiede di chiarire se debbano essere presentate due offerte tecniche distinte, una per ciascun lotto a cui si intende partecipare.
CHIARIMENTO 3
In merito a quanto previsto nel Criterio A dell’Offerta Tecnica, si chiede di chiarire se il servizio richiesto debba essere:
a) un unico servizio che comprenda contemporaneamente:
per il Lotto 1, le categorie V.02, S.03, P.02 e D.02;per il Lotto 2, le categorie V.02 e S.03;
b) sia possibile indicare servizi distinti, come ad esempio:
un servizio diverso per ciascuna categoria (o sub-criterio);ovvero, nel caso del Lotto 1, un servizio unico che ricomprenda due/tre categorie e un ulteriore servizio riferito separatamente alle/a categorie/a restanti/e.
c) sia possibile applicare sia la soluzione a) che la soluzione b)
CHIARIMENTO 4
In merito a quanto previsto nel Criterio A dell’Offerta Tecnica, si chiede di chiarire se il servizio, o i servizi, utilizzati ai fini della valutazione possano essere i medesimi per il Lotto 1 e per il Lotto 2.
In attesa di Vs. Cortese riscontro, distinti saluti.
15/05/2026 09:24
Risposta
In riscontro alle richieste pervenute, si forniscono di seguito i chiarimenti relativi alla procedura di gara in oggetto.
CHIARIMENTO 1 Essendo prevista la partecipazione obbligatoria a entrambi i lotti (Lotto 1 e Lotto 2 opzionale) mediante la formulazione di un ribasso percentuale unico sull'importo complessivo posto a base di gara, i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti al punto 6.3.1, lettere a) e b) del Disciplinare, devono essere obbligatoriamente dimostrati per ambedue i lotti, nel rispetto dei relativi importi minimi prescritti dalle rispettive tabelle per il Lotto 1 e per il Lotto 2.
Tuttavia, è consentito utilizzare i medesimi servizi pregressi a comprova dei requisiti per entrambi i lotti, a condizione che l'importo del singolo servizio speso copra il valore minimo richiesto dalla disciplina di gara per la specifica categoria (es. V.02) in relazione al lotto in valutazione. Trattandosi di requisiti di idoneità storica, lo stesso servizio può validamente attestare la pregressa esperienza professionale dell'operatore economico al fine di coprire il requisito su più lotti.
CHIARIMENTO 2 Sì, devono essere presentate due offerte tecniche distinte. L'articolo 16 del Disciplinare di gara stabilisce espressamente, a pena di inammissibilità, che l’operatore economico inserisce "per ogni singolo lotto" la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD). La medesima prescrizione è ribadita all'articolo 17 per la formulazione dell'offerta economica.
CHIARIMENTO 3 È considerata ammissibile la soluzione c). Il Disciplinare, al punto 16 (Criterio A), richiede la "descrizione di n. 1 servizio svolto... quale dimostrazione dei sub-criteri A.1.1 (n.1 servizio), A.1.2 (n.1 servizio), A.1.3 (n.1 servizio) e A.1.4 (n.1 servizio)". Questo significa che la Commissione valuterà un solo servizio per ogni specifico sub-criterio/categoria. Tuttavia, il concorrente ha facoltà di scegliere se:
- presentare un unico servizio multidisciplinare pregresso che contenga le lavorazioni di tutte le categorie richieste (soluzione a);
- presentare servizi completamente distinti per ciascun sub-criterio/categoria (soluzione b);
- adottare una soluzione mista, impiegando un servizio che accorpi due o più categorie e altri servizi singoli per le rimanenti (soluzione c). L'aspetto vincolante è che, per la dimostrazione di ogni singolo sub-criterio, venga descritto e valutato un solo servizio e venga compilata la relativa scheda sintetica.
CHIARIMENTO 4 Sì, è consentito. Poiché il concorrente è tenuto a caricare una documentazione tecnica autonoma per ogni singolo lotto a cui partecipa, i servizi utilizzati per la valutazione del Criterio A dell'Offerta Tecnica del Lotto 1 possono coincidere con quelli presentati per il Lotto 2 (limitatamente alle categorie specialistiche in comune, ovvero V.02 e S.03). Il concorrente può quindi riproporre i medesimi servizi qualora li ritenga i più idonei a massimizzare il punteggio relativo alla "qualità, la complessità e l'attinenza" richiesto per la valutazione dell'esperienza del team di progettazione
CHIARIMENTO 1 Essendo prevista la partecipazione obbligatoria a entrambi i lotti (Lotto 1 e Lotto 2 opzionale) mediante la formulazione di un ribasso percentuale unico sull'importo complessivo posto a base di gara, i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti al punto 6.3.1, lettere a) e b) del Disciplinare, devono essere obbligatoriamente dimostrati per ambedue i lotti, nel rispetto dei relativi importi minimi prescritti dalle rispettive tabelle per il Lotto 1 e per il Lotto 2.
Tuttavia, è consentito utilizzare i medesimi servizi pregressi a comprova dei requisiti per entrambi i lotti, a condizione che l'importo del singolo servizio speso copra il valore minimo richiesto dalla disciplina di gara per la specifica categoria (es. V.02) in relazione al lotto in valutazione. Trattandosi di requisiti di idoneità storica, lo stesso servizio può validamente attestare la pregressa esperienza professionale dell'operatore economico al fine di coprire il requisito su più lotti.
CHIARIMENTO 2 Sì, devono essere presentate due offerte tecniche distinte. L'articolo 16 del Disciplinare di gara stabilisce espressamente, a pena di inammissibilità, che l’operatore economico inserisce "per ogni singolo lotto" la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD). La medesima prescrizione è ribadita all'articolo 17 per la formulazione dell'offerta economica.
CHIARIMENTO 3 È considerata ammissibile la soluzione c). Il Disciplinare, al punto 16 (Criterio A), richiede la "descrizione di n. 1 servizio svolto... quale dimostrazione dei sub-criteri A.1.1 (n.1 servizio), A.1.2 (n.1 servizio), A.1.3 (n.1 servizio) e A.1.4 (n.1 servizio)". Questo significa che la Commissione valuterà un solo servizio per ogni specifico sub-criterio/categoria. Tuttavia, il concorrente ha facoltà di scegliere se:
- presentare un unico servizio multidisciplinare pregresso che contenga le lavorazioni di tutte le categorie richieste (soluzione a);
- presentare servizi completamente distinti per ciascun sub-criterio/categoria (soluzione b);
- adottare una soluzione mista, impiegando un servizio che accorpi due o più categorie e altri servizi singoli per le rimanenti (soluzione c). L'aspetto vincolante è che, per la dimostrazione di ogni singolo sub-criterio, venga descritto e valutato un solo servizio e venga compilata la relativa scheda sintetica.
CHIARIMENTO 4 Sì, è consentito. Poiché il concorrente è tenuto a caricare una documentazione tecnica autonoma per ogni singolo lotto a cui partecipa, i servizi utilizzati per la valutazione del Criterio A dell'Offerta Tecnica del Lotto 1 possono coincidere con quelli presentati per il Lotto 2 (limitatamente alle categorie specialistiche in comune, ovvero V.02 e S.03). Il concorrente può quindi riproporre i medesimi servizi qualora li ritenga i più idonei a massimizzare il punteggio relativo alla "qualità, la complessità e l'attinenza" richiesto per la valutazione dell'esperienza del team di progettazione
14/05/2026 23:13
Quesito #5
Con riferimento alla partecipazione ad entrambi i lotti, si chiede cortesemente il seguente chiarimento.
Premesso che il disciplinare di gara prevede, per entrambi i lotti, la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, si domanda se, per i consorzi, sia consentito mettere a disposizione dell’impresa ausiliaria i requisiti richiesti mediante il ricorso al c.d. “cumulo alla rinfusa”.
Si chiede, pertanto, di confermare se tale modalità sia ammessa ai fini della partecipazione alla procedura di gara.
Si rimane in attesa di Vs. gentile riscontro.
Cordialmente.
Dott. Vincenzo Di Costa
Premesso che il disciplinare di gara prevede, per entrambi i lotti, la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, si domanda se, per i consorzi, sia consentito mettere a disposizione dell’impresa ausiliaria i requisiti richiesti mediante il ricorso al c.d. “cumulo alla rinfusa”.
Si chiede, pertanto, di confermare se tale modalità sia ammessa ai fini della partecipazione alla procedura di gara.
Si rimane in attesa di Vs. gentile riscontro.
Cordialmente.
Dott. Vincenzo Di Costa
15/05/2026 09:25
Risposta
In riscontro al quesito formulato, si comunica che la modalità descritta non è ammessa. Un consorzio che intende agire in qualità di impresa ausiliaria nell'ambito di un contratto di avvalimento non può ricorrere al cosiddetto "cumulo alla rinfusa" per soddisfare e mettere a disposizione i requisiti richiesti dal concorrente.
La preclusione è dettata in modo esplicito dall'articolo 67, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), il quale stabilisce inderogabilmente che: "Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell’attestazione di qualificazione SOA"
La preclusione è dettata in modo esplicito dall'articolo 67, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), il quale stabilisce inderogabilmente che: "Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell’attestazione di qualificazione SOA"
19/05/2026 16:53
Quesito #6
In relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale per la progettazione si chiede se al fine di assolvere al suddetto requisito:
-per la categoria e ID V.02 possa essere utilizzata la categoria e ID V.03
-per la categoria e ID P.01 possa essere utilizzate le categorie e ID P.02 e P.03
-per la categoria e ID V.02 possa essere utilizzata la categoria e ID V.03
-per la categoria e ID P.01 possa essere utilizzate le categorie e ID P.02 e P.03
21/05/2026 11:47
Risposta
In riscontro al quesito formulato, si precisa quanto segue.
L'utilizzo di categorie e ID differenti rispetto a quelli puntualmente richiesti nel bando è ammissibile, nel rigoroso rispetto delle condizioni dettate al paragrafo 6.3.1 del Disciplinare di gara in merito all'equivalenza della complessità delle prestazioni.
Nello specifico:
Per la Categoria V.02 (Infrastrutture per la mobilità): È consentito l'utilizzo della categoria e ID V.03 a comprova del requisito, a condizione che l'operatore economico dimostri che il grado di complessità del servizio pregresso speso sia almeno pari o superiore a quello dei servizi da affidare (V.02).
Per la Categoria P.01 (Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione): Analogamente, è consentito l'impiego delle categorie e ID P.02 e P.03 in sostituzione della P.01, fermo restando l'obbligo in capo all'operatore di dimostrare oggettivamente un grado di complessità almeno pari o superiore a quello dei servizi della categoria P.01.
