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Gara #258

PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 - Intervento di demolizione e ricostruzione palestra scolastica scuola media L. Chitti. Affidamento incarico professionale per: PFTE, Progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e misura. CUP: C45E22000030006 CIG: B94741CD55.
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Informazioni appalto

01/12/2025
Aperta
Servizi tecnici
€ 262.104,92
Blefari Mariagrazia
Comune di Cittanova

Categorie merceologiche

712 - Servizi architettonici e servizi affini

Lotti

1
B94741CD55
C45E22000030006
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA L. CHITTI.
PROCEDURA APERTA “PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA “L. CHITTI” - Affidamento servizi di inggneria e arcihitettura PFTE, Progetto Esecutivo, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, Direzione dei Lavori, Contabilità e Misura. CUP: C45E22000030006.
€ 262.104,92
€ 0,00
€ 0,00

Scadenze

22/12/2025 12:00
31/12/2025 12:00
02/01/2026 09:00

Allegati

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17/12/2025 11:57
205.62 kB

Chiarimenti

01/12/2025 16:56
Quesito #1
In riferimento al punto 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, sul Valore delle opere di Edilizia E.12 c'è scritto il valore della parcella 262.104,92 €, ma il valore da considerare è quello delle opere, che sono 1.730.000,00. Di conseguenza anche il requisito per l'elenco dei servizi è 1.730.000,00 € e 1.038.000,00 (0,6 volte l'importo dei lavori) per i servizi di punta,è corretto?


02/12/2025 08:03
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti concernente i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3, lett. a) e lett. b), del disciplinare di gara, si precisa quanto segue.

Il disciplinare prevede che i requisiti in parola siano commisurati all’importo stimato dei lavori relativi alla categoria ID e non all’importo del corrispettivo. Pertanto, i valori da assumere ai fini della verifica dei requisiti sono i seguenti:

per la lett. a): requisito pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori, e dunque pari a euro 1.730.000,00;per la lett. b): requisito pari a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori, e dunque pari a euro 1.038.000,00.

Si conferma, di conseguenza, che l’indicazione contenuta nelle tabelle di pagina 16 del disciplinare, ove è stato riportato l’importo del corrispettivo anziché quello dei lavori, costituisce un mero refuso materiale, che deve intendersi rettificato nei termini sopra indicati.

01/12/2025 17:12
Quesito #2
In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al p.to 6.3 lett a) e lett. b) del disciplinare di gara, si chiede conferma che l'importo da assolvere sia rispettivamente pari ad 1 volta e pari a 0,6 volte l'importo stimato dei LAVORI nella categoria ID, e dunque pari ad euro 1.730.000,00 (1 volta )e pari ad euro 1.038.000,00 (0,60 volte) e non pari all'importo del corrispettivo come erroneamente riportato nelle tabelle a pag. 16 del disciplinare.


02/12/2025 08:02
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti concernente i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3, lett. a) e lett. b), del disciplinare di gara, si precisa quanto segue.

Il disciplinare prevede che i requisiti in parola siano commisurati all’importo stimato dei lavori relativi alla categoria ID e non all’importo del corrispettivo. Pertanto, i valori da assumere ai fini della verifica dei requisiti sono i seguenti:

per la lett. a): requisito pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori, e dunque pari a euro 1.730.000,00;per la lett. b): requisito pari a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori, e dunque pari a euro 1.038.000,00.

Si conferma, di conseguenza, che l’indicazione contenuta nelle tabelle di pagina 16 del disciplinare, ove è stato riportato l’importo del corrispettivo anziché quello dei lavori, costituisce un mero refuso materiale, che deve intendersi rettificato nei termini sopra indicati.

02/12/2025 17:12
Quesito #3
Buonasera,
in riferimento all'offerta tecnica al criterio A.2 si chiede quanto segue:
1. se l'esperienza richiesta debba riferirsi alle sole palestre scolastiche oppure ad edifici scolastici in genere;
2. se un operatore economico ha fatto parte di un RTP come Mandante ma l'attività di Direzione Lavori è stata svolta in prima persona dalla Mandataria, lo stesso operatore può adesso avvalersi del servizio svolto.

