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Gara #258

PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 - Intervento di demolizione e ricostruzione palestra scolastica scuola media L. Chitti. Affidamento incarico professionale per: PFTE, Progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e misura. CUP: C45E22000030006 CIG: B94741CD55.
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Informazioni appalto

01/12/2025
Aperta
Servizi tecnici
€ 262.104,92
Blefari Mariagrazia
Comune di Cittanova

Categorie merceologiche

712 - Servizi architettonici e servizi affini

Lotti

1
B94741CD55
C45E22000030006
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA L. CHITTI.
PROCEDURA APERTA “PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA “L. CHITTI” - Affidamento servizi di inggneria e arcihitettura PFTE, Progetto Esecutivo, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, Direzione dei Lavori, Contabilità e Misura. CUP: C45E22000030006.
€ 262.104,92
€ 0,00
€ 0,00

Scadenze

22/12/2025 12:00
31/12/2025 12:00
02/01/2026 09:00

Allegati

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01/12/2025 08:52
613.85 kB

Chiarimenti

01/12/2025 16:56
Quesito #1
In riferimento al punto 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, sul Valore delle opere di Edilizia E.12 c'è scritto il valore della parcella 262.104,92 €, ma il valore da considerare è quello delle opere, che sono 1.730.000,00. Di conseguenza anche il requisito per l'elenco dei servizi è 1.730.000,00 € e 1.038.000,00 (0,6 volte l'importo dei lavori) per i servizi di punta,è corretto?


02/12/2025 08:03
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti concernente i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3, lett. a) e lett. b), del disciplinare di gara, si precisa quanto segue.

Il disciplinare prevede che i requisiti in parola siano commisurati all’importo stimato dei lavori relativi alla categoria ID e non all’importo del corrispettivo. Pertanto, i valori da assumere ai fini della verifica dei requisiti sono i seguenti:

per la lett. a): requisito pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori, e dunque pari a euro 1.730.000,00;per la lett. b): requisito pari a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori, e dunque pari a euro 1.038.000,00.

Si conferma, di conseguenza, che l’indicazione contenuta nelle tabelle di pagina 16 del disciplinare, ove è stato riportato l’importo del corrispettivo anziché quello dei lavori, costituisce un mero refuso materiale, che deve intendersi rettificato nei termini sopra indicati.

01/12/2025 17:12
Quesito #2
In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al p.to 6.3 lett a) e lett. b) del disciplinare di gara, si chiede conferma che l'importo da assolvere sia rispettivamente pari ad 1 volta e pari a 0,6 volte l'importo stimato dei LAVORI nella categoria ID, e dunque pari ad euro 1.730.000,00 (1 volta )e pari ad euro 1.038.000,00 (0,60 volte) e non pari all'importo del corrispettivo come erroneamente riportato nelle tabelle a pag. 16 del disciplinare.


02/12/2025 08:02
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti concernente i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3, lett. a) e lett. b), del disciplinare di gara, si precisa quanto segue.

Il disciplinare prevede che i requisiti in parola siano commisurati all’importo stimato dei lavori relativi alla categoria ID e non all’importo del corrispettivo. Pertanto, i valori da assumere ai fini della verifica dei requisiti sono i seguenti:

per la lett. a): requisito pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori, e dunque pari a euro 1.730.000,00;per la lett. b): requisito pari a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori, e dunque pari a euro 1.038.000,00.

Si conferma, di conseguenza, che l’indicazione contenuta nelle tabelle di pagina 16 del disciplinare, ove è stato riportato l’importo del corrispettivo anziché quello dei lavori, costituisce un mero refuso materiale, che deve intendersi rettificato nei termini sopra indicati.

02/12/2025 17:12
Quesito #3
Buonasera,
in riferimento all'offerta tecnica al criterio A.2 si chiede quanto segue:
1. se l'esperienza richiesta debba riferirsi alle sole palestre scolastiche oppure ad edifici scolastici in genere;
2. se un operatore economico ha fatto parte di un RTP come Mandante ma l'attività di Direzione Lavori è stata svolta in prima persona dalla Mandataria, lo stesso operatore può adesso avvalersi del servizio svolto.

Si ringrazia anticipatamente
Cordiali Saluti


03/12/2025 17:06
Risposta
Si forniscono i seguenti chiarimenti.
1. L'esperienza nella direzione lavori e nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione deve essere riferita a interventi di demolizione e ricostruzione di palestre scolastiche, che abbiano caratteristiche simili all’oggetto dell’intervento e che siano inoltre affini per complessità.
2. Se l’attività è stata svolta integralmente dalla mandataria, e il mandante non ha avuto alcun ruolo operativo nella prestazione, lo stesso non può avvalersi del servizio, non potendo dichiarare un’esperienza non svolta.

03/12/2025 09:41
Quesito #4
In merito al caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti si chiede se i requisiti di capacità tecnico-professionali, Categoria ID opera E12, devono essere posseduti da tutti i componenti, compreso il giovane professionista, come specificato al punto 6.4 , oppure è sufficiente che siano soddisfatti dal capogruppo mandatario.


03/12/2025 16:40
Risposta
Il requisito dell’elenco dei servizi di cui al punto 6.3 lettera a) richiesto in relazione alla prestazione categoria ID opera E12 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. In ogni caso, resta fermo l’obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti nella categoria/ID oggetto del presente appalto.
Il requisito del servizio di punta di cui al punto 6.3 lettera b) richiesto in relazione alla prestazione categoria ID opera E12 deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l’infrazionabilità del singolo servizio.
Come previsto dal disciplinare di gara e dalla normativa in materia "I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 39, Allegato II.12 al D. Lgs 36/2023. Tale giovane professionista non deve necessariamente far parte del raggruppamento, essendo sufficiente che abbia con lo stesso un rapporto professionale di collaborazione o dipendenza. I suoi requisiti, a norma dell'art. 39, Allegato II.12 al D. Lgs 36/2023, non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

03/12/2025 10:32
Quesito #5
In riferimento alla figura del Giovane Professionista riportata nella tabella a pagina 15, si chiede se la figura può essere rivestita da un Ingegnere junior abilitato alla professione ed iscritto alla sezione B


03/12/2025 17:06
Risposta
Si conferma.

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