Si ribadisce infine che, come espressamente disciplinato dalla lex specialis, qualora sorgano incertezze nella comparazione delle classi e categorie (ex D.M. 17 giugno 2016), ai fini della validazione del requisito richiesto prevale in ogni caso il contenuto oggettivo della prestazione professionale in relazione all’identificazione delle opere.
Resta pertanto onere esclusivo del concorrente comprovare in modo chiaro e inequivocabile – mediante l'allegazione dei relativi certificati di regolare esecuzione e dell'idonea documentazione tecnica – l'effettiva equivalenza o la maggiore complessità dei servizi presentati.
L'utilizzo di categorie e ID differenti rispetto a quelli puntualmente richiesti nel bando è ammissibile, nel rigoroso rispetto delle condizioni dettate al paragrafo 6.3.1 del Disciplinare di gara in merito all'equivalenza della complessità delle prestazioni.
Nello specifico:
Per la Categoria V.02 (Infrastrutture per la mobilità): È consentito l'utilizzo della categoria e ID V.03 a comprova del requisito, a condizione che l'operatore economico dimostri che il grado di complessità del servizio pregresso speso sia almeno pari o superiore a quello dei servizi da affidare (V.02).
Per la Categoria P.01 (Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione): Analogamente, è consentito l'impiego delle categorie e ID P.02 e P.03 in sostituzione della P.01, fermo restando l'obbligo in capo all'operatore di dimostrare oggettivamente un grado di complessità almeno pari o superiore a quello dei servizi della categoria P.01.
Si ribadisce infine che, come espressamente disciplinato dalla lex specialis, qualora sorgano incertezze nella comparazione delle classi e categorie (ex D.M. 17 giugno 2016), ai fini della validazione del requisito richiesto prevale in ogni caso il contenuto oggettivo della prestazione professionale in relazione all’identificazione delle opere.
Resta pertanto onere esclusivo del concorrente comprovare in modo chiaro e inequivocabile – mediante l'allegazione dei relativi certificati di regolare esecuzione e dell'idonea documentazione tecnica – l'effettiva equivalenza o la maggiore complessità dei servizi presentati.
21/05/2026 15:21
Quesito #7
L’art. 16 del disciplinare (Offerta tecnica) prevede tra i documenti da presentare, a pena di esclusione, anche un
QUADRO COMPARATIVO TRA COMPUTO METRICO A BASE DI GARA E COMPUTO METRICO MIGLIORATIVO.
In considerazione del fatto che per il Lotto 2 viene presentata solo una stima sommaria dei costi, si chiede con quali modalità occorra presentare il quadro comparativo di cui sopra.
QUADRO COMPARATIVO TRA COMPUTO METRICO A BASE DI GARA E COMPUTO METRICO MIGLIORATIVO.
In considerazione del fatto che per il Lotto 2 viene presentata solo una stima sommaria dei costi, si chiede con quali modalità occorra presentare il quadro comparativo di cui sopra.
22/05/2026 13:06
Risposta
In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti in merito alle modalità di presentazione del quadro comparativo previsto dall'art. 16 del Disciplinare per il Lotto 2.
Il concorrente è tenuto a redigere tale documento in stretta aderenza all'elaborato progettuale "STIMA SOMMARIA DEI COSTI", adottando le seguenti modalità operative:
1. Struttura del documento: Il quadro comparativo dovrà ricalcare fedelmente l'articolazione della "STIMA SOMMARIA DEI COSTI" redatta per il Lotto 2. Il raffronto dovrà evidenziare le varianti (in aumento o in diminuzione) derivanti dalle soluzioni migliorative proposte rispetto alle macro-voci e alle quantità predefinite dalla Stazione Appaltante.
2. Dettaglio della comparazione: L'analisi dovrà essere disaggregata secondo i seguenti criteri:
- Per assi viari: ASSE AP02, ASSE AP03, ASSE RT02 - ROTATORIA 2, ASSE RT02-RA1 - BRETELLA.
- Per macro-categorie di lavorazione: all'interno dei singoli assi (es. Rilevato, Sovrastruttura, Muri, Viadotti, Ponti, Corpo Rotatoria, Illuminazione Rotatoria), indicando le relative unità di misura.
3. Invarianza economica e conformità tecnica: Si ricorda che il quadro comparativo deve dimostrare la totale sostenibilità economica delle varianti proposte. Ai sensi dell'art. 16 del Disciplinare, l'offerta tecnica non può contenere elementi condizionati a variazioni di prezzo, né le migliorie possono comportare modifiche tecniche significative o stravolgimenti delle finalità e dei contenuti del progetto a base di gara.
Il concorrente è tenuto a redigere tale documento in stretta aderenza all'elaborato progettuale "STIMA SOMMARIA DEI COSTI", adottando le seguenti modalità operative:
1. Struttura del documento: Il quadro comparativo dovrà ricalcare fedelmente l'articolazione della "STIMA SOMMARIA DEI COSTI" redatta per il Lotto 2. Il raffronto dovrà evidenziare le varianti (in aumento o in diminuzione) derivanti dalle soluzioni migliorative proposte rispetto alle macro-voci e alle quantità predefinite dalla Stazione Appaltante.
2. Dettaglio della comparazione: L'analisi dovrà essere disaggregata secondo i seguenti criteri:
- Per assi viari: ASSE AP02, ASSE AP03, ASSE RT02 - ROTATORIA 2, ASSE RT02-RA1 - BRETELLA.
- Per macro-categorie di lavorazione: all'interno dei singoli assi (es. Rilevato, Sovrastruttura, Muri, Viadotti, Ponti, Corpo Rotatoria, Illuminazione Rotatoria), indicando le relative unità di misura.
3. Invarianza economica e conformità tecnica: Si ricorda che il quadro comparativo deve dimostrare la totale sostenibilità economica delle varianti proposte. Ai sensi dell'art. 16 del Disciplinare, l'offerta tecnica non può contenere elementi condizionati a variazioni di prezzo, né le migliorie possono comportare modifiche tecniche significative o stravolgimenti delle finalità e dei contenuti del progetto a base di gara.
21/05/2026 15:36
Quesito #8
Per quanto riguarda la garanzia provvisoria bisogna fare 2 cazioni provvisorie 1 per ogni lotto, oppure una unica. Se bisogna farne una, l'importo da garantire è la sorma dell'importo dei due lotti, oppure l'importo del lotto piu grande. Cordiali saluti
22/05/2026 13:06
Risposta
In riscontro al quesito formulato, si precisa che, ai sensi del paragrafo 10 del Disciplinare di gara, è necessario presentare due distinte garanzie provvisorie, una per ciascun lotto.
Il Disciplinare stabilisce infatti espressamente, a pena di esclusione, che l'offerta "per ciascun lotto" debba essere corredata da una propria garanzia provvisoria pari al 2% del rispettivo valore.
Pertanto, non è ammissibile presentare un'unica garanzia cumulativa (sommando i due lotti) né una sola garanzia per il lotto di importo maggiore.
Il Disciplinare stabilisce infatti espressamente, a pena di esclusione, che l'offerta "per ciascun lotto" debba essere corredata da una propria garanzia provvisoria pari al 2% del rispettivo valore.
Pertanto, non è ammissibile presentare un'unica garanzia cumulativa (sommando i due lotti) né una sola garanzia per il lotto di importo maggiore.
21/05/2026 18:56
Quesito #9
Dove è possibile trovare i modelli per la compilazione dei documenti da inserire nella documentazione amministrativa
Cordiali saluti
Cordiali saluti
22/05/2026 13:06
Risposta
In riscontro al quesito formulato, si precisa che i modelli per la compilazione dei documenti da inserire nella documentazione amministrativa sono reperibili nella sezione "Allegati pubblici", cartella "modulistica", consultabile al seguente link: https://cmdrc.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=343.
22/05/2026 12:02
Quesito #10
In riferimento all’Offerta Tecnica e più specificatamente al Criterio A che di seguito si riporta
Con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell’offerta» indicata al punto 18.1 lettera A, descrizione di n. 1 servizio svolto relativi alla progettazione esecutiva in contesti fluviali e pedemontani complessi, quale dimostrazione dei sub-criteri A.1.1 (n.1 servizio), A.1.2 (n.1 servizio), A.1.3 (n.1 servizio) e A.1.4 (n.1 servizio)
Si chiede conferma che in luogo di servizi di progettazione esecutiva possano essere presentati Progetti Esecutivi di Dettaglio o Progetti di Variante in corso d’opera, la cui consistenza è riferita all’art. 24 del DPR 207/2010, formalizzati in elaborati sottoscritti dai progettisti, formalmente approvati dagli Enti sovraordinati per acquisizione dei pareri necessari all’esecuzione dei lavori quali a titolo di esempio Approvazione Commissione Via, gli Enti territoriali competenti oltre che in linea tecnica da ANAS (Ente committente)
Con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell’offerta» indicata al punto 18.1 lettera A, descrizione di n. 1 servizio svolto relativi alla progettazione esecutiva in contesti fluviali e pedemontani complessi, quale dimostrazione dei sub-criteri A.1.1 (n.1 servizio), A.1.2 (n.1 servizio), A.1.3 (n.1 servizio) e A.1.4 (n.1 servizio)
Si chiede conferma che in luogo di servizi di progettazione esecutiva possano essere presentati Progetti Esecutivi di Dettaglio o Progetti di Variante in corso d’opera, la cui consistenza è riferita all’art. 24 del DPR 207/2010, formalizzati in elaborati sottoscritti dai progettisti, formalmente approvati dagli Enti sovraordinati per acquisizione dei pareri necessari all’esecuzione dei lavori quali a titolo di esempio Approvazione Commissione Via, gli Enti territoriali competenti oltre che in linea tecnica da ANAS (Ente committente)
26/05/2026 08:17
Risposta
In merito al quesito sui sub-criteri A.1.1, A.1.2, A.1.3 e A.1.4, si conferma che i Progetti Esecutivi di Dettaglio o le Varianti in corso d'opera sono ammissibili in luogo della progettazione esecutiva originaria, come previsto dal par. 6.3.1, lett. b) del Disciplinare.
Per la valutazione, tali servizi devono essere sottoscritti dal progettista, formalmente approvati e validati dal committente (inclusi i pareri degli Enti competenti) e riferirsi a contesti fluviali e pedemontani complessi. Come prescritto dall’art. 16, dovrà essere prodotta una scheda sintetica con relazione descrittiva (max 2 pagine A4) indicante oggetto, committente e atti di approvazione, con possibilità di allegare max 2 schede A3 grafiche/fotografiche.
Per la valutazione, tali servizi devono essere sottoscritti dal progettista, formalmente approvati e validati dal committente (inclusi i pareri degli Enti competenti) e riferirsi a contesti fluviali e pedemontani complessi. Come prescritto dall’art. 16, dovrà essere prodotta una scheda sintetica con relazione descrittiva (max 2 pagine A4) indicante oggetto, committente e atti di approvazione, con possibilità di allegare max 2 schede A3 grafiche/fotografiche.