Si ringrazia anticipatamente
Cordiali Saluti


03/12/2025 17:06
Risposta
Si forniscono i seguenti chiarimenti.
1. L'esperienza nella direzione lavori e nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione deve essere riferita a interventi di demolizione e ricostruzione di palestre scolastiche, che abbiano caratteristiche simili all’oggetto dell’intervento e che siano inoltre affini per complessità.
2. Se l’attività è stata svolta integralmente dalla mandataria, e il mandante non ha avuto alcun ruolo operativo nella prestazione, lo stesso non può avvalersi del servizio, non potendo dichiarare un’esperienza non svolta.

03/12/2025 09:41
Quesito #4
In merito al caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti si chiede se i requisiti di capacità tecnico-professionali, Categoria ID opera E12, devono essere posseduti da tutti i componenti, compreso il giovane professionista, come specificato al punto 6.4 , oppure è sufficiente che siano soddisfatti dal capogruppo mandatario.


03/12/2025 16:40
Risposta
Il requisito dell’elenco dei servizi di cui al punto 6.3 lettera a) richiesto in relazione alla prestazione categoria ID opera E12 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. In ogni caso, resta fermo l’obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti nella categoria/ID oggetto del presente appalto.
Il requisito del servizio di punta di cui al punto 6.3 lettera b) richiesto in relazione alla prestazione categoria ID opera E12 deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l’infrazionabilità del singolo servizio.
Come previsto dal disciplinare di gara e dalla normativa in materia "I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 39, Allegato II.12 al D. Lgs 36/2023. Tale giovane professionista non deve necessariamente far parte del raggruppamento, essendo sufficiente che abbia con lo stesso un rapporto professionale di collaborazione o dipendenza. I suoi requisiti, a norma dell'art. 39, Allegato II.12 al D. Lgs 36/2023, non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

03/12/2025 10:32
Quesito #5
In riferimento alla figura del Giovane Professionista riportata nella tabella a pagina 15, si chiede se la figura può essere rivestita da un Ingegnere junior abilitato alla professione ed iscritto alla sezione B


03/12/2025 17:06
Risposta
Si conferma.

03/12/2025 18:09
Quesito #7
Buongiorno, si chiede di chiarire un'apparente discrasia tra quanto indicato alla pag. 31 del disciplinare di gara circa il criterio A1.2, dove si richiede, molto ristrettivamente, esperienza nella direzione lavori di interventi di "demolizione e ricostruzione di palestre scolastiche" e quanto indicato alla pag. 33 nella descrizione dello stesso sub criterio A1.2 in cui si citano "opere pubbliche e/o aperte al pubblico, con particolare riferimento ad interventi ritenuti similari alla categoria ID opera E12.
Grazie, distinti saluti


05/12/2025 09:36
Risposta
Si precisa quanto segue.
In relazione al criterio A1.2 non sussiste alcuna discrasia tra le indicazioni contenute alle pag. 31 e 33 del disciplinare. La formulazione di pag. 31 individua il requisito specifico oggetto di valutazione, riferito alla direzione lavori di interventi di demolizione e ricostruzione di palestre scolastiche. Il richiamo di pag. 33 alle “opere pubbliche e/o aperte al pubblico” ha carattere meramente descrittivo della tipologia di opere riconducibili alla categoria ID opera E12 e non amplia il perimetro oggettivo del sub-criterio. Pertanto, la valutazione del criterio A1.2 resta circoscritta all’esperienza specifica indicata a pag. 31.

09/12/2025 12:35
Quesito #8
Quesito sul sub-criterio A.2 – esperienza specifica in “palestre scolastiche”

Con riferimento al sub-criterio A.2, che attribuisce punteggio all’esperienza in Direzione Lavori e CSE relativa a interventi di demolizione e ricostruzione di palestre scolastiche, si chiede di chiarire:

– motivo secondo cui l’esperienza del Direttore dei Lavori venga correlata alla fase di demolizione, che costituisce lavorazione preliminare standardizzata, piuttosto che alle attività tecnicamente qualificanti della ricostruzione strutturale;

– se esperienze in direzione lavori su interventi strutturali complessi analoghi (edilizia scolastica, edifici sportivi, opere in c.a. complesse) saranno considerate equivalenti ai fini dell’attribuzione del punteggio;

– se, in caso contrario, la Stazione Appaltante ritenga tale delimitazione coerente con i principi di proporzionalità e concorrenza di cui al D.Lgs. 36/2023.