22/05/2026 12:04
Quesito #11
In riferimento alla dimostrazione dei requisiti della cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretto. si chiede specificatamente quale voce di bilancio dal conto economico si dimostra il requisito:
- A1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
OPPURE
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
Cordiali saluti
- A1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
OPPURE
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
Cordiali saluti
27/05/2026 11:18
Risposta
In riscontro al quesito formulato si precisa quanto segue.
Ai fini della dimostrazione del requisito relativo alla capacità tecnico-professionale, non occorre fare riferimento automatico ed esclusivo al saldo complessivo della voce "A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni" né al "Totale valore della produzione" del Conto Economico.
Il paragrafo 6.3.2 del Disciplinare di gara e l'articolo 18 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 prescrivono infatti la dimostrazione di una specifica "cifra di affari in lavori". Le macro-voci civilistiche del bilancio non sono di per sé dirimenti, in quanto possono includere fatturati derivanti da forniture, servizi o altre attività estranee alla materiale esecuzione di lavori pubblici.
Pertanto, è fondamentale che il valore dichiarato come "cifra d'affari in lavori" trovi una puntuale corrispondenza analitica all'interno della documentazione probatoria, secondo le seguenti modalità:
- Società di capitale: la dimostrazione deve evincersi dai bilanci riclassificati e dalle relative note integrative (o note di deposito), da cui risulti chiaramente lo scorporo della quota parte dei ricavi imputabile esclusivamente all'esecuzione di lavori.
- Ditte individuali, società di persone e consorzi: la cifra d'affari deve essere comprovata tramite le dichiarazioni annuali IVA e le relative ricevute di presentazione, dalle quali sia possibile dedurre la natura specifica del fatturato.
In sintesi, il concorrente ha l'onere di comprovare non la mera capienza dei ricavi totali, bensì l'origine specifica di tale fatturato, che deve derivare unicamente dall'esecuzione di lavori.
Ai fini della dimostrazione del requisito relativo alla capacità tecnico-professionale, non occorre fare riferimento automatico ed esclusivo al saldo complessivo della voce "A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni" né al "Totale valore della produzione" del Conto Economico.
Il paragrafo 6.3.2 del Disciplinare di gara e l'articolo 18 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 prescrivono infatti la dimostrazione di una specifica "cifra di affari in lavori". Le macro-voci civilistiche del bilancio non sono di per sé dirimenti, in quanto possono includere fatturati derivanti da forniture, servizi o altre attività estranee alla materiale esecuzione di lavori pubblici.
Pertanto, è fondamentale che il valore dichiarato come "cifra d'affari in lavori" trovi una puntuale corrispondenza analitica all'interno della documentazione probatoria, secondo le seguenti modalità:
- Società di capitale: la dimostrazione deve evincersi dai bilanci riclassificati e dalle relative note integrative (o note di deposito), da cui risulti chiaramente lo scorporo della quota parte dei ricavi imputabile esclusivamente all'esecuzione di lavori.
- Ditte individuali, società di persone e consorzi: la cifra d'affari deve essere comprovata tramite le dichiarazioni annuali IVA e le relative ricevute di presentazione, dalle quali sia possibile dedurre la natura specifica del fatturato.
In sintesi, il concorrente ha l'onere di comprovare non la mera capienza dei ricavi totali, bensì l'origine specifica di tale fatturato, che deve derivare unicamente dall'esecuzione di lavori.
22/05/2026 15:28
Quesito #12
In riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro e con più specifico riferimento alla Struttura BIM (CDE Manager, BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist)
All'art. 6.1.1 del Disciplinale di gara si riporta quanto di seguito
Diploma di Laurea Magistrale o Laurea Specialistica (ex D.M. n. 509/1999) o Diploma di Laurea del vecchio ordinamento nelle classi di laurea in ingegneria o architettura o Diploma/qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo grado con specializzazione relativa al settore tecnologico. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza come definiti alla UNI11337:7 o equivalente. Esperienza lavorativa generica in area tecnica di almeno X anni, e un’esperienza di lavoro specifica con il metodo BIM adeguato al profilo richiesto di almeno X anno.
All'art. 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA per il Criterio C si richiede invece il possesso delle Certificazioni (BIM) secondo le norme UNI/PdR 78 e UNI 11337-7
Si chiede quindi conferma, che basti essere in possesso di Certificazioni ICMQ per le specifiche figure BIM, in quanto il possesso di pregressa esperienza specifica è requisito prodromico all'ottenimento delle Certificazioni stesse.
All'art. 6.1.1 del Disciplinale di gara si riporta quanto di seguito
Diploma di Laurea Magistrale o Laurea Specialistica (ex D.M. n. 509/1999) o Diploma di Laurea del vecchio ordinamento nelle classi di laurea in ingegneria o architettura o Diploma/qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo grado con specializzazione relativa al settore tecnologico. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza come definiti alla UNI11337:7 o equivalente. Esperienza lavorativa generica in area tecnica di almeno X anni, e un’esperienza di lavoro specifica con il metodo BIM adeguato al profilo richiesto di almeno X anno.
All'art. 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA per il Criterio C si richiede invece il possesso delle Certificazioni (BIM) secondo le norme UNI/PdR 78 e UNI 11337-7
Si chiede quindi conferma, che basti essere in possesso di Certificazioni ICMQ per le specifiche figure BIM, in quanto il possesso di pregressa esperienza specifica è requisito prodromico all'ottenimento delle Certificazioni stesse.
27/05/2026 11:18
Risposta
In riscontro al quesito formulato, si precisa che non è sufficiente la sola presentazione della Certificazione BIM, restando fermo l'obbligo di dichiarare analiticamente l'esperienza pregressa maturata.
Tale impostazione deriva dalla lettura coordinata della documentazione di gara, che distingue chiaramente i requisiti di partecipazione dai criteri di valutazione:
1. Punteggio Tecnico e Certificazioni (Art. 18.1 Disciplinare): Le certificazioni professionali (es. ICMQ) conformi alle norme UNI/PdR 78 e UNI 11337-7 sono valutate esclusivamente per l'attribuzione del punteggio premiale relativo al Criterio C.1.2.
2. Requisiti di partecipazione (Art. 6.1.1 Disciplinare e Capitolato Informativo): Per l'ammissione alla gara, i professionisti devono possedere gli anni di esperienza lavorativa (generica e specifica BIM) richiesti a pena di esclusione. Il Capitolato Informativo, al paragrafo 4.3.1.2, chiarisce che la certificazione non è vincolante per la partecipazione, purché vengano attestate le competenze tramite le esperienze pregresse, come specificato al paragrafo 3.7 (attività in commesse pubbliche/private o corsi di formazione/master).
In conclusione, la Certificazione BIM non assorbe né sostituisce l'onere dichiarativo relativo all'esperienza. L'operatore economico dovrà pertanto indicare nella domanda di partecipazione e nei documenti d'offerta (oGI) i nominativi dei professionisti, corredati dai dati analitici relativi ai requisiti di esperienza richiesti dall'art. 6.1.1 del Disciplinare e dai paragrafi 3.7 e 4.3.1.2 del Capitolato Informativo.
Tale impostazione deriva dalla lettura coordinata della documentazione di gara, che distingue chiaramente i requisiti di partecipazione dai criteri di valutazione:
1. Punteggio Tecnico e Certificazioni (Art. 18.1 Disciplinare): Le certificazioni professionali (es. ICMQ) conformi alle norme UNI/PdR 78 e UNI 11337-7 sono valutate esclusivamente per l'attribuzione del punteggio premiale relativo al Criterio C.1.2.
2. Requisiti di partecipazione (Art. 6.1.1 Disciplinare e Capitolato Informativo): Per l'ammissione alla gara, i professionisti devono possedere gli anni di esperienza lavorativa (generica e specifica BIM) richiesti a pena di esclusione. Il Capitolato Informativo, al paragrafo 4.3.1.2, chiarisce che la certificazione non è vincolante per la partecipazione, purché vengano attestate le competenze tramite le esperienze pregresse, come specificato al paragrafo 3.7 (attività in commesse pubbliche/private o corsi di formazione/master).
In conclusione, la Certificazione BIM non assorbe né sostituisce l'onere dichiarativo relativo all'esperienza. L'operatore economico dovrà pertanto indicare nella domanda di partecipazione e nei documenti d'offerta (oGI) i nominativi dei professionisti, corredati dai dati analitici relativi ai requisiti di esperienza richiesti dall'art. 6.1.1 del Disciplinare e dai paragrafi 3.7 e 4.3.1.2 del Capitolato Informativo.
25/05/2026 09:32
Quesito #13
In riferimento alla procedura di che trattasi, si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento:
CHIARIMENTO 1
In merito a quanto previsto nel Criterio B dell’Offerta Tecnica, precisamente in riferimento ai sub-criteri 1.4 e sub-criterio 1.6, nelle tabelle dei criteri di valutazione, sono specificate in entrambi i lotti le chilometriche del Lotto 1. Si chiede di chiarire la richiesta specifica dei criteri del Lotto 2.
CHIARIMENTO 2
In merito al punto 6.1.1 del Disciplinare, in particolar modo a quanto riportato a pag. 18 sul gruppo di lavoro, si chiede se è richiesta o meno la figura del progettista di opere idrauliche.
In attesa di Vs. Cortese riscontro, distinti saluti.
CHIARIMENTO 1
In merito a quanto previsto nel Criterio B dell’Offerta Tecnica, precisamente in riferimento ai sub-criteri 1.4 e sub-criterio 1.6, nelle tabelle dei criteri di valutazione, sono specificate in entrambi i lotti le chilometriche del Lotto 1. Si chiede di chiarire la richiesta specifica dei criteri del Lotto 2.
CHIARIMENTO 2
In merito al punto 6.1.1 del Disciplinare, in particolar modo a quanto riportato a pag. 18 sul gruppo di lavoro, si chiede se è richiesta o meno la figura del progettista di opere idrauliche.
In attesa di Vs. Cortese riscontro, distinti saluti.
27/05/2026 11:18
Risposta
CHIARIMENTO 1 (Sub-criteri B.1.4 e B.1.6 per il Lotto 2)
Si conferma che i riferimenti testuali alle chilometriche "prog. 0+690" e "prog. 0+000" contenuti nella tabella dei criteri di valutazione del Lotto 2 sono da considerarsi meri refusi materiali, in quanto pertinenti esclusivamente al Lotto 1.
Per la redazione dell'Offerta Tecnica relativa al Lotto 2 (Opzionale), la relazione descrittiva (Criterio B) dovrà essere adattata alle specifiche caratteristiche del tracciato oggetto del PFTE del Lotto 2. Nello specifico:
- Sub-criterio B.1.4 (Segnaletica luminosa e di allerta): le soluzioni proposte dovranno riguardare gli svincoli, le intersezioni o i raccordi altimetrici del Lotto 2 (es. Asse AP02, Asse AP03, Rotatoria 2 o Bretella).
- Sub-criterio B.1.6 (Gestione del cantiere): il piano di cantierizzazione dovrà garantire il traffico locale durante la costruzione dei nodi viari e delle intersezioni specificamente previsti per il Lotto 2.
CHIARIMENTO 2 (Figura del progettista di opere idrauliche)
Sebbene la tabella dei requisiti minimi del "Gruppo di lavoro" (art. 6.1.1 del Disciplinare) non indichi esplicitamente la dicitura "progettista di opere idrauliche", l'operatore economico deve garantire che tali prestazioni (Categoria ID Opere D.02) siano firmate da un professionista abilitato.
È possibile procedere secondo due modalità:
1. Cumulo degli incarichi: la prestazione può essere svolta da un ingegnere già presente nel gruppo (es. il Progettista di opere infrastrutturali), rispettando il limite massimo di due prestazioni specialistiche per singolo professionista.
2. Integrazione del gruppo: è possibile aggiungere un'ulteriore figura specifica (Ingegnere idraulico) oltre alle unità minime richieste.
Si conferma che i riferimenti testuali alle chilometriche "prog. 0+690" e "prog. 0+000" contenuti nella tabella dei criteri di valutazione del Lotto 2 sono da considerarsi meri refusi materiali, in quanto pertinenti esclusivamente al Lotto 1.
Per la redazione dell'Offerta Tecnica relativa al Lotto 2 (Opzionale), la relazione descrittiva (Criterio B) dovrà essere adattata alle specifiche caratteristiche del tracciato oggetto del PFTE del Lotto 2. Nello specifico:
- Sub-criterio B.1.4 (Segnaletica luminosa e di allerta): le soluzioni proposte dovranno riguardare gli svincoli, le intersezioni o i raccordi altimetrici del Lotto 2 (es. Asse AP02, Asse AP03, Rotatoria 2 o Bretella).
- Sub-criterio B.1.6 (Gestione del cantiere): il piano di cantierizzazione dovrà garantire il traffico locale durante la costruzione dei nodi viari e delle intersezioni specificamente previsti per il Lotto 2.
CHIARIMENTO 2 (Figura del progettista di opere idrauliche)
Sebbene la tabella dei requisiti minimi del "Gruppo di lavoro" (art. 6.1.1 del Disciplinare) non indichi esplicitamente la dicitura "progettista di opere idrauliche", l'operatore economico deve garantire che tali prestazioni (Categoria ID Opere D.02) siano firmate da un professionista abilitato.
È possibile procedere secondo due modalità:
1. Cumulo degli incarichi: la prestazione può essere svolta da un ingegnere già presente nel gruppo (es. il Progettista di opere infrastrutturali), rispettando il limite massimo di due prestazioni specialistiche per singolo professionista.
2. Integrazione del gruppo: è possibile aggiungere un'ulteriore figura specifica (Ingegnere idraulico) oltre alle unità minime richieste.
25/05/2026 16:38
Quesito #14
Quesito 1
Siamo con la presente a richiedere chiarimenti in ordine alle modalità di aggiudicazione del presente appalto.
Premesso che:
il disciplinare a pagina 13 prevede che “ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023, la Stazione appaltante potrà affidare all’aggiudicatario della presente procedura, l’esecuzione del Lotto 2 (opzionale) inerente “APPALTO INTEGRATO COLLEGAMENTO FRA SANTA LUCIA DI CAMPO CALABRO E FIUMARA DI MURO” ED IL “COLLEGAMENTO CON LE AREE INTERNE MONTANE”, qualora le opere medesime siano ammesse al finanziamento dalla Regione Calabria, entro 12 mesi dal regolare avvio dei lavori del lotto 1”, da cui sembrerebbe discendere la previsione che il Lotto 2 potrà essere assegnato (solo) a chi risulterà aggiudicatario del Lotto 1;al punto 18.1 e ss. il medesimo disciplinare prescrive, tuttavia, la redazione di due distinte relazioni di offerta tecnica ed economica, con conseguente necessità di presentare e caricare a Portale due distinte offerte che saranno giudicate singolarmente secondo i punteggi previsti dai diversi criteri, pervenendo verosimilmente quindi alla creazione di due distinte graduatorie, una per ciascun lotto.
Per quanto sopra, al fine di poter procedere alla stesura di un’offerta in linea con le previsioni della legge di gara si chiede di chiarire:
Se effettivamente le offerte presentate per ciascun lotto saranno singolarmente valutate, con attribuzione di punteggio per ciascuna offerta e formazione di due graduatorie distinte, una per ciascun lotto.Se il Lotto 2 (opzionale) verrà assegnato (in caso di finanziamento entro 12 mesi dall’avvio dei lavori) all’aggiudicatario del Lotto 1, indipendentemente dalla graduatoria relativa al Lotto 2;In caso di risposta affermativa, la finalità della graduatoria che verrà stilata a seguito valutazione delle offerte tecniche ed economiche che si chiede comunque di produrre ed allegare per il Lotto 2.
Quesito 2
Si chiede di confermare che la tabella riferita al “Lotto III” contenuta nell’Allegato “PP CM EC 00 01 A - STIMA SOMMARIA DEI COSTI” del Lotto 2 sia da considerarsi un refuso e pertanto relativa ad interventi di progettazione/esecuzione non inclusi nel presente appalto.
Restiamo in attesa di sentirVi nel merito e cordialmente salutiamo
Siamo con la presente a richiedere chiarimenti in ordine alle modalità di aggiudicazione del presente appalto.
Premesso che:
il disciplinare a pagina 13 prevede che “ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023, la Stazione appaltante potrà affidare all’aggiudicatario della presente procedura, l’esecuzione del Lotto 2 (opzionale) inerente “APPALTO INTEGRATO COLLEGAMENTO FRA SANTA LUCIA DI CAMPO CALABRO E FIUMARA DI MURO” ED IL “COLLEGAMENTO CON LE AREE INTERNE MONTANE”, qualora le opere medesime siano ammesse al finanziamento dalla Regione Calabria, entro 12 mesi dal regolare avvio dei lavori del lotto 1”, da cui sembrerebbe discendere la previsione che il Lotto 2 potrà essere assegnato (solo) a chi risulterà aggiudicatario del Lotto 1;al punto 18.1 e ss. il medesimo disciplinare prescrive, tuttavia, la redazione di due distinte relazioni di offerta tecnica ed economica, con conseguente necessità di presentare e caricare a Portale due distinte offerte che saranno giudicate singolarmente secondo i punteggi previsti dai diversi criteri, pervenendo verosimilmente quindi alla creazione di due distinte graduatorie, una per ciascun lotto.
Per quanto sopra, al fine di poter procedere alla stesura di un’offerta in linea con le previsioni della legge di gara si chiede di chiarire:
Se effettivamente le offerte presentate per ciascun lotto saranno singolarmente valutate, con attribuzione di punteggio per ciascuna offerta e formazione di due graduatorie distinte, una per ciascun lotto.Se il Lotto 2 (opzionale) verrà assegnato (in caso di finanziamento entro 12 mesi dall’avvio dei lavori) all’aggiudicatario del Lotto 1, indipendentemente dalla graduatoria relativa al Lotto 2;In caso di risposta affermativa, la finalità della graduatoria che verrà stilata a seguito valutazione delle offerte tecniche ed economiche che si chiede comunque di produrre ed allegare per il Lotto 2.
Quesito 2
Si chiede di confermare che la tabella riferita al “Lotto III” contenuta nell’Allegato “PP CM EC 00 01 A - STIMA SOMMARIA DEI COSTI” del Lotto 2 sia da considerarsi un refuso e pertanto relativa ad interventi di progettazione/esecuzione non inclusi nel presente appalto.
Restiamo in attesa di sentirVi nel merito e cordialmente salutiamo
27/05/2026 11:19
Risposta
Si forniscono i seguenti chiarimenti:
Quesito 1
1. Natura giuridica del Lotto 2 (Opzione): Come previsto al paragrafo 3.10 del Disciplinare di gara, il Lotto 2 costituisce una clausola di opzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. La procedura è unitaria: il concorrente partecipa per l'intero appalto e l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare le lavorazioni del Lotto 2 esclusivamente all'aggiudicatario, previa disponibilità del relativo finanziamento. Non è previsto l’affidamento autonomo del Lotto 2 a soggetti terzi.
2. Offerta Economica: Ai sensi dell’articolo 17 del Disciplinare, il concorrente deve presentare un ribasso percentuale unico applicabile sia al Lotto 1 che al Lotto 2 (Opzionale). L’offerta economica è pertanto unica e riferita all’importo complessivo a base di gara.
3. Offerta Tecnica: Il caricamento separato della documentazione tecnica per ogni lotto rappresenta una mera modalità operativa. La Commissione valuterà l'offerta tecnica di entrambi i lotti secondo i criteri previsti all’art. 18.1, determinando il punteggio tecnico (max 80 punti).
Si precisa che la presente procedura di gara è stata strutturata ed elaborata prevedendo la suddivisione in due lotti distinti:
- il Lotto 1, inerente l'appalto principale;
- il Lotto 2, concepito quale prestazione opzionale attivabile dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023.
Nonostante tale netta separazione prestazionale e progettuale tra i due lotti, la disciplina di gara prevede inderogabilmente che l'operatore economico formuli un unico ribasso percentuale valido per l'intera procedura.
Come espressamente prescritto all'articolo 17 del Disciplinare di gara, il concorrente è tenuto a inserire a sistema, a pena di esclusione: "UN RIBASSO PERCENTUALE UNICO PER IL LOTTO 1 (IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 13.616.188,67) E PER IL LOTTO 2 – OPZIONALE (IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 12.745.113,25)".
Di conseguenza, non dovranno essere presentate due distinte offerte economiche. Il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente si intenderà applicato in modo uniforme all’importo complessivo a base di gara dei due lotti (pari a complessivi € 26.361.301,92), comprensivo del compenso per la progettazione esecutiva e dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante
In conclusione, l'Amministrazione redigerà un'unica graduatoria finale sommando il punteggio tecnico complessivo e il punteggio derivante dall'unico ribasso economico offerto (max 80 punti).
Quesito 2
Si conferma che il lotto III non è oggetto del presente appalto.
Quesito 1
1. Natura giuridica del Lotto 2 (Opzione): Come previsto al paragrafo 3.10 del Disciplinare di gara, il Lotto 2 costituisce una clausola di opzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. La procedura è unitaria: il concorrente partecipa per l'intero appalto e l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare le lavorazioni del Lotto 2 esclusivamente all'aggiudicatario, previa disponibilità del relativo finanziamento. Non è previsto l’affidamento autonomo del Lotto 2 a soggetti terzi.