12/12/2025 08:08
Risposta
Si precisa quanto segue.
Il sub-criterio A.2 è volto a valorizzare l’esperienza maturata in interventi di demolizione e ricostruzione di palestre scolastiche, in quanto pienamente sovrapponibile all’opera oggetto di gara. Il riferimento alla demolizione identifica l’intervento nella sua interezza e non la sola fase preliminare. Ai fini dell’attribuzione del punteggio sono considerati esclusivamente gli interventi rispondenti alla tipologia indicata dal disciplinare, non essendo prevista l’equiparazione con altre categorie di opere strutturali o edilizie. La delimitazione risulta coerente con i principi di pertinenza e proporzionalità di cui al D.Lgs. 36/2023.



09/12/2025 12:35
Quesito #9
Quesito sul criterio D.1 – Certificazione UNI/PdR 125:2022 nei raggruppamenti misti

Con riferimento al criterio D.1, che richiede il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 da parte di tutti i componenti del raggruppamento, si rappresenta che tale certificazione è conseguibile esclusivamente da soggetti organizzati in forma di impresa o ente e non risulta tecnicamente ottenibile da liberi professionisti persone fisiche.

Si chiede pertanto di chiarire:

– se, nei raggruppamenti misti, il requisito debba intendersi riferito esclusivamente alle componenti societarie.



12/12/2025 08:09
Risposta
Si precisa quanto segue.
Il criterio D.1 richiede il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 da parte di tutti i componenti del raggruppamento ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante. La certificazione, per propria natura, è rilasciabile esclusivamente a soggetti organizzati in forma di impresa o ente e non può essere conseguita da persone fisiche.
Ne consegue che, all’interno di un raggruppamento misto, solo le componenti suscettibili di ottenere la certificazione (imprese, società, enti) potranno contribuire al soddisfacimento del criterio. I professionisti persone fisiche, non potendo tecnicamente conseguire la certificazione, non incidono né in senso positivo né negativo sulla valutazione del criterio, fermo restando che il punteggio sarà attribuito esclusivamente qualora tutti i soggetti del raggruppamento che, per natura giuridica, possono essere certificati, risultino in possesso della UNI/PdR 125:2022.


09/12/2025 12:36
Quesito #10
Quesito sulla categoria E.12 / E.08 e sull’equivalenza dei requisiti

Si rileva che nel bando, ai fini dei requisiti tecnico-professionali, viene indicata la categoria E.12 (“aree ed attrezzature per lo sport all’aperto” ai sensi del DM Parametri), mentre l’intervento oggetto di affidamento riguarda una palestra scolastica annessa a scuola secondaria di primo grado.

Ferma restando la possibilità di coprire le ID.OPERE richieste con altre della stessa tipologia “E” con grado di complessità pari o superiore, si chiede pertanto di chiarire:

– se la categoria di riferimento per l’opera in oggetto non debba più correttamente essere la E.08 (edifici scolastici), trattandosi di edificio scolastico con struttura sportiva integrata;

– se, in alternativa, la S.A. ritenga formalmente equivalente, ai fini della partecipazione, un requisito certificato in categoria E.08 riguardante l’esatto oggetto del servizio posto a base di gara (demolizione e ricostruzione di edificio scolastico secondario di primo grado con annessa palestra).


12/12/2025 08:10
Risposta
La categoria ID opera di riferimento dell’appalto è la E.12. La categoria E.08 non è pertanto automaticamente equivalente.



09/12/2025 16:12
Quesito #11
In riferimento ai requisiti di capacità tecnica professionale si chiede se i servizi di ingegneria e architettura in categorie E.21 o E.22 (gradi di complessità maggiori rispetto alla cat. E.12) possano essere considerati utili ai fini della qualificazione per la partecipazione alla presente procedura (punto 6.3 del disciplinare).