2. Offerta Economica: Ai sensi dell’articolo 17 del Disciplinare, il concorrente deve presentare un ribasso percentuale unico applicabile sia al Lotto 1 che al Lotto 2 (Opzionale). L’offerta economica è pertanto unica e riferita all’importo complessivo a base di gara.
3. Offerta Tecnica: Il caricamento separato della documentazione tecnica per ogni lotto rappresenta una mera modalità operativa. La Commissione valuterà l'offerta tecnica di entrambi i lotti secondo i criteri previsti all’art. 18.1, determinando il punteggio tecnico (max 80 punti).
Si precisa che la presente procedura di gara è stata strutturata ed elaborata prevedendo la suddivisione in due lotti distinti:
- il Lotto 1, inerente l'appalto principale;
- il Lotto 2, concepito quale prestazione opzionale attivabile dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023.
Nonostante tale netta separazione prestazionale e progettuale tra i due lotti, la disciplina di gara prevede inderogabilmente che l'operatore economico formuli un unico ribasso percentuale valido per l'intera procedura.
Come espressamente prescritto all'articolo 17 del Disciplinare di gara, il concorrente è tenuto a inserire a sistema, a pena di esclusione: "UN RIBASSO PERCENTUALE UNICO PER IL LOTTO 1 (IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 13.616.188,67) E PER IL LOTTO 2 – OPZIONALE (IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 12.745.113,25)".
Di conseguenza, non dovranno essere presentate due distinte offerte economiche. Il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente si intenderà applicato in modo uniforme all’importo complessivo a base di gara dei due lotti (pari a complessivi € 26.361.301,92), comprensivo del compenso per la progettazione esecutiva e dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante
In conclusione, l'Amministrazione redigerà un'unica graduatoria finale sommando il punteggio tecnico complessivo e il punteggio derivante dall'unico ribasso economico offerto (max 80 punti).
Quesito 2
Si conferma che il lotto III non è oggetto del presente appalto.
26/05/2026 10:02
Quesito #15
Con riferimento alla presente procedura si chiede il seguente chiarimento:
I requisiti di capacità tecnica-professionale ed economica-finanziaria parte lavori di cui al punto 6.3.2 del disciplinare di gara (cifra d'affari in lavori attività diretta ed indiretta ed attestazione SOA) dovranno essere posseduti dal concorrente con riferimento all'importo totale di €. 26.238.754,20 (Lotto 1 e Lotto 2 opzionale) oppure sui singoli importi di entrambi i lotti?
In attesa di Vs. riscontro alla presente, porgiamo cordiali saluti
I requisiti di capacità tecnica-professionale ed economica-finanziaria parte lavori di cui al punto 6.3.2 del disciplinare di gara (cifra d'affari in lavori attività diretta ed indiretta ed attestazione SOA) dovranno essere posseduti dal concorrente con riferimento all'importo totale di €. 26.238.754,20 (Lotto 1 e Lotto 2 opzionale) oppure sui singoli importi di entrambi i lotti?
In attesa di Vs. riscontro alla presente, porgiamo cordiali saluti
27/05/2026 11:19
Risposta
In riscontro al quesito formulato, si precisa che i requisiti di cui al paragrafo 6.3.2 del Disciplinare di gara devono essere posseduti dal concorrente con riferimento all'importo totale complessivo pari ad € 26.238.754,20 (Lotto 1 + Lotto 2 Opzionale)
27/05/2026 09:47
Quesito #16
L’art. 16 Offerta Tecnica del disciplinare di gara prevede che, per il criterio B
dovrà essere redatta una relazione descrittiva denominata “Relazione “Criterio B”,composta da n.3 pagine per ogni sub criterio (B1.1,B1.2,B1.3,B1.4,B1.5,B1.6,B1.7,B1.8,B1.9) per un totale di n.27 pagine redatte in formato A4, escluso frontespizio ed eventuale indice, con carattere “arial”, altezza “10”, interlinea “1.5 righe”, eventualmente integrata con elaborati grafici, immagini ritenuti indispensabili per la corretta comprensione della relazione stessa.
Si chiede:
conferma del fatto che gli elaborati grafici e le immagini ritenuti indispensabili non siano conteggiati nelle 27 pagine di cui dovrà essere composta la relazione.in caso contrario, di specificare quante pagine A4 verranno sostituite da un singolo elaborato grafico;quali debbano essere le dimensioni di tali elaborati: A3, A1, A0, etc
Cordiali saluti
dovrà essere redatta una relazione descrittiva denominata “Relazione “Criterio B”,composta da n.3 pagine per ogni sub criterio (B1.1,B1.2,B1.3,B1.4,B1.5,B1.6,B1.7,B1.8,B1.9) per un totale di n.27 pagine redatte in formato A4, escluso frontespizio ed eventuale indice, con carattere “arial”, altezza “10”, interlinea “1.5 righe”, eventualmente integrata con elaborati grafici, immagini ritenuti indispensabili per la corretta comprensione della relazione stessa.
Si chiede:
conferma del fatto che gli elaborati grafici e le immagini ritenuti indispensabili non siano conteggiati nelle 27 pagine di cui dovrà essere composta la relazione.in caso contrario, di specificare quante pagine A4 verranno sostituite da un singolo elaborato grafico;quali debbano essere le dimensioni di tali elaborati: A3, A1, A0, etc
Cordiali saluti
27/05/2026 11:19
Risposta
In merito alla redazione della “Relazione Criterio B”, si forniscono i seguenti chiarimenti basati su quanto stabilito dall'articolo 16 del Disciplinare di gara:
- Limite dimensionale: La relazione deve essere composta da un massimo di 27 pagine in formato A4, escludendo unicamente il frontespizio e l'eventuale indice. Le pagine eccedenti non saranno oggetto di esame né di valutazione.
- Elaborati grafici e immagini: Qualsiasi elemento visivo deve essere integrato nel corpo della relazione e conteggiato nel limite delle 27 pagine complessive. Non è consentita la presentazione di tavole o allegati aggiuntivi oltre tale limite.
- Gestione dello spazio e formattazione: L'operatore economico può gestire l'impaginazione di testo e immagini secondo le proprie necessità, purché vengano rispettati i parametri di formattazione (carattere Arial 10, interlinea 1.5) e il limite di 3 pagine per ciascun sub-criterio.
- Formato unico: Per il Criterio B è ammesso esclusivamente il formato A4.
- Limite dimensionale: La relazione deve essere composta da un massimo di 27 pagine in formato A4, escludendo unicamente il frontespizio e l'eventuale indice. Le pagine eccedenti non saranno oggetto di esame né di valutazione.
- Elaborati grafici e immagini: Qualsiasi elemento visivo deve essere integrato nel corpo della relazione e conteggiato nel limite delle 27 pagine complessive. Non è consentita la presentazione di tavole o allegati aggiuntivi oltre tale limite.
- Gestione dello spazio e formattazione: L'operatore economico può gestire l'impaginazione di testo e immagini secondo le proprie necessità, purché vengano rispettati i parametri di formattazione (carattere Arial 10, interlinea 1.5) e il limite di 3 pagine per ciascun sub-criterio.
- Formato unico: Per il Criterio B è ammesso esclusivamente il formato A4.
27/05/2026 10:28
Quesito #17
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale - parte lavori - consistente nell'aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari in lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara si chiede di chiarire quanto segue:
- per importo a base di gara deve intendersi l'importo a base di gara previsto per i lavori (al netto dei servizi di progettazione) e precisamente € 13.552.384,20 (Lotto 1) e € 12.686.370,00 (Lotto 2).
- trattandosi di procedura suddivisa in due lotti si chiede di chiarire se la cifra d'affari vada calcolata sull'importo risultante dalla somma dei due lotti.
Restiamo in attesa di sentiVi nel merito e cordialmente salutiamo
- per importo a base di gara deve intendersi l'importo a base di gara previsto per i lavori (al netto dei servizi di progettazione) e precisamente € 13.552.384,20 (Lotto 1) e € 12.686.370,00 (Lotto 2).
- trattandosi di procedura suddivisa in due lotti si chiede di chiarire se la cifra d'affari vada calcolata sull'importo risultante dalla somma dei due lotti.
Restiamo in attesa di sentiVi nel merito e cordialmente salutiamo
27/05/2026 11:26
Risposta
1. Si conferma che, ai fini della dimostrazione del requisito della "cifra di affari in lavori" richiesto al paragrafo 6.3.2, lett. a) del Disciplinare, l'importo a base di gara da prendere in considerazione è esclusivamente quello previsto per l'esecuzione dei lavori, al netto del corrispettivo previsto per i servizi di progettazione esecutiva.
2. Si conferma altresì che la cifra d'affari in lavori deve essere calcolata sull'importo totale risultante dalla somma dei due lotti.
2. Si conferma altresì che la cifra d'affari in lavori deve essere calcolata sull'importo totale risultante dalla somma dei due lotti.
27/05/2026 18:01
Quesito #19
In merito ai servizi da presentare ai fini della dimostrazione dei sub-criteri A.1.1, A.1.2, A.1.3 e A.1.4, si chiede di chiarire se l’importo indicato come rilevanza ai fini della gara debba intendersi quale requisito minimo da soddisfare per ciascun servizio presentato oppure come mero parametro di riferimento ai fini della valutazione.
28/05/2026 14:07
Risposta
In riscontro al quesito formulato, si chiarisce che l'importo indicato sotto la dicitura "Rilevanza in gara" per i sub-criteri A.1.1, A.1.2, A.1.3 e A.1.4 deve intendersi come un parametro di riferimento ai fini della valutazione qualitativa dell'Offerta Tecnica da parte della Commissione Giudicatrice.
28/05/2026 09:33
Quesito #20
Con riferimento al requisito di cui al punto 6.3.2 del disciplinare (cifra d'affari in lavori) si chiede di confermare che il quinquennio di riferimento sia da calcolare in relazione agli esercizi contabili chiusi e quindi 2020-2024 nel caso in cui il bilancio 2025 non sia stato ancora depositato.
Restiamo in attesa di sentirVi nel merito e cordialmente salutiamo.
Restiamo in attesa di sentirVi nel merito e cordialmente salutiamo.
29/05/2026 10:13
Risposta
In riscontro al quesito formulato si chiarisce che ai sensi dei paragrafi 6.3.2, lett. a) e 6.2.1 del Disciplinare, i requisiti economico-finanziari devono essere dimostrati tramite i bilanci approvati alla scadenza del termine di presentazione offerte (15/06/2026). Pertanto,il quinquennio da prendere in considerazione per la dimostrazione del requisito è individuato nel periodo 2021-2025. Qualora l'operatore economico non abbia ancora approvato o depositato il bilancio (per le società di capitali) o il modello Unico (per gli altri soggetti) relativo all'annualità 2025, in luogo del bilancio o del modello Unico, possono essere fornite le copie delle fatture emesse regolarmente quietanzate e i certificati di esecuzione dei lavori.
Al fine di rendere valida tale comprova documentale alternativa, le copie delle fatture dovranno essere obbligatoriamente corredate da un'apposita dichiarazione (prevista al punto 17, Paragrafo 15 del Disciplinare) attestante che:
- tali copie sono state formate a norma dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
- le fatture medesime risultano regolarmente quietanzate.
Al fine di rendere valida tale comprova documentale alternativa, le copie delle fatture dovranno essere obbligatoriamente corredate da un'apposita dichiarazione (prevista al punto 17, Paragrafo 15 del Disciplinare) attestante che:
- tali copie sono state formate a norma dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
- le fatture medesime risultano regolarmente quietanzate.
28/05/2026 10:38
Quesito #21
Con riferimento alla procedura in oggetto, si pone il seguente quesito:
Ai fini della dimostrazione del requisito relativo alla capacità tecnico-professionale mediante dimostrazione della cifra d'affari in lavori si chiede di chiarire il periodo temporale per la dimostrazione dello stesso che, considerando il Vs. chiarimento in data 27.05.2026 alle ore 11:18, per quanto riguarda le società di capitale "la dimostrazione deve evincersi dai bilanci riclassificati e dalle relative note integrative (o note di deposito), da cui risulti chiaramente lo scorporo della quota parte dei ricavi imputabile esclusivamente all'esecuzione di lavori", il quinquennio da prendere in considerazione per la dimostrazione del requisito dovrebbe essere 2020/2024. In attesa di Vs. pronto riscontro alla presente, porgiamo cordiali saluti.
Ai fini della dimostrazione del requisito relativo alla capacità tecnico-professionale mediante dimostrazione della cifra d'affari in lavori si chiede di chiarire il periodo temporale per la dimostrazione dello stesso che, considerando il Vs. chiarimento in data 27.05.2026 alle ore 11:18, per quanto riguarda le società di capitale "la dimostrazione deve evincersi dai bilanci riclassificati e dalle relative note integrative (o note di deposito), da cui risulti chiaramente lo scorporo della quota parte dei ricavi imputabile esclusivamente all'esecuzione di lavori", il quinquennio da prendere in considerazione per la dimostrazione del requisito dovrebbe essere 2020/2024. In attesa di Vs. pronto riscontro alla presente, porgiamo cordiali saluti.
29/05/2026 10:23
Risposta
Si rimanda alla risposta del quesito #20.
28/05/2026 12:10
Quesito #22
In riferimento al precedente chiarimento 6 ultimo periodo
Resta pertanto onere esclusivo del concorrente comprovare in modo chiaro e inequivocabile – mediante l'allegazione dei relativi certificati di regolare esecuzione e dell'idonea documentazione tecnica – l'effettiva equivalenza o la maggiore complessità dei servizi presentati
Si chiede di confermare che la comprova debba essere fornita solo in caso di aggiudicazione e non già in fase di gara
Resta pertanto onere esclusivo del concorrente comprovare in modo chiaro e inequivocabile – mediante l'allegazione dei relativi certificati di regolare esecuzione e dell'idonea documentazione tecnica – l'effettiva equivalenza o la maggiore complessità dei servizi presentati
Si chiede di confermare che la comprova debba essere fornita solo in caso di aggiudicazione e non già in fase di gara
01/06/2026 10:36
Risposta
In riscontro al quesito si forniscono i seguenti chiarimenti.
1. Requisiti di ammissione: Il possesso dei requisiti è autocertificato tramite DGUE (art. 91). La verifica formale su FVOE avverrà in capo all'aggiudicatario, ma per i servizi equivalenti (par. 6.3.1 Disciplinare) la documentazione su FVOE deve già consentire il riscontro immediato.
2. Offerta Tecnica (Punteggio): Per i sub-criteri A.1.1, A.1.2, A.1.3 e A.1.4, la comprova di complessità ed equivalenza va inserita obbligatoriamente nell'Offerta Tecnica tramite scheda sintetica e relazione (artt. 14 e 16 Disciplinare).
Si ricorda che il soccorso istruttorio è escluso per l'offerta tecnica (art. 101 D.Lgs. 36/2023); mancanze documentali comporteranno la mancata attribuzione del punteggio senza possibilità di integrazione
1. Requisiti di ammissione: Il possesso dei requisiti è autocertificato tramite DGUE (art. 91). La verifica formale su FVOE avverrà in capo all'aggiudicatario, ma per i servizi equivalenti (par. 6.3.1 Disciplinare) la documentazione su FVOE deve già consentire il riscontro immediato.
2. Offerta Tecnica (Punteggio): Per i sub-criteri A.1.1, A.1.2, A.1.3 e A.1.4, la comprova di complessità ed equivalenza va inserita obbligatoriamente nell'Offerta Tecnica tramite scheda sintetica e relazione (artt. 14 e 16 Disciplinare).
Si ricorda che il soccorso istruttorio è escluso per l'offerta tecnica (art. 101 D.Lgs. 36/2023); mancanze documentali comporteranno la mancata attribuzione del punteggio senza possibilità di integrazione
29/05/2026 12:40
Quesito #23
Si chiede conferma che in caso di progettista esterno (senza costituzione di RTP) e quindi solo indicato, l'offerta tecnica, l'offerta economica e l'offerta temporale debba essere firmata solo dal concorrente e non dai progettisti indicati
01/06/2026 15:36
Risposta
In riscontro al quesito formulato, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alle modalità di sottoscrizione dell'offerta.
1. Offerta Tecnica: L'interpretazione proposta è inesatta. Ai sensi dell'Articolo 16 del Disciplinare di gara, l'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta obbligatoriamente con firma digitale sia dal Legale rappresentante del concorrente (o suo procuratore) sia dal Tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale. Pertanto, anche in caso di progettista esterno "indicato", è necessaria la doppia firma.
2. Offerta Economica e Documentazione Amministrativa: Si conferma che tali documenti devono essere sottoscritti esclusivamente dal concorrente. Poiché il progettista indicato non assume obbligazioni contrattuali dirette con la Stazione Appaltante, non è richiesta la sua firma su questi atti.
3. Documentazione Temporale: Si precisa che il Disciplinare non prevede un'apposita "offerta temporale". Gli elaborati relativi ai tempi (come il cronoprogramma) sono parte integrante dell'Offerta Tecnica e devono, pertanto, recare la doppia firma digitale (concorrente e progettista).
1. Offerta Tecnica: L'interpretazione proposta è inesatta. Ai sensi dell'Articolo 16 del Disciplinare di gara, l'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta obbligatoriamente con firma digitale sia dal Legale rappresentante del concorrente (o suo procuratore) sia dal Tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale. Pertanto, anche in caso di progettista esterno "indicato", è necessaria la doppia firma.
2. Offerta Economica e Documentazione Amministrativa: Si conferma che tali documenti devono essere sottoscritti esclusivamente dal concorrente. Poiché il progettista indicato non assume obbligazioni contrattuali dirette con la Stazione Appaltante, non è richiesta la sua firma su questi atti.
3. Documentazione Temporale: Si precisa che il Disciplinare non prevede un'apposita "offerta temporale". Gli elaborati relativi ai tempi (come il cronoprogramma) sono parte integrante dell'Offerta Tecnica e devono, pertanto, recare la doppia firma digitale (concorrente e progettista).
01/06/2026 14:03
Quesito #24
Si chiede conferma che in caso di progettista esterno (senza costituzione di RTP) e quindi solo indicato la domanda di partecipazione dei progettisti non sia soggetta ad imposta di bollo in quanto non concorrenti
03/06/2026 12:45
Risposta
Si conferma.
01/06/2026 14:05
Quesito #25
In caso di progettista esterno (senza costituzione di RTP) e quindi solo indicatosi chiede se i progettisti possano indicare attività tra quelle previste dalla normativa vigente (come a mero titolo di esempio indagini geologiche e geotecniche)
03/06/2026 12:48
Risposta
In merito al quadro operativo dell'appalto, si precisa quanto segue:
1. Indagini e Progettazione: Le prestazioni di progettazione esecutiva includono il compenso per rilievi di dettaglio e indagini geognostiche o strutturali integrative. La direzione di tali attività compete ai professionisti del team di progettazione indicato.
2. Gruppo di Lavoro: L'operatore economico deve dichiarare la composizione del "Gruppo di lavoro", associando univocamente ogni attività (inclusa la relazione geologica a cura di un Geologo iscritto alla sezione A) ai singoli professionisti. È possibile aggiungere ulteriori figure, con un limite di due prestazioni specialistiche per singolo professionista.
3. Responsabilità Contrattuale: In caso di progettisti indicati (non in raggruppamento), il contratto intercorre esclusivamente tra Stazione Appaltante e concorrente. L'appaltatore assume la piena responsabilità della progettazione e dei lavori, garantendo le prestazioni intellettuali dei professionisti indicati e facendosi carico dell'esecuzione materiale di eventuali indagini in sito.
1. Indagini e Progettazione: Le prestazioni di progettazione esecutiva includono il compenso per rilievi di dettaglio e indagini geognostiche o strutturali integrative. La direzione di tali attività compete ai professionisti del team di progettazione indicato.
2. Gruppo di Lavoro: L'operatore economico deve dichiarare la composizione del "Gruppo di lavoro", associando univocamente ogni attività (inclusa la relazione geologica a cura di un Geologo iscritto alla sezione A) ai singoli professionisti. È possibile aggiungere ulteriori figure, con un limite di due prestazioni specialistiche per singolo professionista.
3. Responsabilità Contrattuale: In caso di progettisti indicati (non in raggruppamento), il contratto intercorre esclusivamente tra Stazione Appaltante e concorrente. L'appaltatore assume la piena responsabilità della progettazione e dei lavori, garantendo le prestazioni intellettuali dei professionisti indicati e facendosi carico dell'esecuzione materiale di eventuali indagini in sito.
01/06/2026 14:27
Quesito #26
Si chiede conferma che la richiesta di PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI e PROFESSIONISTA ANTINCENDIO contenuti nella domanda di partecipazione per il SIA, come il DL e il CSE sia un refuso
04/06/2026 09:40
Risposta
Si precisa che il modello di "Domanda di Partecipazione" (Allegato 1) è stato predisposto in un formato standard. Pertanto, i campi relativi alle figure di "Progettista Impianti Elettrici", "Professionista Antincendio", "Direttore dei Lavori (DL)" e "Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)" non devono essere compilati.
In conformità al paragrafo 6.1.1 del Disciplinare di gara, si chiarisce quanto segue:
- Progettista Impianti Elettrici e Professionista Antincendio: non è richiesta l'indicazione di tali specialisti. Il Gruppo di Lavoro deve comprendere esclusivamente le figure indicate nella tabella del Disciplinare e gli specialisti per la gestione informativa BIM.