12/12/2025 08:14
Risposta
Si conferma quanto previsto al punto 6.3 del bando/disciplinare di gara.
11/12/2025 15:53
Quesito #12
In riferimento alla redazione dell'Offerta Tecnica, e in particolare alla dimostrazione dell'esperienza professionale richiesta al Criterio A, si chiede un chiarimento in merito alla presentazione dei servizi di punta.

Il Disciplinare richiede:

Sub-Criterio A.1.1 (Esperienza nella progettazione attinente alle opere in oggetto di incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di progettazione posto a base di gara, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, di cui all’allegato al D.M. 17 giugno 2016, con riferimento alla categoria ID Opera E.12): n. 2 servizi.

Sub-Criterio A.1.2 (Esperienza nella direzione lavori e nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa interventi di demolizione e ricostruzione di palestre scolastiche, che abbiano caratteristiche simili all’oggetto dell’intervento e che siano inoltre affini per complessità): n.2 servizi.

Si chiede conferma se sia possibile presentare un numero totale di due servizi che siano "completi", ovvero che includano sia la prestazione di Progettazione (valida per A.1.1) sia le prestazioni di Direzione Lavori e/o Coordinamento Sicurezza in Esecuzione (valide per A.1.2) e che, ovviamente, rispettino integralmente tutti i requisiti di importo, tipologia e complessità richiesti dai rispettivi sub-criteri.

In sintesi, l’utilizzo di due soli servizi in possesso di tutte le prestazioni richieste è sufficiente per soddisfare i requisiti di entrambi i sub-criteri A.1.1 e A.1.2?

Si ringrazia anticipatamente per il chiarimento.
Cordiali Saluti.

12/12/2025 08:16
Risposta
Si conferma.
11/12/2025 17:43
Quesito #13
Gent.mi,
con riferimento all’O.T. sub criterio A2, si chiede di specificare se i servizi da presentare debbano contenere entrambe le prestazioni di Progettazione e DL e CSE insieme o se sia sufficiente che il servizio sia unicamente di DL e CSE (insieme o parziali). Si chiede inoltre, relativamente al medesimo sub, se in sostituzione della palestra scolastica, possano essere presentati impianti sportivi che siano comunque superiori per complessità e/o categoria e/o importo. Grazie.

--

12/12/2025 08:32
Risposta
Si precisa quanto segue.
Per il sub-criterio A1.2, la lex specialis richiede l’esperienza del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione riferita a interventi di demolizione e ricostruzione di palestre scolastiche. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, sono pertanto valutabili i servizi comprendenti la Direzione Lavori e/o il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, anche in modo non congiunto, non essendo richiesta la presenza della prestazione di progettazione.

Con riferimento alla tipologia delle opere, il sub-criterio individua espressamente le palestre scolastiche quali interventi rilevanti. Non è prevista la sostituzione con impianti sportivi diversi, ancorché superiori per categoria, complessità o importo, in quanto la valutazione è limitata agli interventi specificamente indicati dalla lex specialis.
12/12/2025 08:42
Quesito #14
Buongiorno nel caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti si richiede se i requisiti di capacità tecnico-professionali, Categoria ID opera E12, devono essere posseduti da tutti i componenti, compreso la figura del geologo.

12/12/2025 08:58
Risposta
Si precisa che, ai sensi dei punti 6.3 e 6.4 del disciplinare, i requisiti di capacità tecnico-professionale relativi alla categoria ID opera E.12 devono essere apportati esclusivamente dai componenti del Raggruppamento che svolgono le prestazioni afferenti alla medesima categoria. La figura del geologo, operando nell’ambito delle prestazioni specialistiche di propria competenza, non è tenuta al possesso di servizi pregressi in ID E.12.
12/12/2025 08:48
Quesito #15
Buongiorno in merito ai ruoli del gruppo di lavoro, in particolare per le figure DIRETTORE DEI LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA, espressamente non CUMULABILI, possono essere svolte da un'unica società ma da soggetti diversi, esempio IL DIRETTORE TECNICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA e altro PROFESSIONISTA DIRETTORE LAVORI?

Grazie

Saluti

12/12/2025 09:01
Risposta
Si conferma.
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