- DL e CSE: tali figure saranno nominate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'operatore economico è tenuto a indicare solo il "Responsabile della sicurezza" per la fase di progettazione.
Si invitano pertanto i concorrenti a ignorare le sezioni relative alle figure sopra citate e a compilare esclusivamente i campi riguardanti il Gruppo di Lavoro come indicato nella lex specialis.
In conformità al paragrafo 6.1.1 del Disciplinare di gara, si chiarisce quanto segue:
- Progettista Impianti Elettrici e Professionista Antincendio: non è richiesta l'indicazione di tali specialisti. Il Gruppo di Lavoro deve comprendere esclusivamente le figure indicate nella tabella del Disciplinare e gli specialisti per la gestione informativa BIM.
- DL e CSE: tali figure saranno nominate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'operatore economico è tenuto a indicare solo il "Responsabile della sicurezza" per la fase di progettazione.
Si invitano pertanto i concorrenti a ignorare le sezioni relative alle figure sopra citate e a compilare esclusivamente i campi riguardanti il Gruppo di Lavoro come indicato nella lex specialis.
01/06/2026 16:20
Quesito #27
Salve,
Nel CME del lotto 1 è inserita la NP11 che prevede
Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Materiale proveniente dal Torrente Catona
Considerato che non viene specificato da dove provengano tali materiali, da quali punti del torrente Catona, si chiede di specificare:
- se tali materiali debbano essere prelevati dall’aggiudicatario in punti specifici già previsti ma non comunicati,
- se tali materiali siano derivanti, invece, da diversi ed ulteriori progetti limitrofi alle aree di interesse, e, quindi, già a disposizione della S.A.,
- se su tali materiali siano state effettuate tutte le opportune prove di laboratorio, ambientali e geotecniche, che garantiscano una sicura possibilità di riutilizzo, in considerazione di un non superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006, e di un’adeguata classificazione AASHTO.
Cordiali saluti
Nel CME del lotto 1 è inserita la NP11 che prevede
Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Materiale proveniente dal Torrente Catona
Considerato che non viene specificato da dove provengano tali materiali, da quali punti del torrente Catona, si chiede di specificare:
- se tali materiali debbano essere prelevati dall’aggiudicatario in punti specifici già previsti ma non comunicati,
- se tali materiali siano derivanti, invece, da diversi ed ulteriori progetti limitrofi alle aree di interesse, e, quindi, già a disposizione della S.A.,
- se su tali materiali siano state effettuate tutte le opportune prove di laboratorio, ambientali e geotecniche, che garantiscano una sicura possibilità di riutilizzo, in considerazione di un non superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006, e di un’adeguata classificazione AASHTO.
Cordiali saluti
04/06/2026 09:40
Risposta
Quesito 1
Risposta: I materiali dovranno essere prelevati dall’aggiudicatario nelle aree che verranno indicate dal competente Settore 10 "Tutela del Territorio e dell’Ambiente" della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il prelievo è subordinato alla presentazione del progetto e al rilascio della necessaria concessione o autorizzazione.
Quesito 2
Risposta: Si conferma che i materiali non derivano da ulteriori progetti limitrofi alle zone interessate.
Quesito 3
Risposta: In merito ai materiali lapidei provenienti dal Torrente Catona, tutte le prove necessarie previste dalle normative vigenti dovranno essere effettuate a cura e spese dell’aggiudicatario prima del loro effettivo impiego.
Risposta: I materiali dovranno essere prelevati dall’aggiudicatario nelle aree che verranno indicate dal competente Settore 10 "Tutela del Territorio e dell’Ambiente" della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il prelievo è subordinato alla presentazione del progetto e al rilascio della necessaria concessione o autorizzazione.
Quesito 2
Risposta: Si conferma che i materiali non derivano da ulteriori progetti limitrofi alle zone interessate.
Quesito 3
Risposta: In merito ai materiali lapidei provenienti dal Torrente Catona, tutte le prove necessarie previste dalle normative vigenti dovranno essere effettuate a cura e spese dell’aggiudicatario prima del loro effettivo impiego.
03/06/2026 09:40
Quesito #28
In riferimento alla procedura di che trattasi, trasmettiamo le seguenti richieste di chiarimento:
CHIARIMENTO 1
Con riferimento alle lavorazioni comprese nel Lotto 2, si chiede di precisare quale sia la sezione di fine lotto oggetto dell’appalto, in quanto si rileva una incongruenza tra la documentazione progettuale.
In particolare, nella Relazione Tecnica Illustrativa (pag. 18) la fine del lotto è individuata alla sezione AP02-38, mentre nella “planimetria su CTR – Tav. 2 di 4” il termine del lotto risulta corrispondere alla sezione AP02-46.
Tale chiarimento risulta necessario anche ai fini della corretta individuazione della porzione del viadotto sulla Fiumara Catona ricompresa nell’appalto del Lotto 2. Infatti, sulla base della documentazione disponibile, il viadotto sembrerebbe avere una lunghezza pari a circa 180 m, a fronte dei 100 m contabilizzati nella Stima Sommaria dei Costi.
CHIARIMENTO 2
Con riferimento al Lotto 2, si evidenzia che gli spessori degli strati della sovrastruttura stradale indicati negli elaborati grafici (dettagli delle sezioni stradali) e nella Relazione CAM non risultano coerenti con quelli riportati nel criterio B.1.1 del Disciplinare di gara.
Si richiede pertanto di specificare quale elaborato debba essere assunto come riferimento per la redazione dell'offerta tecnica.
In attesa di Vs. cortese riscontro, distinti saluti.
CHIARIMENTO 1
Con riferimento alle lavorazioni comprese nel Lotto 2, si chiede di precisare quale sia la sezione di fine lotto oggetto dell’appalto, in quanto si rileva una incongruenza tra la documentazione progettuale.
In particolare, nella Relazione Tecnica Illustrativa (pag. 18) la fine del lotto è individuata alla sezione AP02-38, mentre nella “planimetria su CTR – Tav. 2 di 4” il termine del lotto risulta corrispondere alla sezione AP02-46.
Tale chiarimento risulta necessario anche ai fini della corretta individuazione della porzione del viadotto sulla Fiumara Catona ricompresa nell’appalto del Lotto 2. Infatti, sulla base della documentazione disponibile, il viadotto sembrerebbe avere una lunghezza pari a circa 180 m, a fronte dei 100 m contabilizzati nella Stima Sommaria dei Costi.
CHIARIMENTO 2
Con riferimento al Lotto 2, si evidenzia che gli spessori degli strati della sovrastruttura stradale indicati negli elaborati grafici (dettagli delle sezioni stradali) e nella Relazione CAM non risultano coerenti con quelli riportati nel criterio B.1.1 del Disciplinare di gara.
Si richiede pertanto di specificare quale elaborato debba essere assunto come riferimento per la redazione dell'offerta tecnica.
In attesa di Vs. cortese riscontro, distinti saluti.
04/06/2026 09:41
Risposta
Quesito n. 1
Risposta. (Fine Lotto e Viadotto Fiumara Catona) Si conferma che la fine del Lotto 2 coincide con la Sezione AP02-38, in coerenza con la Relazione Tecnica Illustrativa (pag. 17, punto 8.1) che individua lo sviluppo del lotto in circa 2.000 metri oltre l’asse secondario di raccordo. Si precisa tuttavia che la stima sommaria dei costi è stata eseguita includendo le lavorazioni fino alla sezione AP02-46.
Quesito n. 2 -
Risposta. (Sovrastruttura stradale) In merito alla discordanza tra gli elaborati grafici e il Disciplinare di gara sugli spessori della sovrastruttura, si specifica che il riferimento prevalente per la redazione dell'offerta tecnica è il sub-criterio B.1.1 "Innovazione materiali bituminosi". I dettagli delle sezioni stradali contenuti negli elaborati di progetto restano validi come base di riferimento generale.
Risposta. (Fine Lotto e Viadotto Fiumara Catona) Si conferma che la fine del Lotto 2 coincide con la Sezione AP02-38, in coerenza con la Relazione Tecnica Illustrativa (pag. 17, punto 8.1) che individua lo sviluppo del lotto in circa 2.000 metri oltre l’asse secondario di raccordo. Si precisa tuttavia che la stima sommaria dei costi è stata eseguita includendo le lavorazioni fino alla sezione AP02-46.
Quesito n. 2 -
Risposta. (Sovrastruttura stradale) In merito alla discordanza tra gli elaborati grafici e il Disciplinare di gara sugli spessori della sovrastruttura, si specifica che il riferimento prevalente per la redazione dell'offerta tecnica è il sub-criterio B.1.1 "Innovazione materiali bituminosi". I dettagli delle sezioni stradali contenuti negli elaborati di progetto restano validi come base di riferimento generale.
03/06/2026 15:23
Quesito #29
Con riferimento alla sottoscrizione dell'offerta tecnica si chiede di confermare che, in caso di concorrente singolo con progettisti indicati, l'offerta tecnica vada sottoscritta dal Legale rappresentante del concorrente singolo e dal Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche. In caso contrario si chiede di voler precisare quale figura sia tenuta alla sottoscrizione oltre al Legale Rappresentante del concorrente.
Restiamo in attesa di sentirVi nel merito e cordialmente salutiamo
Restiamo in attesa di sentirVi nel merito e cordialmente salutiamo
04/06/2026 09:41
Risposta
In merito al quesito riguardante la sottoscrizione dell'offerta tecnica in caso di concorrente singolo con progettisti indicati, si conferma che l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente sia dal Legale Rappresentante del concorrente, sia dal professionista designato come Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.
Quest'ultimo, infatti, svolge il ruolo di coordinamento tecnico e funge da "Tecnico abilitato" necessario per la validazione della proposta progettuale.
Si ricorda, inoltre, che l'operatore economico è tenuto a esplicitare tale assetto nella documentazione amministrativa. Come previsto dal Paragrafo 15.1, punto 20, deve essere presentata un'apposita dichiarazione che indichi la composizione del "Gruppo di lavoro", i professionisti incaricati della firma del progetto e le attività svolte da ciascuno.
Quest'ultimo, infatti, svolge il ruolo di coordinamento tecnico e funge da "Tecnico abilitato" necessario per la validazione della proposta progettuale.
Si ricorda, inoltre, che l'operatore economico è tenuto a esplicitare tale assetto nella documentazione amministrativa. Come previsto dal Paragrafo 15.1, punto 20, deve essere presentata un'apposita dichiarazione che indichi la composizione del "Gruppo di lavoro", i professionisti incaricati della firma del progetto e le attività svolte da ciascuno.
04/06/2026 11:36
Quesito #30
Buongiorno in riferimento a VS risposta al quesito 25 si chiede vostra cortese ulteriore precisazione
Atteso che la Direzione Lavori delle indagini è di competenza dei progettisti si chiede se l'effettiva esecuzione delle suddette indagini, ricomprese nel compenso dei progettisti, possa essere oggetto di subappalto da parte del concorrente (visto quanto al punto 3 della risposta al quesito 25)
Atteso che la Direzione Lavori delle indagini è di competenza dei progettisti si chiede se l'effettiva esecuzione delle suddette indagini, ricomprese nel compenso dei progettisti, possa essere oggetto di subappalto da parte del concorrente (visto quanto al punto 3 della risposta al quesito 25)
08/06/2026 10:57
Risposta
Si conferma la facoltà di affidare in subappalto l'effettiva esecuzione materiale delle indagini strumentali a ditte o laboratori terzi specializzati, nel pieno rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
04/06/2026 14:11
Quesito #31
Buongiorno in riferimento a VS risposta al quesito 25 si chiede vostra cortese ulteriore precisazione
Atteso che la Direzione Lavori delle indagini è di competenza dei progettisti si chiede se l'effettiva esecuzione delle suddette indagini, ricomprese nel compenso dei progettisti, possa essere oggetto di subappalto da parte del concorrente (visto quanto al punto 3 della risposta al quesito 25)
Ad integrazione di quanto sopra e del quesito 25, si riformula il quesito per erronea originaria formulazione:
In caso di progettista esterno (senza costituzione di RTP) e quindi solo indicato si chiede se i progettisti possano indicare il subappalto per le attività previste dalla normativa vigente (come a mero titolo di esempio indagini geologiche e geotecniche strutturali integrative ) o se il subappalto delle stesse debba essere dichiarato dal concorrente (considerato anche che nella domanda di partecipazione dei progettisti è riportata la sezione del subappalto)
Grazie
Atteso che la Direzione Lavori delle indagini è di competenza dei progettisti si chiede se l'effettiva esecuzione delle suddette indagini, ricomprese nel compenso dei progettisti, possa essere oggetto di subappalto da parte del concorrente (visto quanto al punto 3 della risposta al quesito 25)
Ad integrazione di quanto sopra e del quesito 25, si riformula il quesito per erronea originaria formulazione:
In caso di progettista esterno (senza costituzione di RTP) e quindi solo indicato si chiede se i progettisti possano indicare il subappalto per le attività previste dalla normativa vigente (come a mero titolo di esempio indagini geologiche e geotecniche strutturali integrative ) o se il subappalto delle stesse debba essere dichiarato dal concorrente (considerato anche che nella domanda di partecipazione dei progettisti è riportata la sezione del subappalto)
Grazie
08/06/2026 10:57
Risposta
In riscontro al quesito formulato, si precisa quanto segue:
1. Dichiarazione a cura esclusiva del concorrente L'intenzione di subappaltare l'esecuzione materiale delle indagini deve essere dichiarata esclusivamente dall'operatore economico concorrente all'interno della propria offerta (Domanda di Partecipazione/DGUE). Poiché il contratto d'appalto viene stipulato unicamente tra l'Ente e il concorrente, i progettisti esterni "solo indicati" non hanno alcun titolo giuridico per stipulare contratti di subappalto.
2. Compilazione della modulistica PAD La presenza del campo "subappalto" all'interno della modulistica telematica destinata ai progettisti è un elemento standard della piattaforma (strutturata per gestire anche i casi di raggruppamento temporaneo). Nel caso della presente procedura, trattandosi di progettisti "solo indicati", i professionisti non devono compilare la sezione relativa al subappalto.
1. Dichiarazione a cura esclusiva del concorrente L'intenzione di subappaltare l'esecuzione materiale delle indagini deve essere dichiarata esclusivamente dall'operatore economico concorrente all'interno della propria offerta (Domanda di Partecipazione/DGUE). Poiché il contratto d'appalto viene stipulato unicamente tra l'Ente e il concorrente, i progettisti esterni "solo indicati" non hanno alcun titolo giuridico per stipulare contratti di subappalto.
2. Compilazione della modulistica PAD La presenza del campo "subappalto" all'interno della modulistica telematica destinata ai progettisti è un elemento standard della piattaforma (strutturata per gestire anche i casi di raggruppamento temporaneo). Nel caso della presente procedura, trattandosi di progettisti "solo indicati", i professionisti non devono compilare la sezione relativa al subappalto.
04/06/2026 15:11
Quesito #32
Si chiede cortesemente di voler confermare che la figura del Responsabile della sicurezza, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, possa essere individuata in un soggetto in possesso di laurea triennale in ingegneria e iscritto alla sezione B del relativo Albo professionale.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti
In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti
08/06/2026 10:58
Risposta
In riscontro al quesito formulato, si comunica che l'interpretazione proposta non è ammissibile poiché in contrasto con la lex specialis di gara.
Il Paragrafo 6.1.1 del Disciplinare di gara prescrive tassativamente per il "Responsabile della sicurezza" il possesso di una laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria Civile o Architettura, oltre all'abilitazione professionale e ai requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.
Pertanto, ai fini dell'ammissione, l'operatore economico è tenuto a indicare un professionista che soddisfi congiuntamente tutti i requisiti di studio e abilitazione richiesti dal Disciplinare.
Il Paragrafo 6.1.1 del Disciplinare di gara prescrive tassativamente per il "Responsabile della sicurezza" il possesso di una laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria Civile o Architettura, oltre all'abilitazione professionale e ai requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.
Pertanto, ai fini dell'ammissione, l'operatore economico è tenuto a indicare un professionista che soddisfi congiuntamente tutti i requisiti di studio e abilitazione richiesti dal Disciplinare.
04/06/2026 16:10
Quesito #33
Si chiede cortesemente di voler confermare che, nell’ambito della documentazione amministrativa e, in particolare, nell’allegato “Dichiarazione requisiti generali – Gruppo di lavoro”, per ciascun professionista (come previsto a pag. 20 del disciplinare di gara) debbano essere indicati il nominativo, gli estremi di iscrizione al relativo Albo professionale, nonché la natura del rapporto professionale intercorrente con la società partecipante.
Si chiede, altresì, di voler confermare che, nella suddetta documentazione, non sia richiesta l’indicazione dettagliata delle esperienze professionali, essendo sufficiente in questa fase la dichiarazione del relativo possesso.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
Si chiede, altresì, di voler confermare che, nella suddetta documentazione, non sia richiesta l’indicazione dettagliata delle esperienze professionali, essendo sufficiente in questa fase la dichiarazione del relativo possesso.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
08/06/2026 10:58
Risposta
Si conferma.
04/06/2026 17:17
Quesito #34
Con riferimento alla risposta al quesito n. 28, si richiede un chiarimento in merito alla progressiva indicata.
La sezione AP02-46 risulta infatti ubicata in posizione centrale rispetto al viadotto e precede la sezione AP02-38. Ne consegue che, nell’elaborato relativo alla stima sommaria dei costi, sembrerebbero essere stati contabilizzati soltanto 100 m lineari di viadotto, a fronte di una lunghezza complessiva del Viadotto sulla Fiumara Catona pari a 180 m lineari.
Si chiede pertanto di fornire precisazioni in merito.
In attesa di Vs. cortese riscontro, distinti saluti.
La sezione AP02-46 risulta infatti ubicata in posizione centrale rispetto al viadotto e precede la sezione AP02-38. Ne consegue che, nell’elaborato relativo alla stima sommaria dei costi, sembrerebbero essere stati contabilizzati soltanto 100 m lineari di viadotto, a fronte di una lunghezza complessiva del Viadotto sulla Fiumara Catona pari a 180 m lineari.
Si chiede pertanto di fornire precisazioni in merito.
In attesa di Vs. cortese riscontro, distinti saluti.
08/06/2026 10:58
Risposta
Si conferma che nel PFTE il Lotto II termina circa con la sezione AP02-46 compresa.
La scelta progettuale deriva dalla necessità di raccordare il viadotto ad una viabilità secondaria piu' prossima ed esistente, al fine di renderlo funzionale.
Diversamente, qualora fosse stato previsto nel PFTE il termine del Lotto II alla sezione AP02-39, la fine del viadotto sarebbe rimasta in quota, distante dalla viabilità esistente e con diverse difficoltà di raccordarlo alla viabilità secondaria dal punto di vista geometrico e altimetrico.
La scelta progettuale deriva dalla necessità di raccordare il viadotto ad una viabilità secondaria piu' prossima ed esistente, al fine di renderlo funzionale.
Diversamente, qualora fosse stato previsto nel PFTE il termine del Lotto II alla sezione AP02-39, la fine del viadotto sarebbe rimasta in quota, distante dalla viabilità esistente e con diverse difficoltà di raccordarlo alla viabilità secondaria dal punto di vista geometrico e altimetrico.
05/06/2026 12:40
Quesito #35
Buongiorno,
in riferimento al Gruppo di Lavoro, con la presente si chiede di chiarire quante siano le unità minime richieste.
I ruoli da ricoprire sono 10, ma il Disciplinare cita la possibilità che in capo ad un singolo soggetto sia possibile indicare due prestazioni specialistiche (fermo restando il numero di unità minime).
Si chiede pertanto conferma che con il termine unità minime si intenda "prestazioni/ruoli", con la possibilità di inserire un numero di professionisti inferiore rispetto a dieci.
Cordiali saluti.
in riferimento al Gruppo di Lavoro, con la presente si chiede di chiarire quante siano le unità minime richieste.
I ruoli da ricoprire sono 10, ma il Disciplinare cita la possibilità che in capo ad un singolo soggetto sia possibile indicare due prestazioni specialistiche (fermo restando il numero di unità minime).
Si chiede pertanto conferma che con il termine unità minime si intenda "prestazioni/ruoli", con la possibilità di inserire un numero di professionisti inferiore rispetto a dieci.
Cordiali saluti.
08/06/2026 10:58
Risposta
Si conferma.
05/06/2026 15:02
Quesito #36
Si chiede cortesemente di voler confermare che il modello “requisiti generali del gruppo di lavoro” non debba essere predisposto nel caso in cui la società di ingegneria che partecipa alla gara in qualità di progettista indicato abbia già dichiarato, per il tramite del proprio legale rappresentante, la composizione del gruppo di lavoro all’interno del modello “Domanda di partecipazione e dichiarazioni.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono Distinti saluti
In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono Distinti saluti
08/06/2026 10:59
Risposta
Il modello denominato “Dichiarazione requisiti generali – Gruppo di lavoro” deve essere obbligatoriamente predisposto e compilato, anche nell'ipotesi in cui il progettista indicato sia una Società di Ingegneria e il suo legale rappresentante abbia già elencato i nominativi all'interno del modello principale di “Domanda di partecipazione”.